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Ordinanza — n. 11100/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects lower court order to order defendant to refund costs to state-appointed defender instead of paying them.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11100/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a material error in a previous order declaring the appeal inadmissible. The lower court had incorrectly ordered the appellant to pay costs to the state-appointed defender, whereas the defender was actually entitled to have those costs refunded. Relying on established precedent regarding the correction of material errors under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, the Court ordered the specific amendment to the operative part of the prior decision. Consequently, the appellant is now legally required to refund the specified amount to the state-appointed defender rather than paying it directly.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when a state-appointed defender was omitted from the cost award, requiring the party to refund costs to the defender instead of paying them.

Parole chiave

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material error correction state appointed defender costs refund obligation Cassation order amendment procedural error remedy correzione di errore materiale restituzione di prestazioni complementari risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez.un., n. 16037/2010
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., n. 16037/2010;
Cass., n. 293/2011
Cass., n. 293/2011; Cass., n.
Cass., n. 8578/2014
293/2011; Cass., n. 8578/2014; Cass., n.
Cass., n. 12437/2017
8578/2014; Cass., n. 12437/2017; Cass., n.
Cass., n. 15302/2023
12437/2017; Cass., n. 15302/2023).
Cass., Sez. un., n. 9438/2002
Cass., n. 10203/2009
9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n.
Cass., n. 21213/2013
Cass., n. 12184/2020
10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020).
sez.un., n. 16037/2010
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., n. 16037/2010;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorsoproposto congiuntamente da DI FRANCESCO OLINDO, difensore antistatario di Bonfiglio Rosalia, elettivamente domiciliat o presso La Cancelleria della Suprema Corte E CORSO GIACOMO rappresentato e difeso dall’ Avv. Sara Fascio , elettivamente pec: sara.fascio@avv.sp.legalmail.it -ricorrenti- Avverso l’ordinanza n. 16858 /202 2 che ha definito il giudizio di legittimità recante R.G. n. 7792/2018 promosso da Corso Giacomo nei confronti diBonfiglio Rosalia. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 3 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA Oggetto: errore materiale 1.– Il sig. Giacomo Corso nel 2010 promuoveva giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento nei confronti dell'ex moglie al fine di sentire dichiarare la comproprietà tra le parti dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito nella Via Berlinguer n. 11 di Porto Empedocle (AG) e, conseguentemente, disporre lo scioglimento della comunione del predetto immobile, acquistato dalla convenuta in regime di comunione legale dei beni; domandava, altresì, la condanna dell'ex coniuge al pagamento in proprio favore di un corrispettivo a fronte del suo godimento esclusivo del bene. 2.

– Il Tribunale di Agrigento, in data 6 aprile 2016 depositava sentenza, con la quale dichiarava che l’appartamento di edilizia residenziale pubblica sito a Porto Empedocle, in Via Berlinguer n. 11, era in regime di comunione legale dei beni. Inoltre, statuiva non potersi dichiarare lo scioglimento della comunione sul predetto bene, non essendo lo stesso in regola dal punto di vista urbanistico e che nessun corrispettivo potesse essere riconosciuto al Signor Corso a fronte del godimento esclusivo dell'appartamento in Porto Empedocle da parte dell'ex moglie, poiché i beni immobili non regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio ed incommerciabili non possono essere oggetto di locazione, dovendo considerarsi nullo per illiceità della causa un simile contratto. 3.

–il Sig. Corso proponeva appello, dinanzi la Corte di Appello di Palermo che annullava la sentenza del Tribunale di Agrigento, secondo la quale nessun corrispettivo poteva essere riconosciuto all'attore a seguito del godimento esclusivo dell'immobile in Porto Empedocle da parte della Bonfiglio in conseguenza della sua abusività. Tuttavia, la Corte d'Appello palermitana individuava il titolo dell'occupazione esclusiva del predetto immobile da parte dell'ex moglie nel provvedimento del Tribunale di Bologna del 18 luglio 2000, che aveva omologato la separazione personale dei coniugi, e affidato la prole a entrambi i genitori in modo condiviso, disponendo che la stessa continuasse a vivere con la madre ove la stessa avesse fissato, anche in futuro, la propria residenza. 4.– Contro tale sentenza proponeva ricorso il sig.

Corso dinanzi a questa Corte che con ordinanza n. 16858/2022 dichiara va inammissibile il ricorso e condannavail ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200, oltre spese generali ed accessori di legge. 5. − La difesa della controricorrente Bonfiglio e il ricorrente assumono, ora, che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza sopra indicata epigrafe, la distrazione delle spese in suo favore, che nel ricorso si era dichiarata antistataria; chiedono che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.16858/2022, in particolare che il dispositivo debba essere così integrato «... condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Avv.

Olindo Di Francesco difensore antistatario della controricorrente,delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, oltre spesegenerali ed accessori di legge». Considerato che 6. −Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario. E' stato, infatti, affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - , consente il migliore ris petto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez.un., n. 16037/2010;

Cass., n. 293/2011; Cass., n. 8578/2014; Cass., n. 12437/2017; Cass., n. 15302/2023). 7. − Occorre, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.16858/2022, nei seguenti termini:a pag. 6, nel capoverso del dispositivo da « La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200, oltre spese generali ed accessori di legge» a « La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentea rifondere al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario A vv.

OlindoDi Francesco, le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.200oltre spese generali ed accessori di legge». 8. − Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S ez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020).

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza n.16858/2022 sia corretta nei seguenti termini: a pag. 6, nel capoverso del dispositivo nel senso che dove c’è scritto: «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge» si deve sostituire con «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario avv. Olindo Di Francesco, le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.200,00 oltre spese generali ed