Cassation Court dismisses appeal due to withdrawal of suit under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the withdrawal of the appeal by the plaintiffs. The plaintiffs, Lentini s.r.l. and its heirs, formally withdrew their recourse against the defendant, BCC Gestione Crediti, while the defendant accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and the case was terminated in accordance with the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, requiring no further ruling on costs when the opposing party accepts the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20340/2022 R.G. proposto da: Lentini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; Coppola Vincenza, in proprio, e Nicoletta Lentini, nella qualità di eredi di Cosimo Lentini, rappresentati e difesi dall’avv. Lea Domenica Lucchese e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro BCC Gestione Crediti Società per la Gestione dei Crediti s.p.a., nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Ettore Rodriquenz e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 125/2022 della Corte d’Appello di Palermo pubblicata il 26/01/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024