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Decreto — n. 11071/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11071/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing a bankrupt company, did not respond to the settlement offer sent by the Foundation Enasarco, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure procedural waiver anticipo delle spese spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1537/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1537/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14842/2022 R.G. proposto da : elettivamente domiciliato in GALLARATE via Arnaldo da Brescia, presso lo studio dell’avvocato PROFITA LUCA (PRFLCU76M21B300R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE ENASARCO rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosamaria Ciancaglini (C.F. CNCRMR59P49C632U – PEC rosamariaciancaglini@ordineavvocatiroma.org) e Marcella Rossi (C.F. RSSMCL60A44B157O – PEC marcellarossi@ordineavvocatiroma.org) del foro di Roma, unitamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 85 presso il loro studio, nonché all’l'indirizzo di posta elettronica avvocati@ciancaglinirossi.eu, nonché ad ogni effetto di legge agli indirizzi PEC di cui sopra proprio domicilio digitale ex art. 16 sexies del D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 -controricorrente- FALLIMENTO MY OFFICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA, IN PERSONA DEL CURATORE FALL.

P.T. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1537/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso