Cassation court annuls detention extension order as applicant sought compensation for illegal deprivation of liberty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second extension of detention for Al Shame Mohamed Amin, a Tunisian national, after finding the lower court failed to address his compensation claim. Although the applicant argued the detention was illegal and sought both compensation and entry into Italy, the first-instance court had only declared the protection request instrumental without ruling on the legality of the detention itself. The Supreme Court held that by not explicitly declaring the detention illegal for compensation purposes, the lower court's decision was insufficient to satisfy the applicant's constitutional rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a foreigner requests annulment of a detention extension order claiming compensation for illegal deprivation of liberty, the court must explicitly declare the illegality of the detention to satisfy the compensation claim; failure to do so renders the decision insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16033/2023 R.G. proposto da : AL SHAME MOHAMED AMIN, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- e QUESTURA DI TORINO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO , nel proc.to n. 1558/2023,comunicato i l 27/01/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Torino ha autorizzato, con provvedimento pubblicato il 26/1/2023, su richiesta della Questura di Torino, la proroga del trattenimento presso il CPR Brunelleschi di Al Shame Mohamed Amin, cittadino tunisino. Il Tribunale ha dato atto che:
a) il trattenimento era stato disposto originariamente, con provvedimento del 3/10/2022, convalidato dal Giudice di Pace, in esecuzione del decreto prefettizio di espulsione del 22/9/2022, e poi, avendo lo straniero, allorché era trattenuto, formalizzato in data 3/10/2022 domanda di protezione internazionale, con provvedimento, in pari data, ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale per un periodo di 60 giorni, cui era seguita proroga con decreto del Tribunale del 29/11/2022;
b) la domanda di protezione è stata respinta per manifesta infondatezza con decreto della Commissione Territoriale, impugnato dal trattenuto;
c) la richiesta di proroga del trattenimento era fondata, ex art.6, comma 3, citato , sulla strumentalità della domanda di protezione presentata dal ricorrente. Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti plurimi motivi per considerare meramente strumentale la domanda di protezione internazionale («presentazione della stessa solo a seguito del trattenimento; provenienza da paese sicuro; irrilevanza delle motivazioni addotte a sostegno della domanda confermate anche davanti alla CT») e infondate le altre doglianze sulla illegittimità del decreto di espulsione (peraltro già esaminata dal Giudice di Pace), avuto riguardo alla sua obiettiva esistenza e legittimità formale, come anche le eccezioni concernenti la sospensione del provvedimento di rigetto della CT e quella riguardante il decorso del termine per la registrazione della domanda, richiamando le motivazioni già espresse «nel precedente decreto del 29/11/222»; in ogni caso non poteva dirsi assolta «la dichiarazione di presenza … per il fatto che lo straniero , entrato irregolarmente in Italia, sia stato identificato mediante fotosegnalamento, sotto, peraltro, altre generalità».
Avverso la suddetta pronuncia comunicata il 27/1/2023, Alshame Mohamed Amin propone ricorso per cassazione, notificato il 26/7/2023, affidato a tre motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno (che non svolgono difese ). RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.6, commi 3, 9, d.lgs. 142/2015, 35 bis , comma 4, d.lgs. 2572008, per assenza dei presupposti per il mantenimento del trattenimento, dovendo escludersi la mera finalità strumentale della domanda di protezione internazionale a seguito dell’accoglimento, con provvedimento del 21/11/2922, comunicato il 22/11/2022, dell’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento della Commissione Territoriale;
b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.6, comma 5, d.lgs. 142/2015, 13, comma 2, d.lgs. 286/1998, 13 Cost. , 5, par.1 lett. f. CEDU, per manifesta illegittimità del decreto di trattenimento per erroneità della fattispecie contestata, atteso che l’Al Shame era entrato in Italia presso il valico di frontiera marittima di Trapani il 12/2/2022 (non il 10/3/2022 come erroneamente indicato nel decreto impugnato), dove egli veniva registrato Come «Al Shame Mohamed Amin», con conseguente rituale dichiarazione di presenza;
c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.28 bis d.lgs. 25/2008, 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, 14, commi 3 e 4 , d.lgs. 286/1998, 13 Cost., 5, par.1, lett.f), CEDU, per tardiva adozione del decreto di trattenimento da parte della Questura di Torino a seguito della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale avvenuta in sede di udienza di convalida del trattenimento di fronte al Giudice di pace di Torino, da cui decorreva il termine di legge di sei giorni lavorativi per la registrazione della domanda.
2. Preliminarmente, con ordinanza del 21/2/2024 n. 4632, nei ricorsi riuniti nn. 5001/1993, 5509/2023, 11722/2023, concernenti, rispettivamente, impugnazione del decreto del 26/9/2022 del Giudice di Pace di Torino di convalida del trattenimento disposto dal Questore in esecuzione di decreto di espulsione, ex art.14d.lgs. 286/1998, TUI, dell’ordinanza del 4/10/2022 del Tribunale di Torino di convalida del nuovo trattenimento disposto ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015 (avendo il trattenuto presentato domanda di protezione internazionale) e dell’ordinanza del 30/11/2022 del Tribunale di Torino, relativa alla prima proroga del trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015, questa Corte ha accolto il primo ricorso, nonché il secondo motivo del ricorso n. 5009/23 e il terzo del ricorso n. 11722/23, ritenendo che la convalida da parte del Giudice di pace del trattenimento disposto, il 22/9/2022, dal Questore ex art.14 TUI, fosse da annullare perché privo di motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il provvedimento d’espulsione, quale atto presupposto del trattenimento, non contenendo nessun riferimento alla questione della contestata mancata presentazione della dichiarazione di presenza ai sensi dell’art.1, comma 2, l.68/2007.
Di conseguenza, stante l’invalidità derivata del successivo provvedimento di convalida del trattenimento, disposto, ex art.6 d.lgs. 142/2015, all’esito della formulazione della domanda di protezione internazionale, e di quello di prima proroga, tutti i provvedimenti impugnati sono stati cassati senza rinvio. Ne deriva che, per il principio di invalidità derivata, anche il decreto qui impugnato del Tribunale, di seconda proroga, per ulteriori sessanta giorni, del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, viene ad essere caducato e non vanno esaminati, nel merito, i motivi di ricorso.
Vero che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17407 del 2014; Cass. n. 13990 del 2018; Cass. n. 27692 del 2018; Cass.n. 18322 del 2020; Cass. n. 41292 del 2021; Cass. n. 20657 del 2022), il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida del proprio trattenimento (nella specie di seconda proroga) sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano.
Tuttavia, nella specie, non risulta che il ricorrente, con memoria, ex art.380-bis.1 c.p.c., abbia chiesto dichiararsi comunque l’illegittimità del decreto qui impugnato ai fini risarcitori.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato. Sulle spese si deve rilevare che il richiedente ̀ ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co.
4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che ̀ stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma ̀ da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pù disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023). Poich́ la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto già sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.
Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n. 24413 del 2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di