Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11038/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion opposition appeal, ruling procedural cancellation invalid due to summary procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11038/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Farooq Abdullah's appeal against the Peace Judge's cancellation of his expulsion opposition proceedings. The lower judge had dismissed the case because the parties failed to appear, but the appellant argued this violated summary procedure rules. The court held that the mandatory appearance requirement for ordinary civil proceedings does not apply to expulsion oppositions, which are characterized by celerity and simplicity, thus the judge must rule on the merits rather than cancel the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, 13-bis d.lgs. 286/1998; Art. 181 c.p.c.: In expulsion opposition proceedings, the general rule requiring a new hearing due to non-appearance does not apply, and the judge must rule on the merits if procedural requirements are met.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion opposition proceedings summary procedure rules mandatory appearance requirement cancellation of case extracommitary expulsion sospensione dell'allontanamento allontanamento dall'asilo espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 d.lgs. 286/1998
Art. 13-bis d.lgs. 286/1998
Art. 127 c.p.p.
Art. 181 c.p.c.
art. 181 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17005/2023 R.G. proposto da : FAROOQ ABDULLAH, rappresentato e difeso dall’avvocato LUFRANO GIUSEPPE (LFRGPP75E17L500L) , -ricorrente- contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- e MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE ANCONA n. 382/2022depositato i l 26/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Ancona, in giudizio promosso da Farooq Abdullah, cittadino pakistano, in opposizione avversi il decreto di espulsione emesso dalla stessa Prefettura di ancona il 28/1/2022, all’udienza del 26/7/2023 (cui la procedura era stata rinviata, attraverso vari rinvii, dal 29/7/2022 al fine di un controllo sulla definizione della procedura di richiesta della protezione internazionale, per quanto dedotto nel presente ricorso per cassazione), dando atto che le parti non erano comparsa, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del processo.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 26/7/2023, Farooq Abdullah propone ricorso per cassazione, notificato il 14/8/2023, affidato a unico motivio nei confronti della Prefettura di ancona (che non svolge difese). RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 e 13-bis d.lgs. 286/1998 e 127 c.p.p. per avere il Giudice di Pace erroneamente disposto, in giudizio avente ad oggetto opposizione al decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona in data 28/1/2022, la cancellazione della causa dal ruolo, avendo erroneamente ritenuto necessaria la partecipazione delle parti. 2.La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 19601/2023; 14091/2021) ha chiarito che «In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso». Pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta.

Invero, avuto riguardo alle peculiarit̀ di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perch́ non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarit̀ della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Non trovando applicazione l’art.181 c.p.c., non poteva essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l’estinzione del giudizio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Ancona, in persona di altro magistrato, anche in ordine alla liquidazione delle spese d