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Ordinanza — n. 11030/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against cassation order for lack of specific factual error grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11030/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim of a factual error regarding the absence of separate grounds in the original petition. The applicant argued that the lower court's order incorrectly treated four distinct grounds as a single attempt to re-evaluate factual findings. The court ruled that since the original decision rested on multiple independent legal bases, challenging one does not justify revocation, and the cited content constituted an error of judgment rather than a revocable factual error.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: A revocation appeal based on a factual error is inadmissible when the challenged decision relies on multiple independent legal grounds, as challenging one constitutes an error of judgment rather than a revocable factual mistake.

Parole chiave

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revocation appeal factual error error of judgment multiple legal grounds CPC Article 395 motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Appare opportuno ricordare che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la sussistenza di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ex art. 395 n. 4 c.p.c. con riferimento alla ritenuta assenza di motivi separati e all'assenza di censure specifiche in jure alla sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
-Dichiara inammissibile il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
art. 391 bis c.p
Appare opportuno ricordare che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.
art. 395 c.p
è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395 c.p.c., primo comma 1, n.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20635/2017
Cass. n. 17179/2020
Cass. n. 22080/2013
Cass. n. 3633/2017
Cass. n. 8051/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12764/2023 R.G. proposto da : KHAN RASEL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 272, presso lo studio dell’avvocato DINI MODIGLIANI ANDREA (DNMNDR85C29H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato ARCIERI GIOVANNI ENRICO (RCRGNN60M13H501O), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO C/O AVV. GENERALE DELLO STATO -intimato- Avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8008/2023depositata il 20/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE: 1.-Con ordinanza n. 8008 pubblicata il 20/3/2023 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Kaha Rasel avversola sentenza della Corte di appello di Bologna n. 224/2022. Kaha Rasel ha proposto ricorso per revocazione di detta ordinanzaai sensi degli articoli 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., affidato ad un motivo rescindente ed ha dedotto che « T ale ordinanza è l’effettodi un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. risultante dalla meralettura del ricorso posto che questo conteneva quattro motivi specifici e separati di impugnazione i quali indicavano ognuno i puntie capi della sentenza ritenuti viziati e le singole violazioni di leggedella sentenza di secondo grado.».

L’Amministrazione è rimasta intimata. È stata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la sussistenza di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ex art. 395 n. 4 c.p.c. con riferimento alla ritenuta assenza di motivi separati e all'assenza di censure specifiche in jure alla sentenza impugnata. Esponeche le censure erano state esposte in modo autonomo e separato nel ricorso, ed in particolare da pagina 17 a pagina 50 e deduceche i motivi stessi non costituivano un « tentativo improprio di ottenere la rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito». 3.-Il motivo è inammissibile.

Appare opportuno ricordare che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395 c.p.c., primo comma 1, n. 4, eche, come più volte affermato da questa Corte, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si manifesta ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime (v.

Cass. n.20635/2017) , idonea ad integrare semmai errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. Cass. n.17179/ 2020 ; Cass. n. 20635 /2017 ; Cass.n.22080/2013). L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, non denunciabile con ricorso per revocazione. 4.

– Nel caso di specie , s ia pure con stringata motivazione, l’ordinanza n. 8008/2003 ha affermato che «ilricorso, infatti, non è formulato con motivi separati, come richiesto a pena di inammissibilitàdall’art. 366 c.p.c., e non muove censure specifiche in jure alla sentenza impugnata, ma si limita a invocare astrattamente la sussistenza dei presupposti della protezione per motiviumanitari, nel tentativo improprio di ottenere la rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito», con ciò ha espresso due autonome rationes dedicendi : la prima di natura formale, sulla quale è focalizzata il presente ricorso, riguarda la ravvisata mancata formulazione di distinti motivi di ricorso; la seconda– della quale il ricorrente non sembra coglie re la autonoma valenza, interpretandola come effetto/conseguenza della prima statuizione- riguarda invece il contenuto del ricorso, ritenuto inammissibile perché «non muove censure specifiche in jure alla sentenza impugnata, ma si limita a invocare astrattamente la sussistenza dei presupposti della protezione per motivi umanitari, neltentativo improprio di ottenere la rivisitazione di apprezzamenti difatto compiuti dal giudice di merito».

Laautonomia delle due rationes è evidente perché la prima è di tipo formale, mentre la seconda è focalizzata sul contenuto del ricorso e – sia pure sinteticamente – ne descrive le carenze, illustrando il carattere astratto e generale delle censure, intese, a prescindere dal vizio con esse dedotto, a solleticare impropriamente il riesame del merito già vagliato dalla Corte di merito. Tanto premesso, va osservato che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l a resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass. n. 3633 /2017).

Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio per revocazione, posto che, nella fase rescindente del giudizio direvocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che il provvedimento impugnato rimane fermo, il giudice non deve procedere alla revocazione (cfr.

Cass. n.8051/2020). Pertanto, nel caso in esame, la circostanza che il ricorso originario – a differenza di quanto espresso nell’ordinanza revocanda– fosse stato elaborato per motivi distinti , come dedotto dal ricorrente con la censura , pur potendo astrattamente configurare un vizio revocatorio, non risulta decisivo perché la censura, laddove coinvolge anche la seconda ratio , prospetta un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che vertendonella ipotesi dell'errore di giudizio, non è denunciabile con ricorsoper revocazione. 5.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimataamministrazione. Raddoppiodel contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,