Cassation appeal dismissed due to lack of speciality in power of attorney regarding the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding a prior decision that rejected the petitioners' claims against Unicredit and Banca MB. The petitioners argued that the power of attorney was defective because it lacked specific references to the appealed judgment and was dated years prior to the case. The court ruled that the document failed to meet the statutory requirement of speciality under Article 365 of the Code of Civil Procedure because it did not explicitly identify the specific judgment being challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; The power of attorney for a cassation appeal must specifically identify the judgment being appealed; a general reference to the proceedings or a date incompatible with the specific case renders the appeal inadmissible for lack of speciality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11046/2023 R.G. proposto da : MOLE MARCELLO, PAVONE RACHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro UNICREDIT SPA, elettivamente ain ROMA VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO (LDNLEI46H30H501H) che larappresenta e difende , -controricorrente- nonchè contro BANCA MB IN LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA, -intimata- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10721/2023depositata il 20/04/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10721/23 pubblicata il 20/4/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Marcello Molè e Rachele Pavone, nei confronti di Unicredt spa, avverso sentenza n. 3792/2018, emessa dalla Corte d’appello di Roma, con la quale era stato respinto il gravame avverso decisione di primo grado di rigetto delle domande attoree volte a sentire accertare l’insussistenza di crediti vantati dalla Unicredit, cessionaria della banca MB, per esposizione debitoria su conto corrente assistito da apertura di credito, e l’inefficacia di una iscrizione ipotecaria .
In particolare, questa Corte, richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, cosicché tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, «purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass., S.U. n.36057/2022)» e altri precedenti di questo giudice di legittimità ((Cass. 4069/2020;
Cass. 16040/2020; Cass. 905/2021), secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (nella fattispecie oggetto dei predetti precedenti di cassazione, la procura reca indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ...”», ha rilevato, nel caso concreto in esame, che «la procura solo nell’intestazione contiene un riferimento al giudizio di cassazione, ma senza indicazione alcuna della sentenza impugnata, e si riferisce solo ad incombenti propri del giudizio di merito» e, inoltre, « la procura risulta rilasciata il 4 settembre 2012, ossia in epoca ampiamente antecedente la sentenza impugnata che è stata depositata il 5 giugno 2018, sicché risulta incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio».
Avverso la suddetta pronuncia, Marcello Molè e Rachele Pavone propongono ricorso per revocazione, notificato il 19/5/2023, affidato a unico motivo, nei confronti di Unicredit spa (che resiste con controricorso ) e della MB Banca in liquidazione amministrativa (che non svolge difese ). La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I ricorrenti lamentano con unico motivo che il ricorso per cassazione sia stato ritenuto inammissibile ritenendo che la data contenuta «nella seconda pagina della procura ex art.365 c.p.c. avrebbe indicato l’anno 2012 anteriore all’emissione della sentenza gravata (2018)» , mentre la quarta cifra finale dell’anno indicato non era un «2» ma un «8».; oltre ad essere collegato alla grafia, presente all’interno dello stesso atto (riguardante le cifre «due» e «otto»e una seconda specificazione della data del «4/9/2018», al margine sinistro della prima pagina della procura), il rilascio del mandato nel 2012 sarebbe incompatibile con l’espresso riferimento, formulato nel corpo della procura, all’art.13 del Regolamento UE 679/2016.
I ricorrenti per la fase rescissoria hanno quindi proceduto alla integrale trascrizione dei quattro motivi proposti nel ricorso per cassazione, nonché dei documenti allegati.
2. L’unica censura (attinente alla fase rescindente del giudizio per revocazione) è inammissibile. Invero, questa Corte, nell’ordinanza qui impugnata, ha rilevato, nel vagliare il rispetto del principio di specialità della procura alle liti conferita per il giudizio di cassazione, su foglio separato allegato al ricorso, ha osservato varie criticità: (a) «nel caso concreto, la procura solo nell’intestazione contiene un riferimento al giudizio di cassazione, ma senza indicazione alcuna della sentenza impugnata»; (b) la procura «si riferisce solo ad incombenti propri del giudizio di merito»; (c) «Di più, la procura risulta rilasciata il 4 settembre 2012, ossia in epoca ampiamente antecedente la sentenza impugnata che è stata depositata il 5 giugno 2018, sicché risulta incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio».
Di tali tre criticità, i ricorrenti hanno attinto solamente l’ultima (relativa alla data della procura) senza tuttavia muovere alcuna censura sulle altre due rilevate da questa Corte, in ordine alla necessità che la procura per il giudizio di cassazione risulti speciale in base al suo contenuto (e non in base ad una mera collocazione topografica) e, quindi, in ordine alla necessità che la stessa indichi con precisione la sentenza da impugnare ovvero, quanto meno, individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene rilasciata, ai fini del ricorso per cassazione e, in ordine al contenuto della procura, ritenuto non idoneo allo scopo caratterizzante il giudizio di legittimità, essendo presenti in tale atto espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Di conseguente l’asserito errore revocatorio fattuale non risulta in ogni caso decisivo, concorrendo in ogni caso – ed essendo sufficienti ed assorbenti ai fini della legittimità e conferma della pronuncia di inammissibilità di cui all’ordinanza impugnata – tali ulteriori due elementi che determinano l’assenza di specificità della procura ai sensi dell’art. 365 c.p.c. Inoltre, il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto teso a contestare il giudizio di invalidità della procura, basato su complessiva valutazione del mandato, con l’evidente fine – inammissibile – di provocare una seconda pronuncia sulla valutazione di diritto compiuta da questa Corte.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di co