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Ordinanza — n. 11004/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appellate dismissal of arbitration award nullity, ordering merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11004/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal's procedural objection regarding the nature of the arbitral award but allowed the substantive claim for nullity. The appellant argued the award was a final judgment requiring nullity proceedings, while the lower court incorrectly declared the appeal inadmissible due to missing formal requirements. The court ruled that missing formalities constitute nullity rather than inexistence, mandating the lower court to decide the merits instead of dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 823 c.p.c.; In the absence of an arbitral award due to missing formal requirements, the appellate court must declare nullity and proceed to the merits, rather than dismissing the appeal for inadmissibility.

Parole chiave

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arbitral award nullity missing compromise clause appellate court duty procedural inadmissibility merits review mandate inquinamento industriale industria dell'ambiente tutela dell'aria

Disposizioni normative citate

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Art. 823 c.p.c.
5,6,7 di cui all’art. 823 c.p.c.; dichiarato nullo il lodo la causa era dunque da decidere nel merito.
Art. 132 c.p.c.
Art. 829 c.p.c.
Art. 827 c.p.c.
Art. 828 c.p.c.
art. 823 c.p
5,6,7 di cui all’art. 823 c.p.c.; dichiarato nullo il lodo la causa era dunque da decidere nel merito.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 19604/20
Cass., n. 22083/09
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Testo completo

onsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 4132/2023proposto da: FCA PARTECIPAZIONI s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, viale delle Milizie 34, presso l’avv. Massimo Veneruso,dal quale è rappres. e di fesa , unitamente agli avv.ti Federico Peres e Francesca Masso,per procura speciale in att i ; -ricorrente– -contro- APTIV SERVICES ITALIA s.r.l. (già DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.l.), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via F. Paolucci De’ Calboli 60, presso l’avv. Vittorio Violante, dal quale è rappres. e difesa, unitamente all’avv.

Paolo Roncelli, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4603/22 della Corte d’appe llo di Roma, pubblicata il 4.07.2022;udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’8.02.2024dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE La FCA Partecipazioni s.p.a., deducendo che con contratto del 1995 aveva concesso in locazione alla Delphi Italia Automotive Sistem s.r.l. (ora Aptiv Services Italia s.r.l.) una porzione del compendio immobiliare con destinazione industriale, sito in Livorno, e sottolineando che, poiché il Ministero dell’Ambiente nel 2006 le aveva ordinato di realizzare nella suddetta area interventi di bonifica, aveva chiesto alla conduttrice di eliminare ogni forma d’inquinamento, conveniva innanzi alla Corte d’appello di Roma l a Delphi I .

A . S . s.r.l. impugnandoil provvedimento arbitrale depositato il 7.5.14, che aveva dichiarato estinto il procedimento arbitrale da essa introdotto con richiesta di arbitrato notificato il 17.3.08. Al riguardo, l’attrice deduceva che: l’ordinanza impugnata era da qualificare come lodo perché aveva deciso in via definitiva la controversia, dichiarando l’estinzione del giudizio arbitrale; tale lodo era nullo per violazione del principio del contraddittorio, perché contenenti disposizioni contraddittorie tra loro e privo degli elementi indicati ai nn. 5,6,7 di cui all’art. 823 c.p.c.; dichiarato nullo il lodo la causa era dunque da decidere nel merito.

Si costituiva la Delphi Italia Automotive Sistem s.r.l. eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda. Con sentenza del 2022, la Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, osservando che: il provvedimento impugnato non era qualificabile come lodo, in difetto dei necessari requisiti, di cui all’art. 823 c.p.c., non essendo stati indicati il compromesso o la clausola compromissoria, né le conclusioni delle parti.FCA Partecipazioni s.p.a. ricorre i n cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria.

APTIV Services Italia s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da memoria. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce nullità della domanda per violazione dell’art.132 c.p.c., per mancanza, apparenza, illogicità e incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata in quanto, pur partendo dal presupposto dell’irrilevanza dell’intestazione di ordinanza rispetto alla natura del provvedimento, tale motivazione non svolge alcuna valutazione sostanziale, né prende in esame alcun fatto storico o processuale rilevante in ordine all’animus decidendi, affermando incomprensibilmente la mancanza dei requisiti per la configurabilità del lodo, atteso che i vizi riscontrati attenevano, al limite, alla sua validità.

Il secondo motivo denunzia violazione egli artt. 816, 823, c.p.c., in relazione agli artt. 827,828 e 829, c.p.c., in quanto la sentenza era erronea nella parte in cui aveva escluso la qualifica di lodo per mancanza dei requisiti ex art. 823 c.p.c., qualificandolo come ordinanza, e per aver la Corte d’appello rilevato che il provvedimento era stato emesso a Milano, al di fuori dellasede stabilita per l’arbitrato dal collegio arbitrale,in Roma. Al riguardo, la ricorrente assume che il provvedimento impugnato presenta natura di sentenza-avendo erroneamente definito il giudizio decidendo su questione pregiudiziale- per cui la qualifica di lodo comporta la relativa cassazione e la remissione alla Corte territoriale per la pronuncia in ordine ai diversi motivi d’impugnazione formulati.

Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo circa il contenuto del provvedimento impugnato e i fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato da parte del collegio arbitrale, avendo la Corte d’appello dovuto cassare la sentenz a impugnata e rinviarla al giudice di secondo gradoper decidere sugli altri motivi. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 829, n.4,5,9,10,11, 112, c.p.c., 132, n.4, 827,828, c.p.c., per aver la Corte d’appello qualificato come ordinanza il provvedimento impugnato in ragione di motivi diversi da quelli dedotti dalle parti, considerando che la carenza del requisito ex art. 823, c.1, n.4, c.p.c., costituisce una mera irregolarità, non rilevabile d’ufficio.

I vari motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, alla Corte d'appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la potestas decidendi degli arbitri, mentre le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura(Cass., n.19604/20; n. 22083/09).

Nel caso di specie, in conformità del suddetto orientamento- cui il collegio intende dare continuità- la motivazione d’inammissibilità dell’impugnazione avverso il provvedimento del collegio arbitrale, relativa all’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 823 c.p.c., è da ritenere erronea in quanto i vizi del provvedimento impugnato, non definibile come lodo, ravvisati nell’omessa indicazione del compromesso o della clausola compromissoria, e delle conclusioni delle parti, comportanola nullità ma non l’inesistenza del lodo. Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto, una volta dichiarata la nullità, pronunciare nel merito, anziché dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in di