Cassation court orders joining two appeals regarding agricultural debt and company liquidation issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the joining of two pending cassation appeals concerning agricultural debt and company liquidation. The first appeal challenged an appellate decision dismissing a revocation request, while the second appealed the same appellate ruling on the merits. The court found the appeals connected enough to justify joining them under Article 335 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: When two appeals involve distinct but connected judgments where the outcome of one determines the result of the other, the court must join the proceedings to ensure a unified resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30102/2021proposto da: FERRARA LICIA;PIERRI GENNARO; PIERRI VINICIO; elett.te dom ic. in Roma,vi A. Friggeri 106, presso l’avv. Michele Tamponi,dal quale sono rappres. e difesi unitamente all’avv. Pasquale Pizzuti , per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- IEMMA ROSA; IEMMA PIERRI GENNARO; IEMMA PIERRI GIOVANNA, in qualità di chiamati all’eredità di PIERRI SALVATORE; elett.te domic. presso l’avv. Alfondo Landi, che li rappres. e difende, per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1032 /2021 de lla Corte d’appe ll o di Salerno, pubblicata il 12.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE LiciaFerrara e i figli Gennaro e Vinicio Pierri, premesso di essere eredi diVincenzo Pierri , deceduto nel 1996, e che il loro dante causa aveva costituitocon il fratello Salvatore Pierri una s ocietà d i f atto denominata FratelliPierri Azienda Agricola , esponevano che, in seguito alla morte del loro congiunto, tale società si era sciolta senza che il socio superstite avesse liquidato la quota del socio deceduto, convenendo dunqueSalvatore Pierri innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendone la condanna al pagamento della somma dovuta e all’immediata restituzionedei fondi rustici di proprietà di Vincenzo Pierri e dallo stesso conferitiin godimento alla società.
Il convenuto si costituiva, eccependo l’infondatezza delle domande e proponendo riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 144.349,82 a titolo di ripetizione del 50% di quanto da lui versato per mutui agrari contratti in solido con il fratello Vincenzo , ed eccependo l’incompetenza funzionale del Tribunale in ordine alla domanda di rilascio dei fondi. Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., il Tribunale condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 812.232,17 pari al valore della quota del socio defunto, rinviando alla sentenza per la liquidazione delle altre voci.
Salvatore Pierri rinunciava espressamente alla sentenza e proponeva appello avverso la suddetta ordinanza. La Corte territoriale disponeva la rinnovazione della c.t.u., a seguito della quale, con sentenza n. 386/15, passata in giudicato, determinava in euro 136.968,51 l’indennità dovuta come quota societaria dal convenuto agli eredi del socio defunto, dichiarando invece la propria incompetenza circa la domanda in tema di rilascio dei fondi rustici e rimettendo la causa alla Sezione specializzata agraria. Salvatore Pierri appellava la sentenza del 2015 lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il suo diritto di recuperare metà delle somme pagate per estinguere anche il debito del fratello.
Con sentenza n. 217/2020 la Corte territoriale accoglieva l’appello, condannando gli appellati al pagamento della somma di euro 28.567,00 cadauno oltre interessi a far data dal 5.1.04, ritenendo che il credito fatto valere con la domanda riconvenzionale del Pierri non fosse già stato valutato nel precedente giudizio. Avverso tale ultima sentenza gli originari attori proponevano ricorso per revocazione, per errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, ponendo in evidenza che la somma di euro 144.349,82, richiesta da Vincenzo Pierri, era stata già detratta in sede di liquidazione della quota agli eredi, tanto che la minor somma riconosciuta con la sentenza del 2015 era frutto di tale detrazione.
Consentenza del 12.7.21, la Corte d’appello dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, non configurandosila fattispecie di cui all’art. 395, n.4, c.p.c., nel senso di errore di fatto, potendo al più configurarsi un’inesatta interpretazione degli esiti della c.t.u. e, in particolare, del significato e della valenza dell’operazione algebrica di sottrazione dell’attivo aziendale dalle obbligazioni assunte dai germani Pierri per i mutui agrari; né era applicabile la fattispecie di cui al n. 5, atteso che la stessa Corte territoriale, con la sentenza n. 217/20, aveva respinto l’eccezione di giudicato in ordine al già avvenuto riconoscimento, in virtù della sentenza del 2015, del credito vantato da VincenzoPierri.Gli originari attori ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, con due motivi, illustrati damemoria.
Gli eredi di Salvatore Pierri, Rosa Iemma, Gennaroe Giovanna Jemma Pierri, resistendo con controricorso, illustrato da memoria . RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 395, c.1, nn. 4 e 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello escluso le fattispecie di revocazione invocate, ritenendo che la domanda riconvenzionale di Salvatore Pierri fossestata completamente estranea alla decisione del Tribunale, non ravvisando invece che tale domanda era stata riproposta dal Pierri nell’appello avverso l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e vagliata dalla sentenza della Corte d’appello del 2015 che l’aveva accolta attraverso la determinazione del valore patrimoniale netto della società.
I ricorrenti ne deducevano, dunque, che il debito accertato dalla Corte territoriale a carico degli eredi di Vincenzo Pierri fosse stato già estinto attraverso il suo inserimento nelle passività societarie, concorrendo alla formazione del patrimonio societario netto ripartito tra le parti in quote eguali. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., essendo la motivazione apparente ed incomprensibile. Anzitutto, va osservato che iricorrenti hanno preliminarmente chiesto la riunione del giudizio con altro, pendente innanzi a questa Corte, avente ad oggetto il ricorso ordinario per cassazione avverso la medesima sentenza della Corte d’appello, n. 217/2020, la cui udienza non è stata ancora fissata.
A tale istanza s’oppongono i controricorrenti.L’istanza va accolta. I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass., n. 21315/22; n. 16435/16).
Pertanto, in conformità del richiamato consolidato orientamento di questa Corte, la causa va rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire di provvedere in ordine alla riunione tra i due giudizi.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa nuovo ruolo, al fine di provvedere sulla riunione con il ricorso per cas