Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal by plaintiff and bankruptcy trustee under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings due to a joint withdrawal by the plaintiff and the bankruptcy trustee. The parties submitted a joint declaration on April 12, 2024, formally renouncing the appeal filed against the bankruptcy court's decree. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary to confirm the extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The appeal is extinguished when both the appellant and the opposing party jointly declare their intention to withdraw the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: GIANMARCO LORENZI GROUP s.r.l.– c.f. 07 9 3 001 0 967 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al la via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio dell’avvocatoFabio Alberici che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Fabrizio Fanti larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento d ella “G.L. Investimenti” s.r.l. (già “Calzaturificio Giancarlo Lorenzi” s.r.l.), in persona del dottor Andrea Vitellozzi, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Adriano de Lunaed elettivamente domiciliato in Roma, al la via Catanzaro , n. 9 , presso lo studio dell’avvocato Alberto Maria Papadia.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei2/13.7.2016 del Tribunale di Fermo , udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 202 4 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che la “Gianmarco Lorenzi Group” s.r.l. ed il curatore del fallimento della “G.L. Investimenti” s.r.l. ha nno allegato dichiarazione congiunta in data 12.4.2024, con la quale, la prima, ha ritualmente ri nuncia to ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 20167– 20 1 6 R.G. e, il secondo, ha dichiarato di accettare la rinuncia di controparte; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (le parti si sono accordate per la compensazione delle spese); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “Gianmarco Lorenzi Group” s.r.l. ed iscritto al n. 20167- 201 6 R.G. Così deciso in Roma il 16aprile 20 24 Il presidente Massimo Ferro