Cassation court dismisses architect's claim for bankruptcy admission due to lack of proof regarding contract date and performance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the architect's appeal inadmissible, rejecting his request to be admitted to the bankruptcy estate of Energy Resources s.r.l. The lower court had denied admission because the architect failed to prove the exact date of his professional mandate or the completion of the solar panel installation works. The Supreme Court ruled that mere errors in evaluating evidence do not constitute a violation of law sufficient for cassation review, as the trial judge properly exercised its discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 l.fall.; Art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.: The Supreme Court holds that a mere error in the evaluation of non-legal evidence by the trial judge does not, in itself, constitute a vizio denunciable under Article 360, nor does it amount to a violation of law requiring cassation intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
n indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Montegranaro, alla via Umbria, n. 98, presso lo studio dell’avvocato Simone Mancini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORI del fallimento della “Energy Resources” s.r.l. (già s.p.a.), in persona del dottor Camillo Catana Vallemani e dell’avvocato Renato Cola, elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ancona, al viale della Vittoria, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Flavio Belelli che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI avverso il decreto del 30.7.2020 del Tribunale di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 8 febbraio 2024 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. il geometra Gian Carlo Venanzi , titolare dello “Studio Gruppo 5 Architettura/Urbanistica”, domandava l’ammissioneal passivo del fallimento della “EnergyResources” s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 23.1.2017 Esponeva che su incarico e per conto della “EnergyResources ” aveva curato l’iteramministrativo e redattogli elaborati progettuali per la realizzazione e posa in opera di impianti fotovoltaici , per i quali erano intercorsi rapporti d’appalto tra la medesima società poi fallita e la “Bramac” s.r.l., l’ “Annabella” s.p.a. e la “Zeis Excelsa” s.p.a. (cfr. ricorso, pag. 2).
Esponeva che ai fini del pagamentorateizzato del compenso a lui spettante avevaconcluso con la soci età poi fallita accordo conciliativo, in adempimento del quale la controparte gli aveva corrisposto unicamente la somma di euro 6.000,00, sicché residuava a suo credito la somma di euro 19.881,00 (cfr. ricorso, pag. 2). Chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento in privilegio per la somma di euro 19.881,00, oltre accessori. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo. 3.Gian Carlo Venanzi proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Resistevano i curatori del fallimento. 4.Con decreto del 30.7.2020 il tribunale rigettava l’opposizione . Evidenziava il tribunale, con riferimento al compenso professionale – euro 1.389,44 –correlato all’appalto intercorso tra societ à poi fallita e la “Bramac” , che nessuno dei documenti allegati era idoneo ad attribuire certezza ex art.2704 cod. civ. alla data della scrittura privata con cui si era addotto conferito l’incarico professionale né l’opponente aveva allegato e provato fatti parimenti idonei a rendere certa la data dell’incarico (cfr. decreto impugnato, pag. 4).
Evidenziava al contempo che il ricorrente neppure aveva dato prova certa della completa esecuzione della prestazione (cfr. decreto impugnato, pag. 5) ; che in particolarenon risultava prodotta la comunicazione di fine lavori indicata all’art. 1 del contratto (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava il tribunale, con riferimento al compenso professionale – euro 3.463,60 – correlato all’appalto intercorso tra la società poi fallita e l ’ “Annabella”, che, sebbene risultasse provata l’esecuzione della prestazione , parimentinessuno dei documenti allegati era idoneo ad attribuire certezza ex art. 2704 cod. civ. alla datadella scritturaprivata con cui si era assunto conferito l’incarico professionale né l’opponente aveva allegato e provato fatti idonei a render certa la data dell’incarico (cfr. decreto impugnato, pag. 5).
Evidenziava il tribunale, con riferimento al compenso professionale – euro 16.385,77 – correlato all’appalto intercorso tr a la società poi fallita e la “ Zeis Excelsa”, che la documentazione prodotta non dava prova del conferimento dell’incaricoprofessionale (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava in particolare che tutti i documenti allegati riportavano esclusivamente la sottoscrizionedell’opponente e della “Zeis Excelsa” e dunque non riportavano la sottoscrizione della “ Energy Resources ” (cfr. decreto impugnato, pag. 6); altresì, che nel contratto d’appalto intercorso tra “Zeis Excelsa” ed “Energy Resource” non vi era alcun riferimento alla prestazione d’opera professionale (cfr. decreto impugnato, pag. 6). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso Gian Carlo Venanzi; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.I curatori del fallimento della “Energy Resources” s.r.l. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo il rico rrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2704 e 1350 cod. civ. nonché degli artt. 20, 3° co., e 48 d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). Deduce, in relazione a i compens i professional i correlat i all’appalto con la “Bramac” ed all’appalto con l ’ “Annabella” , che il tribunale avrebbe dovuto riscontrare la data certa, rispettivamente, alla stregua della p.e.c. in data 2.7.2012 ed alla stregua dellep.e.c. in data 7.5.2012 e in data 9.8.2012 da lui inviateal Comune di Montegranaro per la presentazione della pratica edilizia (cfr. ricorso, pag. 7).
Deduce inoltre che la p.e.c. del 2.7.2012 e le p.e.c. del 7.5.2012 e d el 9.8.2012 conteneva no in allegato documentazione in via esclusiva riferibile , rispettivamente,agli incarichi professional i correlat i all’appalto con la “Bramac” e all’appalto con l’“Annabella” (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce, in relazione al compenso professionale correlato all’appalto con la “Zeis Excelsa”, che la documentazione allegata dà prova dell’incarico professionale ricevuto (cfr. ricorso, pag.
11) e che le p.e.c. in data 2.8.2012, 9.8.2012, 15.11.2012, 22.11.2012 e 30.12.2012 da lui inviate al Comune di Montegranaro danno ragione dell ’ anteriorità della stessa documentazione rispetto al dì della dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 12).8.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 9.Questa Corte spiega che, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 cod. civ., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (cfr.
Cass. (ord.) 26.2.2018, n. 4509; Cass. (ord.) 22.3.2024, n. 7753; Cass. (ord.) 15.3.2018, n. 6462, secondo cui è rimesso al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l’art. 2704 cod.civ. un’elencazione tassativa di tali fatti). 10.Evidentemente con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura l’apprezzamento “di fatto” che il tribunale ha compiuto in ordine ed ai fini delriscontro della idoneità delle menzionate p.e.c. quali, ex art. 2704, 1° co., cod. civ., “altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento” (“(…) le quali, ove correttamente valutate, avrebbero costituito la prova dell’esistenza del conferimento incarico professionale anteriore al fallimento”: così memoria del ricorrente, pag. 2).
In questi termini sovvienel’elaborazione di questa Corte secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).
11. Tal ultimo rilievo, al contempo, esplica valenza pur con riferimento all’ulteriore doglianza veicolata dal mezzo in esame, secondo cui ha errato il tribunale a ritenere che non vi è alcun documento sottoscritto dalla “Energy Resource”(cfr. ricorso, pag. 12). 12.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 115 cod. proc. civ. e 1988 cod. civ. l’omessa valutazione delle prove documentali acquisite e l’omesso esame di fatto decisivo. Deduce che il tribunale ha omesso l’esame dell’accordo conciliativo in data 11.4.2013 sottoscritto da entrambe le parti né ha tenuto conto del versamento dell’acconto di euro 6.000,00 (cfr. ricorso, pag. 13).
Deduce che il tribunale ha errato a ritenere che l’accordo conciliativo non è sottoscritto dalla “Energy Resources” e che non è riferibile ai crediti per i quali ha domandato l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 14). 13.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile. 14.Il tribunale ha reputato da ultimo -seppur ad abundantiam – che nessuna valenza probatoria poteva riconoscersi , peraltro , alla proposta conciliativa inviata in data 5.4.2013 da “Energy Resource” al “Gruppo 5” (cfr. decreto impugnato, pag. 7). Al riguardo ha evidenziato che la proposta non risultava sottoscritta da “Energy Resource” e nonera riferibile ai crediti per i quali era stata domandata l’ammissioneal passivo (cfr. decreto impugnato, pag. 7) .15.Contrariamente all’assunto del ricorrente, il tribunale, dunque, non ha pretermesso l’esame dell’accordo e dell’ulteriore circostanza del versamento dell’acconto di euro 6.000,00.
Evidentemente il tribunale ha vagliato tali circostanze. 16.In pari tempo, innegabilmente, con il mezzo in disamina il ricorrente si duole per l’erronea valutazione delle anzidette risultanze di causa ( il tribunale non ha tenuto conto che all’accettazione da parte sua dell’iniziale proposta conciliativa faceva seguito il riscontro della società poi fallita debitamente sottoscritto, inviato a mezzo raccomandata a.r. del 23.4.2013:cfr. ricorso, pag. 16; memoriadel ricorrente, pag. 3). Soccorre, perciò,l’elaborazione di questa Corte secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo– di per sé – a un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.
Cass.10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). In questo quadro neppure rileva l’ulteriore doglianza del ricorrente secondo cui l’esame dell’accordo conciliativo avrebbe dovuto indurre il tribunale a riconoscervi valore ricognitivo exart. 1988 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 16). 17.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso Gian Carlo Venanzi va condannato a rimborsare ai curatori del fallimento della “Energy Resources” s.r.l.le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrent e, Gian Carlo Venanzi, a rimborsare ai controricorrenti, curatori del fallimento della “Energy Resources” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 2 . 7 00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, l’ 8 febbr