Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished and orders cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Gemmo s.p.a. had initially challenged a lower court decision ordering restitution against Tor Vergata s.c. a r.l. and Vianini Lavori s.p.a. regarding unpaid construction work, but subsequently submitted a declaration of renunciation accepted by the opposing parties. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered full mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Upon withdrawal of the cassation appeal by the appellant, the judgment is extinguished and the court orders mutual compensation of costs without applying special fee reduction rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorso R.G. n. 21063/2020 promosso da Gemmo s.p.a., società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova, galleria dei Borromeo 3, presso lo studio dell’avv. Roberto Limitone, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Franco Fabris, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Tor Vergata s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Vianini Lavori s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I., costituito per atto del notaio Maurizio Misurale del 03/03/1986 con Impresa Pizzarotti C. s.p.a., Consorzio Cooperative Costruzioni–CCC società cooperativa, Aquilaia s.p.a., Di.
Cos. S.p.a., Sette Costruzioni s.p.a., Costruzioni Civili E Commerciali s.p.a., S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a., Impresa Costruzioni Ulisse Navarra-I.C.U.N. s.p.a., Italiana Costruzioni s.p.a., G. G. Di Stefano s.r.l., Società Italiana Appalti S.I.A. 1975 s.r.l., elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia 30, presso lo studio dell’avv. Domenico Sorrentino, che le rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Ravaioli, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 1634/2020 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tor Vergata s.c. a r.l. e Vianini Lavori s.p.a. ha impugnato davanti alla Corte di appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1832/2016, che aveva respinto le opposizioni separatamente proposte, e successivamente riunite, all’ingiunzione n. 5321/2008, emessa per il pagamento del saldo dovuto a titolo di corrispettivo dei lavori svolti da Teknogest s.r.l., poi fusa in Gemmo s.p.a. La Gemmo s.p.a., nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del gravame. Con sentenza n. 1634/2020, pubblicata il 30/06/2020, la Corte di appello di Venezia ha accolto l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando alle restituzioni.
Avverso tale statuizione, la Gemmo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Le intimate si sono difese con controricorso. La ricorrente ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio rappresentante e dai difensori nominati, notificato alle controparti che, a loro volta, hanno notificato l’atto di accettazione della rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante delle parti e dai rispettivi difensori, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE A seguito della rinuncia al ricorso della ricorrente, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Come richiesto, le spese di causa vanno interamente compensate, tenuto conto dell’intervenuta accettazione delle controricorrenti. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di