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Ordinanza — n. 10446/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding merits review of Masonic association property dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10446/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's factual findings on the ownership of the Masonic association's founding document could not be re-examined. The appellant argued the association lacked legitimacy and contested the property rights, but the court noted these were substantive issues already resolved by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it attempted to overturn a factual determination without sufficient legal grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings made by the court of appeal, particularly when the appeal attempts to overturn a merit-based determination without providing a fully self-sufficient legal argument.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual findings review Masonic association property legitimacy of association cassation jurisdiction limits affiliazione alle casse documenti d'identità fondazione

Disposizioni normative citate

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Art. 115, comma 1, c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
b) con il secondo motivo, ex art. 360 nn.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14112/2020 R.G. proposto da : CAVALLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SIMEONE GIULIO (SMNGLI54D05H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASSOCIAZIONE SUPREMO CONSIGLIO 33° E ULTIMO GRADO RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO GIURISDIZIONE MASSONICA ITALIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N 265, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI VINCENZO (CFFVCN62C20H501D) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BAZZICHELLI ORNELLA, BRUNI ROBERTO, BRUNI ANNA LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato NICCOLINI GIUSEPPE (NCCGPP50R04H501X) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro BRUNI ANNA LAURA, BOURLES IRENE, BOURLES IRENE, BAZZICHELLI ORNELLA, BRUNI ROBERTO, COCCHI LAURA. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 179/2020 depositata il13/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 179/2020, ha riformato la decisione di primo grado del 2014 che - in un giudizio promosso da Giuseppe Morace «nella qualità di legale rappresentante della associazione denominata “Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia – 1805 (R.S.A.A. fondato nel 1805)”» , assumendo l’attore di essere «succeduto al prof. Bruni Fausto, deceduto nel 2002, nella carica di legale rappresentante dell’Associazione», nei confronti di Ornella Bazzichelli, Roberto Bruni, Anna Laura Bruni, tutti eredi di Fausto Bruni, Massimo Cavalli e Cesare Cocchi, in rivendica della proprietà dell’atto costitutivo dell’associazione, conosciuto come “Bolla di Fondazione” al fine di ottenere il rilascio del suddetto documento, custodito in una cassetta di sicurezza presso la Banca Unicredit, via Gian Battista Vico n. 7, in Roma, intestata (insieme, prima del decesso, al Bruni) al Cavalli ed al Cocchi, già membri del Consiglio del R.S.A.A. e «successivamente espulsi» – aveva respinto la domanda attrice, a seguito di riassunzione del giudizio, interrottosi per decesso del Cocchi, da parte della «Associazione “Supremo Consiglio del 33” ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la Giurisdizione Massonica Italiana», in persona del legale rappresentante Luigi Milazzi (quale «ente sorto a seguito di riunificazione tra l’originaria associazione attrice e quella denominata Rito scozzese Antico ed accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia – Grande Oriente d’Italia - Palazzo Giustiniani »), per carenza di legittimazione dell’attore, in difetto di prova della diversità di denominazione dell’Associazione rappresentata (“Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia –1805 (R.S.A.A. fondato nel 1805)”) rispetto a quella pacificamente proprietaria della “Bolla di Fondazione” (la «Associazione Rito Scozzese Antico ed Accettato»).

La Corte d’appello ha accolto il gravame, in unico motivo, della «Associazione “Supremo Consiglio del 33” ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la Giurisdizione Massonica Italiana», dichiarando che il documento oggetto del giudizio è di proprietà della suddetta Associazione e condannando gli appellati cointestatari (essendosi opposto il solo Massimo Cavalli, non anche gli altri appellati, eredi del Bruni e di Cesare Cocchi, i quali si erano rimessi alla decisione del giudice) a consegnare il documento al legale rappresentante della Associazione.

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto provata la legittimazione attiva dell’ente attore, risultando dalla documentazione prodotta che:

a) con pronuncia d’appello del maggio 1986, confermata in sede di legittimità, (Cass.«6725/2008»), avente ad oggetto una controversia insorta tra Fausto Bruni e Manlio Cecovini circa la titolarità della rappresentanza dell’ente Rito Scozzese Antico ed Accettato, il Bruni era stato riconosciuto legale rappresentante, attesa la sua elezione da parte del Supremo Consiglio nella seduta del 19/6/1978, a Sovrano Gran Commendatore, quale successore di Vittorio Colao;

b) nella riunione del Supremo Consiglio del 23/11/2002, dopo il decesso del Bruni, era stato eletto nella carica di sovrano Gran Commendatore il Morace; c) «al di là di una non conforme denominazione tra l’associazione agente in rivendicazione ed il “Rito Scozzese Antico ed Accettato 1805”, di cui la Bolla è atto fondativo» si era in presenza non di enti diversi ma «di un’unica associazione la cui origine risale al 1805», sussistendo una linea di continuità nella successione degli amministratori Colao, Bruni e Morace;

d) la nuova denominazione della Associazione («“Supremo Consiglio del 33” ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la Giurisdizione Massonica Italiana», in persona del legale rappresentante Luigi Milazzi) scaturiva dall’atto di riunificazione tra l’originaria associazione attrice e quella denominata “Rito scozzese Antico ed accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia – Grande Oriente d’Italia - Palazzo Giustiniani ”;

e) la “ Bolla di Fondazione ” era sta ta depositata nella cassetta di sicurezza n. 1105 presso la Banca Unicredit, di cui erano contitolari unitamente al Bruni, legale rappresentante, il Cavalli ed il Cocchi, strettissimi collaboratori del primo , con poteri di firma congiunta, sino al 20/1/2002, quando era stata decretata l’espulsione del Cocchi;

f) il Morace, subentrato come legale rappresentante alla morte del Bruni, malgrado diffida inoltrata nel 2012, non era riuscito ad ottenere il documento fondativo dell’associazione;

g) l’unica eccezione sollevata dal solo Cavalli, di carenza di prova della legittimazione attiva dell’ente che aveva agito in rivendicazione, era pertanto infondata. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 17/1/2020, Massimo Cavalli propone ricorso per cassazione, notificato il 18/5/2020 (entro il termine breve di 60 gg che, per effetto della sospensione straordinaria emergenza Coronavirus, dal 9/3/2020 all’11/5/2020, scadevail 20/5/2020), affidato a quattro motivi, nei confronti della Associazione Supremo Consiglio del 33° ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la Giurisdizione Massonica Italiana (che resiste con controricorso, notificato il 22-24/6/2020) e di Ornella Bazzichelli, Roberto Bruni e Anna Laura Bruni, eredi di Fausto Bruni (che resistono con controricorso), nonché di Laura Cocchi, erede di Cesare Cocchi (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente Cavalli lamenta,:

a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., del combinato disposto degli artt.7, 2564 c.c. e 163, comma 3, n. 2, c.p.c., anche in correlazione con gli artt. 13, 14, 17 R.D. n. 929/1942 e succ.mod., non avendo la Corte d’appello colto la questione controversa, relativa alla esatta denominazione dell’Associazione attrice;

b) con il secondo motivo, ex art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt.7, 2564 c.c. e 163 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare l’ulteriore valutazione dell’altra eccezione sollevata dal Cavalli relativamente all’esatta identificazione dell’Associazione attrice che, nell’atto di citazione, aveva omesso di indicare il numero del Codice Fiscale, il che dimostrava (non la nullità della citazione, ex art.163 c.p.c.) ma la «diversità» dell’Associazione presieduta dal Morace rispetto a quella che aveva dato il mandato di custodia al Cavalli;

c) con il terzo motivo, l’omessa valutazione, in violazione dell’art.360 n. 5 c.p.c., «delle prove documentali susseguenti alla riunificazione dell’associazione “Rito Scozzese Antico ed Accettato della libera muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia-1805” con l’associazione “ Rito Scozzese antico ed accettato della libera muratoria per la giurisdizione massonica d’Italia- Grande Oriente d’Italia- Palazzo Giustiniani ”», emergendo proprio dall’atto di fusione del 2/5/2012 che il Morace era legale rappresentante della “R.S.S.A. – 1805 ” e nell’atto di riunificazione successivo del 25/5/2012 veniva ribadito che tale associazione non aveva alcun bene patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, cosicché la “Bolla di Fondazione” non costituiva patrimonio dell’Associazione presieduta dal Morace e non era quindi stata conferita nell’associazione risultante dalla fusione;

d) con il quarto motivo, l’omessa valutazione, in violazione dell’ art.360 n. 5 c.p.c., «delle prove documentali susseguenti alla riunificazione dell’associazione “Rito Scozzese Antico ed Accettato della libera muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia-1805” con l’associazione “ Rito Scozzese antico ed accettato della libera muratoria per la giurisdizione massonica d’Italia”», avendo la Corte d’appello erroneamente affermato che con provvedimento del 2002 era stata decretata l’espulsione del Cocchi dall’Associazione, mentre nell’unico Statuto esistente , la “Bolla di Fondazione”, alcun potere di espulsione esercitabile in via autonoma dal Gran Maestro Gran Commendatore era previsto.

2. La prima censura è inammissibile. 2.1. Assume il ricorrente di non avere mai affermato che il documento oggetto dell’azione di rivendicazione appartenesse all’associazione «Rito Scozzese Antico ed Accettato 1805», avendo sempre eccepito di avere ricevuto il mandato di custodia della “Bolla di Fondazione”, insieme agli altri cointestatari della cassetta di sicurezza, dalla Associazione denominata « “Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia” con sede legale in via F.Tosti in Roma» e che, stante la differente denominazione spesa (non avendo peraltro l’attrice neppure dichiarato la propria sede legale ed il codice fiscale), aveva contestato la domanda attorea.

La questione dell’esatta denominazione dell’Associazione attrice avrebbe particolare rilevanza nel presente giudizio, esistendo (come allegato con memoria «conclusionale d’appello») molteplici associazioni massoniche che professano il rito scozzese antico ed accettato (“Rito Scozzese Antico ed Accettato” con sede in P.zza del Gesù n. 47, Roma; “Rito Scozzese Antico ed Accettato”, con sede ignota ma che nello Statuto pubblicato recita “Ordine, 33° e ultimo grado del Rito scozzese Antico ed Accettato”; “Supremo Consiglio dei sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° ed Ultimo Grado del Rito scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Italiana Grande oriente d’Italia- Palazzo Giustiniani ”;

“Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia” con sede legale in via F.Tosti in Roma; “Supremo Consiglio d’Italia e di San Marino del Rito Scozzese Antico ed Accettato”) e l’associazione attrice aveva speso un - ancora - diversa denominazione, Associazione “ Rito Scozzese Antico ed Accettato 1805» e “Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia-1805”. La stessa attrice aveva richiamato la sentenza di questa Corte di Cassazione «n. 6725/1988», avente valenza di giudicato esterno, nella quale però la denominazione dell’Associazione, presieduta dal Bruni e della quale il Morace vantava la successione, era quella, ben diversa, “Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia”.

La Corte d’appello, invece, avrebbe svolto una «mai richiesta» ricostruzione della carica di Sovrano Gran Commendatore del “Rito Scozzese Antico ed Accettato”, che non formava oggetto del giudizio, vertente unicamente su quale associazione sia titolare del documento “Bolla di Fondazione” oggetto della domanda attorea. 2.2.Si deve rilevare che il Cavalli si è costituito in giudizio in proprio e non quale legale rappresentante di altra associazione che richiedeva la tutela della propria identità ed ha contestato non la nullità dell’atto di citazione ex art.163 c.p.c. per indeterminatezza del soggetto che agiva in giudizio ma la mancata prova che l’Associazione attrice, rappresentata dal Morace, ai fini dell’azione di rivendicazione proposta, fosse quella che gli aveva conferito il mandato di custodia del documento “Bolla di Fondazione”, stante la differenza di denominazione, e quindi la mancata legittimazione ad agire, intesa come titolarità del rapporto controverso .

L’azione promossa dal Morace, nella qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta denominata “Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia – 1805 (R.S.A.A. fondato nel 1805)” è stata qualificata come azione di rivendicazione ex art.948 c.c., tendente quindi all’accertamento del diritto dell’associazione proprietaria e alla restituzione della cosa rivendicata, nella specie la «Bolla di Fondazione» dell’associazione, documento questo custodito in una cassetta di sicurezza originariamente intestata al Fausto Bruni (poi deceduto), già riconosciuto, con sentenza passata in giudicato (a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 6725/1988, che aveva confermato una decisione della Corte d’appello di Roma del 1986), « Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio dei sovrani ispettori Generali» del «Rito Scozzese antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica Italiana», nonché, in qualità di suoi strettissimi collaboratori («luogotenenti», in linguaggio massonico), del Cavalli e del Cesare Cocchi (quest’ultimo pure deceduto). 2.3.

Orbene, nel presente giudizio, avente ad oggetto azione di rivendica ex art.948 c.c. (non dunque azione personale di restituzione fondata su obbligo convenzionale dei convenuti), come qualificata nell’atto di citazione del 2012 e dalla Corte d’appello, nella sentenza in questa sede impugnata, l’associazione attrice, rappresentata dal Morace, fondava la propria azione sulla titolarità del diritto di proprietà sul documento custodito da terzi, assumendo il Morace, nella qualità di legale rappresentante «della associazione denominata “Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia – 1805 (R.S.A.A. fondato nel 1805)”», di essere «succeduto al prof. Bruni Fausto, deceduto nel 2002, nella carica di legale rappresentante dell’Associazione», vale a dire di «Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio dei sovrani ispettori Generali» del «Rito Scozzese antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica Italiana».

Ne consegue che l’associazione attrice ( «“Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia” (R.S.A.A.), fondata e costituitasi in Italia nel marzo del 1805», in prosieguo «RSAA Libera Muratoria 1805», rappresentata dal Giuseppe Morace, che rivestiva la qualità di «Sovrano Gran Commendatore» e che presiedeva il « Supremo Consiglio dei Sovrani grandi Ispettori Generali del Trentatreesimo ed Ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia», pagg.1-2 atto di citazione) doveva allegare e dimostrare di essere proprietaria del bene mobile in oggetto, la «Bolla di Fondazione del rito scozzese Antico ed accettato», vale a dire l’Atto Costitutivo originale del 1805 dell’Associazione, in quanto succeduta alla R.S.A.A. sempre fondata in Milano nel 1805 già rappresentata dal Bruni, il quale era tra i cointestatari della cassetta di sicurezza n. 1105 contenente il documento in questione.

Deve poi evidenziarsi che, a seguito di riassunzione del giudizio interrotto, la domanda attrice, volta al riconoscimento del diritto di proprietà dell’atto costitutivo dell’associazione, cd. “bolla di fondazione”, ed al rilascio del documento, custodito in una cassetta di sicurezza, intestata originariamente a Cavalli, Cocchi e Bruni,era stata fatta propria dalla «Associazione “Supremo Consiglio del 33” ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la Giurisdizione Massonica Italiana», in persona del legale rappresentante Luigi Milazzi, quale «ente sorto a seguito di riunificazione tra l’originaria associazione attrice e quella denominata Rito scozzese Antico ed accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia – Grande Oriente d’Italia -Palazzo Giustiniani». 2.4.

La contestazione centrale mossa dal Cavalli, fin dal primo grado del giudizio, è stata incentrata sulla carenza della legittimazione attiva della «RSAA Libera Muratoria 1805», in quanto questa non sarebbe l’associazione massonica proprietaria della bolla in questione, custodita dal medesimo Cavalli. Orbene, la Corte d’appello ha accertato che in primo grado il Cavalli rilevava che RSAA Libera Muratoria non aveva titolo alla restituzione «in quanto non riconducibile all’associazione Rito Scozzese Antico ed Accettato fondata nel 1805» (RSAA 1805).

La Corte d’appello ha accertato che tra l’Associazione che ha agito in rivendicazione - cui oggi è subentrata «Associazione “Supremo Consiglio del 33” ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la Giurisdizione Massonica Italiana», risultante dalla riunificazione tra l’associazione attrice e quella, diversa (anche per quanto affermato nella pronuncia n. 9496/2002, sopra citata), denominata Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d'Italia-Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani » - e quella rappresentata, a suo tempo, dal Bruni, Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica d’Italia», di cui la «Bolla di Fondazione del rito scozzese Antico ed accettato» era, pacificamente (come chiarito dalla Corte d’appello a pag. 8, essendo comunque stato accertato in primo grado e non contestato con gravame incidentale del Cavalli che la Bolla di Fondazione apparteneva all’Associazione Rito scozzese Antico ed Accettato di cui era rappresentante il Colao, cui era succeduto il Bruni), l’Atto Costitutivo originale del 1805 (che era, come dedotto nella citazione introduttiva del giudizio, «passato di volta in volta nelle mani del sovrano gran Commendatore designato, legale rappresentante del “Rito Scozzese ed Accettato”, fino al Fausto Bruni», cointestatario della cassetta di sicurezza n. 1015, ove il documento è ancora custodito), non vi fosse diversità ma si trattasse di un'unica associazione non riconosciuta, risalente al 1805.

Cio’ anche in base alla sussistenza di «una linea di continuità nel tempo …tra gli amministratori» (Colao Vittorio, Bruni Fausto e infine Morace Giuseppe), i quali tutti hanno rappresentato legittimamente l’associazione. Ora, il suddetto accertamento risulta congruo ed esaustivo in quanto non fondato sulla sola denominazione "Rito scozzese antico ed accettato", espressione, questa, di per sé non decisiva, poiché « ha il duplice significato di rituale (uno dei molteplici rituali) della tradizione massonica e di denominazione (o componente della denominazione) dei sodalizi (associazioni non riconosciute nella prospettiva dell'ordinamento giuridico statuale) che aderiscono a quel rituale» (Cass. 9646/2002), ma su di una valutazione complessiva degli atti.

La Corte territoriale ha dunque, anzitutto, desunto che fosse incontestato tra le parti ‒ come aveva già ritenuto il Tribunale ‒ che la bolla di fondazione appartenesse alla RSAA 1805, ed ha accertato in fatto ‒ mediante esame della documentazione e la ricostruzione della successione nella rappresentanza dell’ente proprietario della bolla, che giungeva fino all’avv. Morace, che aveva agito in giudizio per la RSAA Libera Muratoria 1805 ‒ che la RSAA Libera Muratoria 1805 costituiva una associazione identificabile, salvo un mutamento di denominazione, con la RSSA 1805.

Una volta accertata la sussistenza della legittimazione ad agire, la Corte d’appello ha ritenuto provata la proprietà della bolla in capo a “RSAA 1805” (id estdi “RSAA Libera Muratoria 1805”), atteso che ‒ a fronte delle allegazioni di quest’ultima circa la proprietà del documento, il Cavalli (e gli altri appellati) non avevano mosso contestazioni al riguardo. La statuizione è conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. prescindere da essa (Cass. 32820/2023).

Trattasi di accertamento in fatto che non può essere sindacato da questo giudice di legittimità. Invero, a fronte di tali motivate conclusioni, il motivo si traduce in un tentativo di sovvertire l’accertamento di merito, neppure in maniera pienamente autosufficiente, soprattutto laddove il ricorrente assume ‒ senza riprodurre il relativo atto difensivo ‒ che non avrebbe riconosciuto la proprietà della bolla in capo a «RSAA 1805», essendo invece il documento di proprietà della RSAA Libera Muratoria 1805 (p. 12), con ciò smentendo l’assunto difensivo sul difetto di legittimazione attiva di detta società che aveva rivendicato in giudizio la bolla di fondazione.

3. Le ulteriori censure sono assorbite, in considerazione dell’inammissibilità del primo motivo, ma in ogni caso si osserva che esse sono comunque inammissibili. La seconda censura è inammissibile in quanto il dedotto fatto storico omesso (la mancata indicazione del codice fiscale dell’associazione attrice) non rappresenta un elemento decisivo per l’identificazione di un’associazione senza personalità giuridica. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la denuncia è riferita all'articolo 360 n. 5 c.p.c., ma nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito (l’atto di fusione e riunificazione tra le due associazioni massoniche), contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto, in ogni caso, la questione della legittimità dell’espulsione del Cocchi dall’associazione, nel 2002, per effetto di un decreto del Bruni, nella qualità, risulta estranea all’oggetto del presente giudizio, nel quale, peraltro, gli eredi del Cocchi (cointestatario della cassetta di sicurezza) si sono limitati a rimettersi alla decisione del giudice.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla associazione controricorrente e dai controricorrenti , liquidate , per ciascuna di dette due parti, in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 20