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Ordinanza — n. 10347/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuits by airport operator and service providers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10347/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished following mutual withdrawals of appeal and incidental counterclaims by the parties. SEA SPA and various airport service providers had previously contested tariff abuse claims before the Court of Appeal, but later filed joint requests to terminate the proceedings. The Court ruled that the mutual renunciation of appeals satisfied the statutory requirements for case extinction under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw their appeals and requests, the judgment is extinguished without further proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of litigation Code of Civil Procedure joint request for termination costs compensation gestore aeroportuale tariffa doganale frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 13636 del 2015
Cass.25485/2018
13636 del 2015; Cass.25485/2018).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5126/2022 R.G. proposto da : SEA SPA SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAZZINI N. 96, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARINA (RSSMRN59A43B354X) rappresentata e difes a dall'avvocato FUMAGALLI ALBERTO (FMGLRT58D03F205G) -ricorrente- contro AIR KOSMO S.R.L. , CAD BATTAGLINO S.R.L., IMPORT - EXPORT LA MINERVA S.A.S., CAD AVIOSPED S.R.L. , BATTAGLINO SBC, MOLLICA S.R.L., SCHENKER ITALIANA S.P.A., LASER S.R.L., elettivamente domiciliate in ROMA Corso VITTORIO EMANUELE II, 187, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO MASSIMO (GRDMSM63P26F158M) che le rappresenta e difende -controricorrentie ricorrenti incidentali – avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2450/2021 depositata il27/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dalla Consigliera GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2450/2021, pubblicata il 27/7/2021 - nell’ambito di un contenzioso promosso da alcuni operatori, Air Kosmo Srl, CAD Aviosped Srl, Battaglino SBC Srl, CAD Battaglino Srl, La Minerva S.a.S., CAD Mollica Srl, Schenker Italiana SpA e Laser srl, che svolgevano la propria attività, servizi di assistenza al settore merci con particolare riferimento alle operazioni doganali, anche in aeroporto, nei confronti di Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., società autorizzata a realizzare gestire gli aeroporti privati di Milano Malpensa e Linate e ad assicurare l’efficienza degli impianti e degli apparati dell’aeroporto nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti ivi presenti, attività svolta sotto la vigilanza dell’ENAC, al fine di sentire accertare che le tariffe applicate loro da SEA erano più elevate di quelle individuate dall’ENAC nel 2007 e di quelle stabilite nel Contratto di Programma del 2012 intervenuto tra SEA ed ENAC, configurandosi un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, un abuso di dipendenza economica, un’ingiustificata discriminazione tra operatori e, infine, una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a SEA ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno – ha parzialmente confermato la decisione dl Tribunale, con la quale, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento delle domande attoree, aveva affermato l’applicabilità alla presente fattispecie della normativa nazionale e comunitaria sull’ handling, in particolare il D.

Lgs. 18/99 e la direttiva CE/96/67, ritenuto imputabile a SEA un abuso di posizione dominante, affermato la nullità parziale per contrarietà a norme imperative delle clausole contrattuali relative alla determinazione del corrispettivo da sostituire, ex art.1419, comma 2, e 1339 c.c., con quelli indicati da ENAC e poi dal Contratto di Programma e condannato SEA alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalle attrici. In particolare, i giudici di appello hanno unicamente accolto le doglianze di SEA in relazione all’erroneità della qualificazione dell’abuso di posizione dominante, ricondotte esclusivamente ad una responsabilità extracontrattuale da contatto social qualificato, riformando la sentenza in punto di nullità delle tariffe e di condanna alla restituzione.

Avverso la suddetta pronuncia, la Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 24/2/2022, affidato a cinque motivi, nei confronti di Air Kosmo srl, CAD Aviosped Srl, Battaglino SBC Srl , CAD Battaglino Srl, Soc. Import-Export La Minerva di Del Prete Antonio e Guglielmo e Fernando e C. Sas , Laser srl Agenzia Doganale, CAD Mollica Srl, Schenker Italiana SpA (che resistono con controricorso e notifica a SEA, il 28/2/2022, di ricorso incidentale autonomo in sette motivi). La ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale delle controparti.

Con ordinanza n. 30589/2023, la causa, dall’udienza del 27/9/2023, a fronte di istanza con la quale le parti congiuntamente chiedevano il rinvio dell’adunanza per la pendenza di trattative volte alla definizione del contenzioso pendente tra le stesse, veniva rinviata a nuovo ruolo e poi trattata all’adunanza camerale del 10/4/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Prima dell’adunanza camerale sono stati depositati, tra il 19/2/24 il 22/3/24, separati atti di rinuncia reciproci da parte di Sea ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali Air Kosmo srl, CAD Aviosped Srl, Battaglino SBC Srl , CAD Battaglino Srl (oggi Battaglino Customs e Services), Soc.

Import-Export La Minerva di Del Prete Antonio e Guglielmo e Fernando e C. Sas, Laser srl Agenzia Doganale, CAD Mollica Srl e Schenker Italiana Spa , con reciproche accettazioni delle rinunce, a spese compensate, sottoscritti dai legali rappresentanti o procuratori e procuratori speciali abilitati e dai difensori, e sono state depositate distinte istanze di estinzione parziale del giudizio, in riferimento alle diverse posizioni.

2. Di conseguenza, preso atto delle rinunce ai ricorsi, principale ed incidentale, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese processuali. Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015; Cass.25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dàatto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle parti ricorrenti, principali ed incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso ar