Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10326/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects appeal, ruling specialized court has jurisdiction over antitrust bond nullity claims filed as independent actions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10326/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Giannetta brothers' appeal against the Foggia Tribunal's decision on jurisdiction. The appellants argued the specialized business section of the Naples Tribunal lacked competence because the nullity of the omnibus bond was raised as an independent claim rather than a mere exception. The court held that the specialized section's jurisdiction extends to such nullity claims only when pursued via independent action, not as incidental defenses, and found the bond's invalidity was indeed sought as an independent demand in the opposition document.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 33, comma 2, l. n. 287/90; The specialized business court section has jurisdiction over controversies regarding the nullity of an omnibus bond resulting from an antitrust agreement, provided the invalidity is asserted through an independent action rather than as a mere exception.

Parole chiave

Generato dall'IA
specialized business court jurisdiction omnibus bond nullity antitrust agreement invalidity independent action vs exception competence regulation appeal opposizione al precetto esecutivo unità del fallimento ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 33, comma 2, l. n. 287/90
RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 33, c.2, l.
Art. 366, c.3, c.p.c.
Art. 13, comma 1quater, d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 3248/23
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 10230/2023 proposto da: GIANNETTA GIUSEPPE; GIANNETTA ROCCO, elett ivamen te domiciliati presso l’avv. Andrea Ruocco, dal quale sono rappres . e di fesi , per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. pre sso l’avv. Fabio Vito Letizia , dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1072 /2023 , pubblicata indata 17.04.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo .RILEVATO CHE Con sentenza del 2022 il Tribunale di Foggia, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivoemesso, su richiesta della banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nei confronti di Giuseppe e Rocco Giannetta, Antonio Mario Ippolito e Alfonso Visitino, quali fideiussori della Borgo Libertà s.c.a r.l., per il pagamento della somma di euro 327.125,18,a titolo di saldo del rapporto di finanziamento sottoscritto dalla suddetta società il 27.6.16, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere invece competente la sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli.

Giuseppe e Rocco Giannetta propongono ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta decisione, affidato ad unico motivo. La banca MPS resiste con memoria difensiva. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 33, c.2, l. n. 287/90, nel testo modificato dal d.l. n. 1/12, conv. dalla l. n. 27/12, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto, nell’affermare la competenza della sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli, che la nullità della fideiussione omnibusera stata richiesta, non in via di eccezione, ma con autonoma domanda.

Il ricorso èinfondato. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, ex art. 366, c.3, c.p.c., sollevata dalla banca resistente, in quanto nel ricorso i fatti sono stati ricostruiti in maniera sufficientemente chiara, sebbene effettivamente-come espone la resistente- nella parte iniziale dell’esposizione sia stato indicato un giudizio pendente innanzi al giudice di pace, anziché al Tribunale di Foggia. Al riguardo, occorre rilevare che la successiva esposizione dei fatti di causa, con la trascrizione del contenuto dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, rende chiaro l’oggetto dellacausa e le parti.

Né ha pregio l’eccezione d’inammissibilità correlata alla non chiara esposizione dei motivi del ricorso che, invece, sono stati illustrati con sufficiente chiarezza. Premesso ciò, va osservato che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussionea valle di intesa anticoncorrenziale, solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondocaso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale(Cass., n. 3248/23).

Nella specie, dalla trascrizione dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo contenuta nel ricorso in esamesi evince l’esistenza di una domanda di accertamento della nullità, non di una mera eccezione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, e ben evidenziato nella memoria difensiva della banca. Ne consegue che, in conformità del richiamato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, va affermata l a competenza della sezione specializzata per le imprese , che attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussionea valle di intesa anticoncorrenziale.

Il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso