Court dismisses appeal on jurisdiction, ruling sale of shares via will does not create social relationship disputes under Art. 23 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by Insiemenergia s.p.a. challenging the territorial jurisdiction of the Naples court. The appellant argued that the case should be heard in Terni, the company's seat, under Article 23 of the Civil Procedure Code, which governs disputes between shareholders. The court held that the dispute concerned the sale of shares via a will, not a direct social relationship, thus the general rule of connection under Article 33 applied instead.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 c.p.c.; Art. 33 c.p.c. The special forum for disputes between shareholders applies only to matters directly affecting the social relationship; sales of shares via will do not trigger this rule.
Parole chiave
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liere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5819/2023 proposto da: INSIEMENERGIA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. Andrea Pianese , dal quale è rappres.e difesa, per proc ura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- D’ANDREA UMBERTO, elett.te domic.presso l’avv. Ivan Napolitano, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -resistente- avverso la sentenza del Tribunaledi Napoli, n. 2322/2023 , pubblicata indata 3.03.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo . RILEVATO CHE Con ordinanza del 9.4.21, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, accoglievail reclamo proposto da Umberto D’Andrea, e in parziale riforma di una precedente ordinanza, ordinava alla Insiemenergia s.p.a.d’iscrivere il reclamante nel proprio libro - soci, con la quota azionaria del 42,4%. La suddetta società, nell’introdurre il giudizio di merito, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicando il Tribunale di Firenze quale foro competente ex art. 23 c.p.c., atteso che la società convenuta aveva sede in Terni.
Al riguardo, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 3.3.23, rigettava la domanda dell’attore, confermando l’ordinanza ex art. 700 c.p.c., osservando che: sussistevano, ai fini della competenza, i presupposti di cui all’art. 33 c.p.c.- quale criterio di deroga alla competenza per territorio per ragioni di connessione- in ordine al cumulo soggettivo, stante la connessione delle cause per il titolo o per l’oggetto; nella fattispecie, otto delle nove società convenute nel procedimento cautelare avevano sede in Napoli- per la competenza della sezione specializzata per le imprese- e una a Terni; la ragione dell’individuazione del Tribunale di Napoli consisteva nel medesimo titolo, cioè l’asserito inadempimento, da parte delle predette società convenute, del legato testamentario disposto in favore del D’Andrea (avente ad oggetto le quote azionarie in questione) il quale agiva appunto per l’esecuzione di tale legato.
La Insiemenergia s.p.a. impugna la predetta sentenza con ricorso per regolamento facoltativo di competenza, ex art. 43 c.p.c., illustrato da memoria. Umberto D’Andrea deposita memoria difensiva. Il Procuratore Generale deposita requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO CHE La ricorrente formula unico motivo del ricorso facoltativo di competenza, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 23 c.p.c., nel senso che costituisce foro speciale quello per le cause tra i soci che prevale sul foro generale, non suscettibile di deroga in favore di fori alternativi rimessi alla scelta dell’attore, onde le controversie in questione devono proporsi necessariamente davanti al giudice del luogo in cui ha sede la società.
Il ricorso èinfondato. Va premesso che il foro speciale previsto dall'articolo 23 cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente alle cause, fra soci, aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale(Cass. 2318/2006). La controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà di azioni, e la correlativa domanda di condanna al pagamento del prezzo, riguarda invece un contratto di compravendita, cui può accedere il mutamento soggettivo della compagine sociale come effetto del passaggio di proprietà delle azioni medesime, il quale non vale però a trasformare la lite in una controversia riguardante il rapporto sociale.Pertanto non si applica ad essa la regola di cui all'art. 23 cod. proc. civ., che prevede, per le controversie inerenti al rapporto sociale, la competenza del giudice del luogo in cuisi trova la sede della società (Cass. 13422/2005).
Nella specie, si tratta di legato di azioni ossia di trasferimento delle stesse non inter vivos, come nella compravendita, ma mortis causa, per cui del pari non vi è una controversia che incide sul rapporto sociale, sebbene vi sia una modifica soggettiva della compagine sociale. Corretta è, pertanto, l’applicazione dell’art. 33 c.p.c. da parte del Tribunale di Napoli.Il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdel