Cassation Court dismisses revocation appeal regarding 30-day deadline for expropriation compensation opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal filed by the Municipality of Francofonte inadmissible. The municipality argued that the lower court erred in applying the 30-day deadline for opposing expropriation compensation, claiming the deadline should have started from the provisional deposit rather than a non-existent final estimate. The court rejected this because the revocation appeal raised a new ground not addressed in the original judgment, violating the strict requirements for such proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 29 d.lgs. 150/2011: A revocation appeal is inadmissible if it introduces a new ground of fact or law not examined in the original judgment, and the 30-day opposition deadline for expropriation compensation applies only to a final estimate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19127/2020 R.G. proposto da : COMUNE FRANCOFONTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato SPATOLA SERGIO (SPTSRG81B18H163D) rappresentato e difeso dall'avvocato GAGLIANO ANGELO (GGLNGL63R22F250J) -ricorrente- contro GIULIANI CORINNE, GIULIANI MARLENE, THOMAS NADINE, GIULIANI ROBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANI ROBERTO (GLNRRT38A06H163L),elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ragusa Via Dante 90 -controricorrenti- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9217/2020depositata il 20/05/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA Il Comune di Francofonte impugnò con due motivi di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15/5/2018 con la quale era stata determinata in favore dei litisconsorti Giuliani Corinne, Giuliani Marlene, Giuliani Roberto e Nadine Thomas l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea rispettivamente in euro 465.011,80 e 166.199,70 a seguito dell'ablazione di un fondo di loro proprietà ad opera del Comune,da destinarsi alla realizzazione di un PIP.
Il ricorso si fondava su una presunta violazione dell’art 29 d.lgs. 150/2011 poiché la Corte di Appello di Catania aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività della domanda. Infatti il Comune di Francofonte aveva lamentato la violazione dell'art. 29 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, e 54 comma 1 DPR 8/6/2001 nr.327 in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc,poiché il decidente aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività del domanda, quantunque l'opposizione fosse stata proposta con ricorso depositato il 13.2.2017 a fronte di un decreto di esproprio notificato 1'11.1.2017e quindi oltre il decorso del termine perentorio di trenta giorni stabilito dal citato art. 29 d.lgs. 150/2011 ed oltre il termine dilatorio di trenta giorni decorrente «dalla comunicazione (25.6.2016) dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti».
Con ordinanza n. 9217/2020 questa Suprema Corte di Cassazione respinse il ricorso proposto dal Comune di Francofonte avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, sull’assunto che il termine di decadenza di 30 gg per proporre l’opposizione alla stima opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove ciò non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio.
Secondo questa Corte mancava agli atti di causa la prova della notifica ai ricorrenti della stima definitiva dell’indennità di espropriazione. Avverso tale ordinanza 9217/2020 il Comune di Francofonte propone ricorso per revocazione ex art 391 bis c.p.c. con unico motivo e memoria e chiede che venga concessa, nelle more della definizione del predetto giudizio, la sospensione dell'esecutività della sentenza in esame, stante il fatto che l'ingente somma di € 600.000,00 da corrispondere ai resistenti determinerebbe per il comune il dissesto finanziario.
Resistono Giuliani Corinne, Giuliani Marlene, Giuliani Roberto e Nadine Thomas con controricorso ememoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso per revocazione è inammissibile. In tema di re vocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.10040/2022;
Cass.S.U. 8984/2018). Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale ‒ come viene ribadito nel ricorso per revocazione ‒ il Comune ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. 150 /2011 e 54 d.P.R. 327/2001, per non avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il ricorso per la determinazione dell’indennità di esproprio, in quanto depositato il 13 febbraio 2017, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di espropriazione, avvenuta ll’11 gennaio 2017.
Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla sentenza revocanda di questa Corte, la quale ha correttamente fatto applicazione del principio, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 - opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Cass. 5517/2017;
Cass. 23311/2018). Poiché nella specie non risultava notificata agli espropriati la stima definitiva, questa Corte ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione, con conseguente non definitività della stima. Tale giudizio in diritto il ricorrente mira a sovvertire con il ricorso per revocazione, adducendo la mancata considerazione del deposito ‒ non impugnato ‒ dell’indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti, indennità che, per effetto della mancata impugnazione, sarebbe divenuta definitivo. Orbene, anzitutto, per un verso, di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né nel relativo motivo di ricorso, per altro verso, il ricorso per revocazione non si confronta con la ratio decidendi, deducendo un diverso motivo di pretesa definitività della stima.
Il che implicherebbe un nuovo giudizio in fatto ed in diritto del tutto inammissibile in sede di revocazione. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il Comune ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente Comune di Francofonteal pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari