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Ordinanza — n. 10255/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal due to loss of interest after original judgment was annulled.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10255/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the revocation appeal filed by the plaintiffs against the Rome Court of Appeal's decision. Although the original first-instance judgment had been annulled for lack of reasoning, the Court of Appeal had already ruled on the revocation request, rejecting it and ordering the plaintiffs to pay costs. The Court held that because the underlying judgment was subsequently annulled, the plaintiffs lost the legal interest to pursue the revocation, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; When the judgment subject to revocation is annulled in a pending revocation proceeding, the interest to act ceases, rendering the revocation appeal inadmissible.

Parole chiave

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revocation appeal loss of interest inadmissibility concurrent proceedings annulment effect zone rurali riclassificazione di terreni zona urbana sfavorita

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato i Signori Cara Anna, Cara Francesco e Cara Maria Gabriella convenivano in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma, il Comune di Vivaro Romano, affinché la Corte adita revocasse ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c., la sentenza n.
Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per aver valutato il terreno oggetto di occupazione usurpativa come agricolo invece che edificabile, come invece dovrebbe essere in presenza di un certificato di destinazione urbanistica, in violazione dell’art.
art. 2043 c.c
348/10 pubblicata in data 02.03.2010, mediante la quale accertava e dichiarava la responsabilità extracontrattuale del Comune di Vivaro Romano ai sensi dell’art. 2043 c.c.
art. 55 D.P.R. n.327/01
1 ConvenzioneCEDU e violazione dell’art. 55 D.P.R. n.327/01 ai fini della liquidazione del danno.”.
art. 395 c.p
4 dell’art. 395 c.p.c., daCara Maria Gabriella, da Cerini Maurizio e da Stazi Vincenza quest’ultima nella qualità di erede di Cara Francesco, della sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14507/2022 R.G. proposto da : CARA ANGELO, CERINI MAURIZIO NQ EREDE, CARA MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 21, presso lo studio dell’avvocato CALIO' ANTONIO (CLANTN65C01F158H) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE VIVARO ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLELIA GAROFOLINI 7, presso lo studio dell’avvocato RAPISARDA SANDRO SALVATORE (RPSSDR49L29H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato MASTRANTONIO NUNZIA (MSTNNZ68M63H501A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2536/2022 depositata il15/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato i Signori Cara Anna, Cara Francesco e Cara Maria Gabriella convenivano in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma, il Comune di Vivaro Romano, affinché la Corte adita revocasse ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c., la sentenza n. 5821/2015 emessa dalla stessa Corte d’Appello sez. 1 Civile, depositata il 22.10.2015, in tema di occupazione senza titolo e risarcimento dei danni. Oggetto del giudizio di primo grado era la occupazione usurpativa del terreno, di proprietà degli attori, ed insistente nel Comune di Vivaro Romano identificato al Catasto Terreni dello stesso Comune alla partita 570, foglio, 10, particella 79.

In data 22.02.2010 il Giudice di prime cure depositava la sentenza n. 348/10 pubblicata in data 02.03.2010, mediante la quale accertava e dichiarava la responsabilità extracontrattuale del Comune di Vivaro Romano ai sensi dell’art. 2043 c.c. per occupazione usurpativa della particella 79 del foglio 10, condannando il Comune di Vivaro romano al risarcimento danni nei confronti degli attori nella somma di € 30.740,19, oltre ad interessi anno per anno e rivalutati secondo il computo stabilito dalla Sezioni unite della Cassazione, a partire dal 20.05.2008 sino all’effettivo soddisfo.

Avverso a detta sentenza di primo grado il Comune di Vivaro Romano aveva proposto Appello R.G. 1786/11, con citazione ritualmente notificata, con la quale chiedeva che la Corte d’Appello di Roma , in accoglimento dell’appello ed in integrale riforma della sentenza 348/10 emessa dal Tribunale di Tivoli dichiarasse il legittimo comportamento del Comune di Vivaro Romano in ordine all’occupazione del terreno sito in loc. Ortello ed identificato all’NCT del Comune di Vivaro Romano alla partita 1570, foglio 10, particella 79 e per l’effetto dichiarare che nulla fosse dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno.

Si costituivano nel detto giudizio i signori Cara Francesco, Cara Maria Gabriella e Cerini Maurizio, quale erede della signora Cara Anna, i quali chiedevano il rigetto della domanda dell’appellante e la conferma integrale della sentenza di primo grado . In data 22.10.2015 la Corte d’Appello di Roma emetteva la sentenza n. 5821/15, recante il seguente dispositivo: “1) accoglie in parte l’appello proposto dal Comune di Vivaro Romano avverso alla sentenza n.348/10 del Tribunale di Tivoli;

2) per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata , condanna Il Comune di Vivaro Romano, in persona del Sindaco, a pagare, in favore di Cara Francesco, Cara Maria Gabriella e di Cerini Maurizio la minore somma di € 8.925,00 oltre gli interessi indicati in motivazione;etc. Avverso detta sentenza n.5821/2015 emessa dalla corte d’Appello di Roma gli attuali ricorrenti proponevano istanza di revocazione presso la Corte d’Appello di Roma (RG 7106/2015), e contemporaneamente ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza per:” 1) contraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., qualificabile come error in giudicandum della sentenza di secondo grado ove pur facendo riferimento alla CTU, per la valutazione del danno risarcibile, non dice né motiva i criteri in base ai quali opera la riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento danni per occupazione usurpativa, anzi mostrando di non aver tenuto conto della CTU, a cui sembrerebbe fare riferimento, nel suo complesso unitamente le note a chiarimenti;

2) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per aver valutato il terreno oggetto di occupazione usurpativa come agricolo invece che edificabile, come invece dovrebbe essere in presenza di un certificato di destinazione urbanistica, in violazione dell’art. 1 ConvenzioneCEDU e violazione dell’art. 55 D.P.R. n.327/01 ai fini della liquidazione del danno.”. In data 27.10.2020 veniva posta in decisione la causa della Corte d’Appello di Roma con termini di legge. Nelle more della decisione di questa, avvenuta un anno e due mesi dopo il deposito delle memorie di replica, la Corte di Cassazione ha emesso ordinanza di accoglimento dei due motivi del ricorso, cassando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma n. 5821/2015 per carenza di motivazione della stessa e dettando il principio di diritto per la liquidazione del danno.

Nonostante l’annullamento della sentenza, la Corte di Appello statuiva sulla proposta revocazione della medesima sentenza, così decidendo: “ la Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

1) respinge l’impugnazione per revocazione, così come proposta ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., daCara Maria Gabriella, da Cerini Maurizio e da Stazi Vincenza quest’ultima nella qualità di erede di Cara Francesco, della sentenza n. 5821/15 della Corte d’Appello di Roma , prima sezione civile, depositata il 22 ottobre 2015;

2) condanna Cara Gabriella, Cerini Maurizio e Stazi Vincenza , quest’ultima nella qualità di erede di Cara Francesco, in solido tra loro alla refusione in favore del Comune di Vivaro Romano in persona del sindaco pro tempore delle spese del presente. Avverso tale sentenza propongono ricorso i Signori Cerini Maurizio, Cara Angelo n.q. di eredi di Cara Francesco e Cara Maria Gabriella con unico motivo e memoria; resiste il Comune di Vivaro Romano con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Prima della decisione sulla revocazione della sentenza di appello n. 5821/2015, avvenuta con sentenza della Corte d’appello del 15 aprile 2022, che ha rigettato la revocazione, la medesima sentenza 5821/2015, era stata cassata da questa Corte con la decisione n. 31496/2021, in data 3 novembre 2021.

Orbene, il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora in pendenza del giudizio ex art. 395 c.p.c. , venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza sulla revocazione (Cass. 27946/2023). Tanto più che la sentenza sulla revocazione ha altresì condannato i ricorrenti alle spese del relativo giudizio.

Concorrono motivi di opportunità per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perché il processo non poteva essere pro