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Decreto — n. 10211/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10211/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10211/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI– c.f. 80218350580 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difesorappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro IMMOBILIARE EUROPA e SERVIZI s.r.l. in liquidazione –c.f. 05882691008 - in persona del liquidatorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 126, presso lo studio dell’avvocato Fabio Canestrelli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 10211/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 30605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI– c.f. 80218350580 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difesorappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro IMMOBILIARE EUROPA e SERVIZI s.r.l. in liquidazione –c.f. 05882691008 - in persona del liquidatorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 126, presso lo studio dell’avvocato Fabio Canestrelli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

Parole chiave

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inosservanza del termine perentorio termini di ricorso termine di sospensione termine di comunicazione durata di protezione inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
6538/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI– c.f. 80218350580 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difesorappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro IMMOBILIARE EUROPA e SERVIZI s.r.l. in liquidazione –c.f. 05882691008 - in persona del liquidatorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 126, presso lo studio dell’avvocato Fabio Canestrelli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 6538/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 1