Court dismisses appeal as transaction extinguished interest, allowing no double contribution payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because a subsequent transaction extinguished the appellant's interest in the decision. The appellant, Marchetta, challenged a bankruptcy-related judgment against Edil MM S.r.l., while the opposing party argued the dispute was resolved. The court ruled that the transaction removed the legal basis for the appeal, thereby precluding any claim for double contribution fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002; When a transaction extinguishes the party's interest in the decision, the appeal becomes inadmissible, excluding the application of the double contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30957-2018 proposto da: MARCHETTA GERARDO, rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o EDOARDO ROCCOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO EDIL M M S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA ALLEGRO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché MIRRA VITO; -intimato - avversola SENTENZA N. 608/2018 DELLA CORTE D ’ APPELLO DI SALERNO, depositatail 7/5/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nel l’adunanza in camera di consiglio del 12/3/2024; rilevato chela procedura fallimentare è stata chiusa con decreto del tribunale di Salerno del 16/3/2022sulla base della dichiarata Ric. 2018n.30957 - Sez. 1 - CC del 1 2 marzo 20 2 4 ragione, tra l’altro, dell’intervenuta transazione della controversia: ritenuto che: - la transazione della controversia di merito ha comportato, in difetto di contestazioni ad opera del ricorrente, la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione invocata con il ricorsoe, per l’effetto, l’inammissibilità dello stesso, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio; - l’inammissibilità sopravvenuta del ricorsoesclude la sussist enza dei presupposti per condannare il ricorrent e al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto d all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr.
Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima