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Ordinanza — n. 10183/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to untimely filing exceeding statutory sixty-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10183/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alitalia against a lower court's dismissal of a revocatory action inadmissible. Alitalia argued the appeal was timely, but the court found the appeal was submitted in March 2022, well after the sixty-day deadline expired following the September 2021 notification. The decision rests on the principle that procedural deadlines for appeals are strict and strictly enforced by the court.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 325, comma 2 c.p.c.: The appeal must be filed within sixty days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of the substantive merits.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline procedural inadmissibility notification date revocatory action restituzione dei sussidi statali opposizione al precetto esecutivo domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo di impugnazione denuncia violazione dell’art. 132 1° comma 4 c.p.c., e falsa applicazione degli artt.
Art. 345, comma 1 c.p.c.
Art. 345, comma 2 c.p.c.
Art. 1418, comma 1 c.c.
Art. 2421 c.c.
Art. 42 d.lvo 270/1999
Art. 67, comma 2 l. fall.
Art. 112 c.p.c.
fall.; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, nr 3 e 4 c.p.c.
Art. 325, comma 2 c.p.c.
2.4 Alla luce di quanto espostoe, in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da Alitalia , poiché non tempestivo, ai sensi dell'art. 325, comma 2 c.p.c., essendo abbondantemente decors o il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 23620/2018
Sez. Un. n. 39970/2021
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso nr. 8193/2022 proposto da Alitalia Servizi spa in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Siacci nr 4 presso lo studio dell’avv. Alessandro Leproux ( LPRLSN54H19L117S) che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - Microsoft Ireland Operation Limited elettivamente domiciliata in Roma in Viale Pasteur, n.78 presso lo studio dell’ Avv. Simona Tulli (TLLSMN67P65G492V) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Cesara Firpo (FRPCSR63C53L872L); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma nr.6169/2021 depositata in data 23/9/2021;

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Ferro Massimo - Presidente - Revocatoria ordinaria Dott. Francesco Terrusi - Consigliere - Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - Ud.13/03/2024-CC Dott. Cosmo Crolla - rel. Consigliere - R.G.N. 8193/2022 Dott. Giuseppe Dongiacomo - Consigliere - Rep. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23/9/2021, ha rigettato il gravame proposto da Alitalia Servizi spa in amministrazione straordinaria (di seguito «Alitalia») avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile e rigettato, nel merito, la domanda di revoca ex artt. 6 d.l. 347/03, 49 d.lvo 270/99 e 67 2° comma l.fall. dei pagamenti effettuati da Microsoft Ireland Operation Limited (breviter MIOL) nel periodo sospetto per un importo complessivo di € 3.481.344,78, e la conseguente domanda di condanna di MIOL alla restituzione del suindicato importo. 1.1 Rilevavano i giudici capitolini che il primo motivo di appello con il quale Alitalia contestava la dichiarazione di improcedibilità della domanda sul rilievo che la rinuncia all’esercizio dell’azione revocatoria contenuta nell’accordo tra le parti denominato « Modulo per il trasferimento delle licenze perpetue» fosse invalido per mancato intervento dell’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 43 del d.lvo 270/99, non poteva essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, in quanto, escluso che la mancata autorizzazione desse luogo a nullità rilevabile d’ufficio, l’allegazione era stata dedotta per la prima volta con l’atto di appello e, quindi, tardivamente. 2 Alitalia ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo;

MIOL ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo di impugnazione denuncia violazione dell’art. 132 1° comma 4 c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 345 1° e 2° comma c.p.c., 1418 1° comma e 2421 c.c., 42 d.lvo 270/1999, 67 2° comma l. fall.; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 e 4 c.p.c.; sostiene la ricorrente che la stessa giurisprudenza richiamata dalla sentenza della Corte limita il divieto dei nova in appello alle sole nuove questioni ( e temi di fatto ) mentre nel caso di specie la mancata autorizzazione da parte del ministero della transazione che conteneva la rinuncia all’azione revocatoria risultava ex actis, come confermato dalla chiamata in causa del Commissario; assume, inoltre, la ricorrente che la carenza di autorizzazione dà luogo alla nullità dell’atto rilevabile d’ufficio e, quindi, anche dal giudice di secondo grado; rileva, infine, Alitalia che la Corte d’Appello, avendo disatteso in rito il primo motivo di censura, non avrebbe esaminato gli ulteriori due motivi di gravame proposti, con ciò violando l’art. 112 c.p.c. 2 In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non tempestivamente proposto. 2.1 Contrariamente a quanto affermato da Alitalia nel ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Roma, depositata il 23 settembre 2021, è stata ritualmente notificata in data 24 settembre 2021 all’Avv.

Alessandro Leproux, difensore di Alitalia nel procedimento d’appello. 2.2 Risulta, infatti, dalla documentazione versata in att i, in via telematica, dalla MIOL (cfr. relata di notifica , messaggio PEC di notifica, della relata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna) che l a sentenza d’appello è stata notificata da MIOL , ai sensi della Legge n. 53/1994, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’avv. Alessandro Leproux presso il cui studio Alitalia Servizi spa in amministrazione straordinaria aveva eletto il proprio domicilio.

Secondo l’orientamento di questa Corte è sempre valida, e di conseguenza può essere sempre utilizzata, la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza anche inconcorrenza con domicilio fisico (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018 e 39970/2021) 2.3 Il termine breve , ex art. 325 c.p.c . , v e niva a scadere il 23 novembre 2021, mentre controparte ha notificato il proprio ricorso soltanto in data 16 marzo 2022. 2.4 Alla luce di quanto espostoe, in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da Alitalia , poiché non tempestivo, ai sensi dell'art. 325, comma 2 c.p.c., essendo abbondantemente decors o il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 28.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del