Cassation court dismisses bankruptcy salary deduction due to failure to consider family expenses and reformatio in peius.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the third and fifth appeal grounds admissible, absorbing the remaining claims. The appellant argued the trial court violated bankruptcy and civil procedure laws by ignoring family expenses and imposing a higher deduction than requested. The court ruled that the lower court's decision was flawed for omitting decisive facts regarding the family's financial situation and for increasing the deduction without a corresponding request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 l.fall.; Art. 545 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The bankruptcy court must examine all decisive facts regarding family expenses and income when determining salary deductions, and cannot increase the deduction amount beyond what was requested by the curator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso nr.6592/2023proposto da: Paola Minuzzo , domiciliata ex lege in Roma , Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a , giusta procura in atti, dall’avv. Giuseppe Padovan -ricorrente - Fallimento Minuzzo F.lli S.n.c. di Minuzzo Antonio C. in persona del Curatore Fallimentare Dott. Martina Marco -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza nel procedimento nr. 34/2022 sub 1, depositato in data 05/01/2023; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Magda Cristiano - Presidente - Art. 46 l.fall.
Dott. Francesco Terrusi - Consigliere - Dott. Luigi Abete - Consigliere - Ud.23/11/2023-CC Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - R.G.N. 6592/2023 Dott. Cosmo Crolla - .rel Consigliere - Rep. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Vicenza, con decreto depositato in data 5/1/2023, “in parziale accoglimento del reclamo ex art 26 l.fall proposto da Minuzzo Paola”, fallita per ripercussione del Fallimento della Minuzzo s.n.c. di Minuzzo Antonio C., ha determina to nella misura di un quinto dello stipendio percepito dalla reclamante (€ 950 mensili) la somma che questa dovrà versare alla procedura ai sensi dell’art. 46 1° comma n. 2 e 2° comma l.fall. 2.Paola Minuzzo ha proposto ricorso per la c assazione del decreto, affidato a cinque motivi; il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE 1.Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 46 1° comma nr.
2) e 2° comma l. fall., per avere il Tribunale, nel determinare in ragione di un quinto dello stipendio mensile l’importo da corrispondere alla procedura, violato i limiti imposti dalla norma con specifico riferimento a quanto occorre per il mantenimento personale delfallito e della sua famiglia. 1.1 Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 46 comma 1 n. 5 l. fall. e dell’art. 545 c.p.c.. La ricorrente sostiene che non potendo essere ricompreso nel fallimento ciò che per legge è impignorabile, il tribunale avrebbe dovuto conservarle l’intero stipendio, il cui ammontare è inferiore al triplo della pensione sociale e quindi non pignorabile ai sensi dell’art 545 comma 8 c.p.c. 1.2 Il terzo motivo denuncia l’omesso esame dei fatt i decisiv i desumibili dai documenti prodotti e costituit i d all’ammontare dello stipendio della ricorrente , d alla composizione del suo nucleo familiare e dallespese da sostenere. 1.3 Il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione apparente del decreto, avendo il Tribunale di Vicenza indicato a sostegno della decisione ragioni illogiche e obiettivamente incomprensibil i , omettendo di illustrare il processo motivazionale che l’ha portato a determinare in un quinto la quota dello stipendio che la ricorrente dovrà versare al Fallimento, ritenendola maggiormente equa rispetto alla somma, inferiore , fissata dal Giudice Delegato nel decreto reclamato. 1.4 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il t ribunale - nel determinare in misura superiore a quella quantificata dal G.D. l a parte dello stipendio che Minuzzo dovrà versare al Fallimento - pronunciato oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti. 2 Va preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario avendo questa Corte affermato che "Il decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, a norma della L.
Fall., art. 46, determina la quantità del salario percepito dal fallito da destinare alle esigenze di questo e della sua famiglia, incidendo sui diritti del fallito e su quelli dei creditori e presentando i caratteri della decisorietà e della definitività, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost." (Cass. n n. 10736/94, 13171 / 99). 3 Il terzo e il quinto motivo del ricorso , da esaminare prioritariamente per ragioni di economia processuale, sono fondati, con conseguente assorbimento degli altri motivi. 3.1.
Il decreto impugnato, che si caratterizza per la sua laconicità, si fonda sull’unico rilievo che la fallita, sia pur con il sostegno di altro (non elevato) reddito, deve provvedere al mantenimento di due figli. Il giudice del merito ha dunque sostanzialmente ignorato gli ulteriori fatti che sorreggevano il reclamo d i Min u zz o (entità mutevole dello stipendio del marito; età dei figli; elevato importo delle spese mensili da sostenere; reddito familiare complessivo prossimo alla soglia di povertàfissata per un nucleo composto da 4 adulti), indubbiamente decisivi per stabilire se, alla luce del comb. disp. del 1° comma n. 2 e del 2° comma dell’art. 46 l. fall., la signora davvero usufruisse di un redditomensile maggiore di quello necessario a sopperire ai bisogni propri e della propria famiglia. 3.2 Peraltro , nel pervenire alla decisione impugnata , il giudice del reclamo non si è neppure accorto di aver operato una reformatio in peius del provvedimento reclamato , che certamente non gli era consentita in mancanza di una domanda in tal senso del curatore: pur affermando di accogliere parzialmente il reclamo, il tribunale ha infatti determinato in € 190 mensili (un quinto di € 950) l’importo da sottrarre alla retribuzione della fallita (fissato invece dal Giudice Delegato, con un provvedimento ben più articolato, nella misura massima di € 175,00 mensili), così incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato . 4 All’accoglimento deimotivi consegu ono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Vicenza , in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM La Corteaccoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione a i motiv i accolt i e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma