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Ordinanza — n. 10050/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes bankruptcy court decision for lack of specific reasoning on private document date certainty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10050/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the bankruptcy court's order dismissing the debtors' opposition to their privileged claim due to alleged lack of date certainty in private writings. The debtors argued that documentary and testimonial evidence proved the documents were created after their intended transaction, while the bankruptcy court rejected them for lacking concrete and irrefutable proof. The court found the lower court's decision fatally flawed because it failed to specify the factual elements and testimonial content used to conclude the documents lacked date certainty.

Regesto Legislator

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Art. 98 legge fall.; Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.: A judgment is void if it omits the specific factual and legal elements upon which its conviction is based, rendering the reasoning impossible to verify.

Parole chiave

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bankruptcy opposition date certainty private writings lack of motivation cassation quashing attestato di carenza beni rinuncia all'eredità difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 98 legge fall.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA FATTI DI CAUSA Con decreto depositato il 30.6.2016 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Fabio Manlio Caporale ed Emanuela Pasquetto avverso il decreto con cui il G.D.
Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
Art. 2704 cod. civ.
Espongono i ricorrenti che l’art. 2704 cod. civ. non contiene un elenco tassativo dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, trattandosi di fatto che può essere provato anche per testi o per presunzioni.
Art. 91 comma 1° cod. proc. civ.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma 1° cod.
art. 2704 cod. civ
Espongono i ricorrenti che l’art. 2704 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33961 del 2022
Cass. n. 33961 del 2022; Cass.
Cass. n. 27501 del 2022
33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass.
Cass. n. 26199 del 2021
27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021;
Cass. n. 1522 del 2021
Cass. n. 1522 del 2021; Cass.
Cass. n. 395 del 2021
1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass.
Cass. n. 23684 del 2020
395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020).
Cass. n. 38367/2021
civ., unitamente alle ragioni di diritto, come elemento essenziale di ogni provvedimento giurisdizionale (vedi anche Cass. n. 38367/2021;
Cass. n. 4448/2014
Cass. n. 4448/2014; Cass.
Cass. n. 24479/2008
4448/2014; Cass. n. 24479/2008).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15725/2016 R.G. proposto da : CAPORALE FABIO MANLIO, PASQUETTO EMANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato AMATO EMILIANO (MTAMLN55A22H703U) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SIDHARTA MANAGEMENT CONSULT DI ALBERTO MANTOVANI C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA (RMGLRI64B63H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASINI FRATTA CARLO (FRTCRL56L30L781Y) -controricorrente- avverso il DECRETOd el TRIBUNALE di VERONA i n R.G. 11895/2014 depositatoi l 30/05/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA FATTI DI CAUSA Con decreto depositato il 30.6.2016 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Fabio Manlio Caporale ed Emanuela Pasquetto avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento Sidharta Management Consult s.a.s. di Alberto Mantovani aveva rigettato la sua domanda di insinuazione, in via privilegiata, del credito dell’importo di € 168.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Emerge dalla sola ricostruzione di parte ricorrente – il decreto si compone, infatti, di poche righe da cui non è possibile evincere in alcun modo il thema decidendum – che gli opponenti avevano dedotto di aver sottoscritto con la Eleven Group di Mantovani Alberto e C. s.a.s. (d’ora in poi solo Eleven Group) – posseduta per 51% dal sig.

Mantovani e per il restante 49% da Sidharta Management Consult s.a.s. di Alberto Mantovani – un preliminare di vendita finalizzato all’acquisto di un appartamento, in corso di ristrutturazione, in Verona e di aver successivamente optato per la rinuncia a tale compravendita, rivolgendosi ad altra impresa – la Marani s.p.a. –per l’acquisto di un diverso immobile in Verona. Gli opponenti avevano, altresì, allegato di aver stipulato, in data 11.6.2002, una scrittura privata con Sidharta – sottoscritta anche dalla Eleven Group – nella quale il Mantovani si era dichiarato disponibile, a fronte della rinuncia al predetto acquisto, a rimborsare la somma di € 68.500,00 e a riconoscere ai signori Caporale e Pasquetto il credito di € 100.000,00 da utilizzare per l’acquisto di un appartamento bilocale di prossima realizzazione da parte della Sidharta.

Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, Sidharta non aveva provveduto né alla restituzione dell’importo di € 68.500,00 né alla realizzazione del bilocale. Il Tribunale di Verona, nel rigettare l’opposizione ex art. 98 legge fall., ha ritenuto l’inopponibilità al fallimento dei documenti depositati dagli opponenti per difetto del requisito della data certa, non essendo le testimonianze raccolte in causa idonee, essendo prive del requisito della concretezza ed inoppugnabilità. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione Fabio Manlio Caporale ed Emanuela Pasquetto, affidandolo a tre motivi.

La curatela ha resistito in giudizio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 comma 11 legge fall. unitamente agli artt. 111 comma 6° Cost., 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ., 118 comma 1° disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 ° nn. 4 e 5 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale ha reso una motivazione meramente apparente senza specificare le ragioni della ritenuta inopponibilità al fallimento delle scritture private allegate alla domanda di ammissione al passivo.

In particolare, nel decreto impugnato difetta tanto la ricognizione dei fatti quanto l’enunciazione delle ragioni fondanti la decisione di rigetto della spiegata opposizione.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 comma 1° cod. civ. Espongono i ricorrenti che l’art. 2704 cod. civ. non contiene un elenco tassativo dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, trattandosi di fatto che può essere provato anche per testi o per presunzioni. Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, una simile dimostrazione è stata offerta dall’esame congiunto dei documenti prodotti e tramite l’espletata prova testimoniale, che ha provato i termini dell’incontro, svoltosi in data 20.7.2008 e quindi successivamente alla redazione delle scritture private contestate in atti.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma 1° cod. proc. civ. sul rilievo che il Tribunale di Verona ha erroneamente applicato il principio della soccombenza sull’errato presupposto della “ritenuta inopponibilità dei documenti dimessi”, conclusione che contrasta con le risultanze processuali.

4. Il primo motivo è fondato. Va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021;

Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020). Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato non solo non è, in alcun modo, idonea a soddisfare il requisito del “minimo costituzionale” nell’indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma difetta, in radice, della seppur concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione – ovvero dell’esposizione relativa alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale sottoposta all’esame dei giudici del merito - richiesta dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., unitamente alle ragioni di diritto, come elemento essenziale di ogni provvedimento giurisdizionale (vedi anche Cass. n. 38367/2021;

Cass. n. 4448/2014; Cass. n. 24479/2008). In primo luogo, il Tribunale di Verona nulla dice su petitume causa petendidella domanda di insinuazione al passivo dei ricorrenti, non consentendo a questa Corte ogni possibile controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento rispetto alla premessa fattuale, del tutto pretermessa. Inoltre, il decreto impugnato ha evidenziato, apoditticamente, l’inidoneità delle dichiarazioni dei testimoni a far emergere circostanze concrete ed inoppugnabili da cui ricavare la certezza della data, senza minimamente precisare, pur in modo succinto, il contenuto di tali deposizioni, con la conseguenza che anche tale affermazione risulta meramente apparente, sotto il profilo motivazionale.

5. Il secondo ed il terzo motivo divengono assorbiti. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Verona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rinvia al Tribunal