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Ordinanza — n. 10047/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Equitalia's appeal against bankruptcy court's rejection of tax and pension claims due to lack of proof and jurisdictional errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10047/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Equitalia's appeal against the bankruptcy court's decision to exclude tax and pension claims from the debtor's estate. Equitalia argued that the bankruptcy judge erred in applying prescription rules and lacked jurisdiction over tax debts, while the bankruptcy administrator contested the claims due to missing notification proofs and insufficient documentary support. The court upheld the first-instance judgment, ruling that the bankruptcy judge correctly assessed the evidence and that the procedural nature of the opposition does not allow for different fee calculations.

Regesto Legislator

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Art. 98 legge fallimentare; Art. 112 c.p.c.: The bankruptcy court's assessment of claim admissibility based on lack of notification proof and insufficient documentation is not subject to cassation review unless motivated defects exist, and tax claims in bankruptcy proceedings follow ordinary civil procedure rules regarding jurisdiction and fees.

Parole chiave

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bankruptcy opposition procedure tax claim admissibility pension claim evidence prescription of action court of cassation review litigation fees calculation jurisdictional competence danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 98 legge fall.
FATTI DI CAUSA Con decreto depositato il 2.11.2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.
Il giudice di primo grado ha quindi fatto corretto uso dei principi di questa Corte, svolgendo una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto dalla ricorrente).
Art. 13 comma 6° L. n. 247/2012
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del combinato disposto dell’art. 13 comma 6° L. n. 247/2012 e dell’art.
Art. 14 D.M. n. 55/2014
247/2012 e dell’art. 14 D.M. n. 55/2014.
Art. 737 cod. proc. civ.
Infatti, considerato il valore della causa in € 547.737,12, il Tribunale avrebbe dovuto riferirsi ai giudizi in camera di consiglio di cui all’art. 737 cod.
Art. 99 legge fall.
Si tratta, infatti, di un procedimento contenzioso a cognizione piena, avente natura impugnatoria (sia pur non assimilabile all’appello) che è regolato da un rito speciale (art. 99 legge fall.).
artt. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27516/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PANE TIZIANA (PNATZN71T50F839C) -ricorrente- contro FALLIMENTO 100/14 EUROFRIDGE SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCO FRANCESCO (BCUFNC57T04H423J) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE i n R.G. n.5885/2016, n.3630/2016, depositat o i l 02/11/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Con decreto depositato il 2.11.2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a. (ora Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento Eurofridge s.r.l. in liquidazione non ha ammesso al passivo l’importo del credito, avente natura tributaria, di € 1.010,43, portato dalla cartella n. 02820030055221277000, nonché il credito, di natura previdenziale, dell’importo complessivo di € 543.263,74.

Il giudice di primo grado ha giustificato l’esclusione del credito tributario, in considerazione della prescrizione della cd. azione esattiva (per la intercorsa maturazione dei termini di prescrizione della cd. actio iudicati in epoca successiva alla notificazione delle cartelle esattoriali). Quanto al credito previdenziale, il Tribunale ne ha motivato l’esclusione per il mancato deposito della relativa documentazione di supporto (non essendo stata provata la pregressa notificazione delle cartelle al contribuente, in ipotesi funzionale al consolidamento della pretesa) e per la inidoneità del solo estratto di ruolo a fondare l’ammissione al passivo in presenza di contestazioni del curatore.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento Eurofridge s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha depositato, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2 d.lgs. n. 546/1992 nonché la mancata declaratoria del parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ad avviso della società ricorrente, il giudice di primo grado ha errato nello statuire l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, ma avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle cartelle afferenti i ruoli di natura tributaria, rientrando tali crediti nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

2. Il motivo è infondato. Va osservato che, in tema di riparto della giurisdizione in ordine alle controversie in materia tributaria, le Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 14648/2017; conf. Cass. n. 13767/2021) hanno sottoposto recentemente a revisione l'orientamento che attribuiva alle Commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere, estendendosi ad gni questione riguardante l'an o il quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.

Ne consegue che, alla luce del nuovo orientamento, ove in sede di ammissione al passivo fallimentare il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributario verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la controversia deve ritenersi devoluta alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. E’ stato, infatti, osservato che la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 93 R.D. n. 267/42, 33 d . lgs . n. 112/99, 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973, 17 e 18 d.lgs.n. 46/1999. Espone la ricorrente che gli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/73, che consentono, in caso di fallimento del debitore, di chiedere l’ammissione al passivo della procedura del credito tributario sulla base del ruolo (e se sorgono contestazioni il credito viene ammesso con riserva), si applicano anche in caso di domanda di insinuazione del credito di natura non tributaria. Ciò in quanto l’art. 18 del d.lgs. n. 46/1999 estende le disposizioni di cui al titolo II del d.P.R. n. 602/72 (e quindi anche l’art.

87) alle entrate riscosse mediante ruolo di cui all’art. 17, tra le quali vanno annoverate, come nel caso di specie, quelle previdenziali. Si duole la ricorrente che il Tribunale adito non ha ammesso i crediti previdenziali insinuati al passivo solo ed esclusivamente sul rilievo della mancata prova agli atti della notifica delle cartelle di pagamento, e non in base ad una valutazione di merito.

4. Il motivo è inammissibile, per non avere la ricorrente colto la ratio decidendi. Va osservato che, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 33408/2021, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo”.

Tale principio è stato successivamente ribadito dall’ordinanza n. 37006/2022, che ha precisato che “mentre il credito tributario, ove contestato, deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza, quello previdenziale deve essere accertato dal giudice fallimentare, avanti al quale spetta al creditore, in caso di contestazione da parte del curatore, offrire la relativa prova”. Nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha affatto affermato che ai fini dell’ammissione al passivo di un credito previdenziale occorra necessariamente la notifica della cartella di pagamento.

Il riferimento a tale cartella è stato fatto al solo scopo di affermare che, “non essendo stata provata la pregressa notificazione delle cartelle al contribuente, in ipotesi funzionale al consolidamento della pretesa”, l’estratto di ruolo depositato era inidoneo a fondare l’ammissione al passivo in presenza di contestazioni del curatore: tali contestazioni, essendoci effettivamente state, oneravano la società ricorrente al deposito della “relativa documentazione a supporto della pretesa oggetto di contestazione del curatore”. In sostanza, il difetto di prova della notifica della cartella di pagamento è stato considerato dal Tribunale solo come un elemento impeditivo, pur in mancanza di opposizione, al consolidamento della pretesa.

Ne consegue che il giudice di primo grado non ha ammesso il credito previdenziale vantato dalla ricorrente non – come afferma quest’ultima – perché, ai fini della presentazione della domanda di insinuazione, è stata ritenuta imprescindibile la notifica della cartella di pagamento, e non sufficiente il deposito dell’estratto di ruolo, ma perché, in presenza di contestazioni del curatore, Equitalia non aveva fornito la prova della pretesa oggetto di contestazione, non avendo prodotto in giudizio documentazione giustificativa a supporto.

Il giudice di primo grado ha quindi fatto corretto uso dei principi di questa Corte, svolgendo una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto dalla ricorrente).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del combinato disposto dell’art. 13 comma 6° L. n. 247/2012 e dell’art. 14 D.M. n. 55/2014. Si duole la ricorrente che il Tribunale, nel liquidare le spese di lite a favore della procedura nell’importo di € 9.000,00, oltre accessori di legge, avrebbe violato i cd. parametri forensi. Infatti, considerato il valore della causa in € 547.737,12, il Tribunale avrebbe dovuto riferirsi ai giudizi in camera di consiglio di cui all’art. 737 cod. proc. civ., per i quali i citati parametri prevedono per il suddetto scaglione la liquidazione di un importo massimo di € 4.320,00, più un eventuale incremento del 30%, e quindi € 5.616,00.

6. Il motivo è infondato. Va osservato che il procedimento di opposizione allo stato passivo non è affatto un procedimento di volontaria giurisdizione, tanto è vero che le norme che lo disciplinano non richiamano in alcun modo il procedimento camerale di cui all’art. 737 e s. cod. proc. civ. Si tratta, infatti, di un procedimento contenzioso a cognizione piena, avente natura impugnatoria (sia pur non assimilabile all’appello) che è regolato da un rito speciale (art. 99 legge fall.). Infondate sono quindi le censure con cui la ricorrente contesta l’erronea applicazione dei “parametri forensi”, dato che si devono applicare non i parametri relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ma quelli relativi ai “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, che prevedono, con riferimento allo scaglione di cui è causa, importi pienamente compatibili con la somma di € 9.000,00 liquidata dal Tribunale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 14.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulterior