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Ordinanza — n. 9970/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows restitution claim against bank for erroneous credit to third party's account instead of guarantor's.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9970/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the forced sale of shares and the subsequent credit entry. The court found that the credit was erroneously made to the account of the shareholder, Coti, rather than the guarantor, Marrella, who was the actual victim of the loss. Consequently, the court ruled that the bank's payment did not constitute restitution to Marrella and ordered the credit to be deducted from Coti's account upon a specific request.

Regesto Legislator

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Art. 2043, 1936, 1944 c.c.; A payment made to a third party's account in error does not constitute restitution to the intended beneficiary, requiring a specific claim for recovery rather than automatic offset.

Parole chiave

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forced sale of shares guarantor liability erroneous credit entry restitution of unjust enrichment deduction from third party account compravendita di azioni ammortamento di titoli di credito azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
Art. 1936 c.c.
Art. 1944 c.c.
Art. 360, n.3 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Marrella Rita, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Stasi ed elettivamente domiciliata presso il suo s tudio , in Lecce , via Zanardelli, 115 -ricorrente- contro Banca Popolare Pugliese “capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Dell’Anna e Giuseppe Dell’Anna Misurale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Raffaele Cappielloin Roma, via San Sebastianello,6 –controricorrente e ricorrente incidentale – contro Marrella Rita -intimata- e contro Oggetto: conto corrente vendita coattiva di azioni Coti Giovanni, rappresentato e difesodall’Avv.

Francesco Zompì ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. Paola V accaro , in Roma, viale delle Milizie,106. -controricorrente su ricorso incidentale- Avverso sentenza della Corte di Appello d i Lecce n. 1230 /2017 del 13.11.2017, depositata il 24.11.2017 nel giudizio r.g. 929/2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19.12.2023dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 10.7.2012 il Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Casarano ha definito tre giudizi riuniti, aventi ad oggetto alcuni rapporti bancari, intrattenuti da Coti Giovanni e Marrella Rita con la Banca Popolare Pugliese, in relazione al quale aveva prestato fideiussione Torna Luigi.

In particolare; -il giudizio n.133/2003 era stato promosso da Coti Giovanni e Marrella Rita, conopposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale la Banca Popolare Pugliese aveva loro intimato il pagamento di € 255.683,10; -il giudizio n. 162/2003 era stato promosso dal fideiussore Torna Luigicontro la Banca Popolare Pugliese; - e, infine, il giudizio n. 484/2003 era stato instaurato da Coti Giovanni e Marrella Rita, per la restituzione rispettivamente della somma di € 2.004 e di € 6.124, per l'asserit a illegittimità della vendita, effettuataunilateralmente dalla Banca, delle partecipazioni di loro proprietà nel capitale della banca stessa.

Esperita consulenza tecnica d’ufficio , il T ribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la Banca a pagare la somma di € 568.664,55,oltre interessi e spese. Avverso la sentenza hanno proposto appello la Marrella ed il Coti.La Corte di Appello di Lecce , con la sentenza qui impugnata, ha riformato parzialmente la sentenza di I grado riducendo l’importo dovuto dalla Banca ad € 431.375,43. La Corte ha anche respinto, in particolare, la domanda del Coti e della Marrella di restituzione delle somme, rispettivamente di € 2.004,00 ed € 6.124,00, corrispondenti alla vendita coattiva di azioni della stessa banca intestate agli attori.

Ha al riguardo osservato che non sussisteva il danno lamentato, atteso che “a fronte della vendita coattiva la banca ha pagato il controvalore, rectiuslo ha accreditato sul conto corrente, in tal modo riducendone l’esposizione debitoria”. È appunto quest’ultima statuizione che viene fatta oggetto di ricorsi per cassazione, ossia del ricorso principale della Marrella, con due motivi, e del ricorso incidentale condizionato della banca , per un motivo, al quale ha risposto il Coti con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente Marrelladeduce: 1.Con il primo motivo si denuncia :

Violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. in relazione all’art.360. n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, a causa della contraddittorietà insita nell’affermazione della Corte d’appello, da una parte, che non sussisteva alcun debito del Coti e della Marrella nei confronti della banca (la quale perciò aveva illegittimamente effettuato lasegnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia) e, dall’altra che il versamento sul conto delle somme sopra dette andava a ridurre l’esposizione debitoria.

Se non esisteva alcuna esposizione debitoria – osserva la ricorrente – non poteva esservi riduzione della stessa. 1.1La censura è infondata. La Corte è arrivata alla rideterminazione del saldo partendo da una esposizione già decurtata delle somme in questione e il risultato sarebbe stato sicuramente inferiore se non vi fosse stata la decurtazione operata dalla Banca con il rinveniente dallavendita coattiva delle azioni sulla base della circostanza che le somme in questione erano state versate sul conto corrente, onde il correntista le aveva fatte proprie, mentre l’accenno alla riduzione della esposizione debitoria non ha un rilievo essenziale nel ragionamento della Corte.

2. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 2043, 1936 e 1944 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.Si sostiene che, poiché la Marrella era soltanto fideiussore del Coti, unico titolare del conto corrente su cui era stato effettuato il versamento della somma, e non era debitrice della banca, dato che il debito era stato escluso dalla stessa Corte d’appello, il versamento sul conto del Coti non costituiva restituzione della somma dovuta a lei dalla banca. 2.1 Il motivo è fondato . La Corte d’appello chiarisce espressamente, a pag. 12 della sentenza, che la Marrella era un mero garante e che i conti erano intestati al solo Coti.

Costituisce pertanto falsa applicazione di norme di diritto qualificare – come in sostanza ha fatto la cda – pagamento in favore della ricorrente il versamento sul conto corrente di un terzo, qual è il Coti. 3.La controricorrente Banca Popolare Pugliese ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Si deduce che l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ha come effetto la riduzione del saldo attivo del conto del Coti, dal quale va detratto l’accredito corrispondente alla somma spettante invece alla Marrella. 3.1 Il motivo è i nfondato.

Lo scomputo dal conto del Coti della somma accreditata per errore, in quanto spettante alla Marrella, è tutt’altro che automatico,bensì frutto di una apposita domanda della Banca, che faccia valere l’errore commesso e chieda la restituzione dell’indebito versamento: domanda che nel presente giudizio non risulta proposta e non può certo essere proposta in grado di legittimità.4. Per quanto esposto , il secondo motivo del ricorso principale va accolto; il ricorso incidentale condizionato va invece rigettato . La sentenza impugnata va, pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con il rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimitàtra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale.

Attesa la particolarità della vicenda, che presenta un singolare intreccio di posizioni tra le parti, può disporsi invece la compensazione quanto alle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente incidentale e il controricorrente Coti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo, nonché ilricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte di Appello diLecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale, compensate le spese del giudizio di legittimità tra la controricorrente incidentale e il controricorrente Coti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma