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Ordinanza — n. 9955/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows dismissed appeal by former administrator of merged company to challenge bankruptcy ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9955/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the bankruptcy appeal admissible, overturning the lower court's dismissal. While the merged company had succeeded to all legal relations, the former administrator acted in his own capacity due to criminal proceedings against him. The court ruled that his personal interest in avoiding negative consequences from the bankruptcy declaration justified his standing to challenge the ruling.

Regesto Legislator

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Art. 18 l.fall.; Art. 75, 81, 100, 105 c.p.c.: The former administrator of a company merged by incorporation retains standing to challenge a bankruptcy ruling if he acts in his own capacity due to personal interests, such as criminal proceedings or liability claims, despite the merged company succeeding to the legal relations.

Parole chiave

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bankruptcy appeal standing company merger incorporation former administrator rights criminal proceedings impact procedural contradiction impresa in difficoltà rivendicazione della massa esclusione del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 18 l.fall.
8949/23); - co l primo motivo di ricorso Massimo Cacciavillani denuncia l’erronea applicazione dell’art. 18 l.fall. e degli artt.
Art. 75, 81, 100, 105 c.p.c.
artt. 110 c.p
consente a ciascun interessato d’impugnare la sentenza di fallimento e che interessato Massimo Cacciavillani è senz’altro, considerato che ha ricevuto richiesta di rinvio a giudizio per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.c., 216, nn.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 21970/21
Cass. n. 7190/19
Cass. n. 6324/23
Cass. n. 8949/23
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Testo completo

e dell’anno 2022, proposto da Cacciavillani Massimo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Gianni Di Pierri, presso lo studio del quale in Policoro, alla via Siris, n. 8, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Esadecimale, Agenzia delle Entrate-Riscossione -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata in data 2 marzo 2022, n. 1386/22; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal consigliere Angelina- Maria Perrino.

Rilevato che: Oggetto: Fallimento- Fusione per incorporazione- Amministratore cessato della società fusa-Legittimazione a impugnare sentenza di fallimento.RG n. 9324/22 Angelina-Maria Perrino estensore - il Tribunale di Roma dichiarò il fallimento di s.r.l. Esadecimale, su istanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 2 aprile 2019; -la società si era fusa per incorporazione in s.r.l. Fides Sprat, con sede in Romania con atto iscritto nel registro delle imprese in data 30 maggio 2017; - Massimo Cacciavillani, amministratore unico cessato della società incorporata, reclamò la sentenza di fallimento sostenendo che, poiché Esadecimale si era estinta per effetto della fusione, aveva perso la legittimazione sostanziale e processuale in relazione all’istanza di fallimento e che il contraddittorio prefallimentare si sarebbe dovuto instaurare con l’incorporante e non già col legale rappresentante dell’incorporata; - la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo, in base alla considerazione che per effetto della fusione s.r.l.

Fides Sprat è subentrata in tutti i rapporti anche processuali riferibili a s.r.l. Esadecimale, di modo che anche la legittimazione a proporre reclamo spettava all’incorporante e non già all’amministratore cessato dell’incorporata; - contro questa sentenza Massimo Cacciavillani propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivie illustra con memoria, cui non v’è replica. Considerato che: - inammissibile è la richiesta di dichiarazione dell’inesistenza della sentenza della corte d’appello, perché proposta per la prima volta con la memoria: la memoria assolve difatti esclusivamente la funzione di chiarire e illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cio è in maniera completa, compiuta e definitiva-enunciati nel ricorso col quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (tra varie, Cass. n. 8949/23); - co l primo motivo di ricorso Massimo Cacciavillani denuncia l’erronea applicazione dell’art. 18 l.fall. e degli artt. 75, 81, 100 e RG n. 9324/22 Angelina-Maria Perrino estensore 105, comma 1, c.p.c., là dove la corte d’appello ha trascurato che l’art. 18 l.fall. consente a ciascun interessato d’impugnare la sentenza di fallimento e che interessato Massimo Cacciavillani è senz’altro, considerato che ha ricevuto richiesta di rinvio a giudizio per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.c., 216, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, 219 comma 1 2, n. 2, l.fall. proprio in relazione al fallimento di s.r.l.

Esadecimale; -il motivo è fondato; -indubbiamente, come rileva la corte d’appello, la fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata, che non può iniziare un processo, o resistervi per mezzo del proprio ex amministratore (Cass., sez. un., n. 21970/21); -questo principio, tuttavia, è inconferente nel caso in esame, in cui il reclamo non è stato affatto proposto da Massimo Cacciavillani spendendo il rapporto organico con la incorporata Esadecimale, ma in proprio (la stessa corte d’appello riferisce che il reclamante ha agito quale examministratore unico della fallita); - agendo in proprio, il reclamante, giustappunto nella qualità di amministratore cessato della società incorporata, ha un indubitabile interesse ad aggredire la sentenza di fallimento, facendone valere i vizi procedimentali concernenti l’instaurazione del contraddittorio (che, secondo Cass., sez. un., n. 21970/21, cit., punto 2.3.5, peraltro, va instaurato nei confronti dell’incorporante, e non già dell’incorporata, alla quale la prima subentra in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l'eventuale dichiarazione di fallimento); -la fusione determina un fenomeno di successione universale e l'incorporante senz’altro rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, con la confusione dei patrimoni delle società preesistenti e con la conseguenza che ogni atto, sostanziale o processuale, deve RG n. 9324/22 Angelina-Maria Perrino estensore essere indirizzato al nuovo ente, unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti; - ciò non toglie, tuttavia, che l’amministratore cessato della società estinta ha interesse a elidere gli effetti negativi che possono derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, sia patrimoniale , in relazione ad eventuali azioni di responsabilità (Cass. n. 7190/19; vedi anche Cass. n. 6324/23, che ha riconosciuto legittimazione e interesse all’amministratore cessato di società fusa per incorporazione a esperire l’actio nullitatis della sentenza dichiarativa del fallimento della società incorporata, pronunciata oltre l’anno dalla fusione, posto che in dipendenza della sua veste possono riverberarsi nei suoi confronti gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento: punto 14); - nel caso in esame, d’ altronde, l’interes se risalta con evidenza, considerato che, come il ricorrente ha riferito, egli è destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per reati correlati appunto alla dichiarazione di fallimento di cui si discute; - il motivo va quindi accolto e l’accoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo, che concerne il merito della contestazione svolta; -la sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Per questi motivi La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così