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Ordinanza — n. 9944/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to double conformity between first instance and appellate court rulings on scientia damni.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9944/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court's decision on the third party's knowledge of harm was identical to the first instance judgment. The appellant argued that the lower courts failed to consider specific evidence suggesting the buyer knew the sale would prejudice creditors, citing a pattern of asset liquidation. The court rejected this claim, ruling that since both lower courts explicitly found a lack of proof regarding the buyer's awareness, the appeal lacked the necessary factual distinction required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; Art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.: An appeal under Art. 360, n. 5 is inadmissible when the appellate court's ruling on the contested fact is identical to the first instance judgment, creating a situation of double conformity.

Parole chiave

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double conformity scientia damni revocatory action inadmissible appeal asset liquidation creditor rights procedural admissibility negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente deduce , con l’unico motivo: Omesso esame dei fatti noti, che, se fossero stati considerati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto, vale a dire la consapevolezza nel terzo della scientia damni, in relazione all'art. 360, com m a 1 , n.
Art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
La sentenza della Corte di merito è conforme, sul punto della scientia damni,alla sentenza di primo grado, sicché trova applicazione l’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis pur essendo stato abrogato dall’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2901 c.c
Ritenendo i predetti atti pregi udizievoli delle ragioni creditorie vantate, l'attrice proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
art. 1414 c.c
art. 360 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente deduce , con l’unico motivo: Omesso esame dei fatti noti, che, se fossero stati considerati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto, vale a dire la consapevolezza nel terzo della scientia damni, in relazione all'art. 360, com m a 1 , n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

da AMCO Asset Management Company s.p.a., rappresentata e difesa da ll’ Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma , via Antonio Bosio, 2 -ricorrente- Contro City Immobiliare s.r.l. in liquidazione, In.Project s.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,Banca Valsabbina s.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano,Bassi Giovanni e Talenti Manuela -intimati- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1136 /20 20 , pubblicata il 22.10.2020 emessa nei giudizi r.g. n n . 235/2016 e 178/2016, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11novembre 2023 dal Consigliere Daniela Valentino Oggetto: azione di revocatoria ordinaria azione di simulazione FATTI DI CAUSA La BBC Agrobresciano soc. coop. (creditrice in base a d.i. n.3470/2008 nei confronti diBassi Giovanni, quale fideiussore delle obbligazioni del gruppo Car s.p.a., dichiarata fallita) conveniva in giudizio(r.g. n. 6728/2009) innanzi al Tribunale di Brescia i sigg.ri Bassi Giovanni eTalenti Manuela, nonchè la City Immobiliare s.r.l. e In Projects.r.l.

Esponeva che il Bassi (e la moglie Talenti Manuela quale comproprietaria per 1/10) con atto del29.5.2008 avev ano v enduto a City Immobiliare S.r.l. uncompendio immobiliare sito in Padenghe sul Garda; a su a volta City Immobiliare s.r.l. il 7.3.2009 avev a venduto il bene immobile allasocietà I n Project S.r.l., quest'ultima soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Tecnoplast, di cui la City Immobiliare deteneva il 33 % del capitale. Ritenendo i predetti atti pregi udizievoli delle ragioni creditorie vantate, l'attrice proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con conseguente dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti del primo atto di vendita e la conseguente inefficacia ed inopponibilità anche del secondo atto di vendita; in via subordinata e/oalternativa, accertata la simulazione assoluta del secondo atto di vendita, la conseguente declarat oria di nullità e/ o inefficacia dello stesso ex art. 1414 c.c. Si costituivano separatamente,instando per il rigetto della avversa domanda, il Bassi, City Immobiliare s.r.l. e In Project s . r.l., quest'ultima proponeva anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per mancata stipula di un contratto di vendita del compendio a seguito della trascrizione dell'azione revocatoria; interveniva volontariamente la MPS Gestione Crediti Banca, per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. , esponendo di essere creditrice (quale successore ed avente causa di Banca Agricola Mantovana s.p.a.) delBassi sulla base del d.i. n. 1031/ 20 08 del Tribunaledi Mantova, instando a sua volta pe r la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c.di entrambi i contratti di compravendita ed, in subordine , domanda di declaratoria di simulazione assoluta ex art.1414 c.c. del secondo co ntratto .

Con atto di citazione a sua volta la Banca Valsabbina(creditrice per il mancato rimborso di linee di credito a suo tempo concesse sulla base ottenuto del d.i. n. 3836 /20 08 dal Trib unale di Brescia nei confronti della soc. Gruppo Car s.p.a. e dei garanti tra cui il Bassi) conveniva in giudizio (r.g. n.1150/2010) Bassi Giovanni, Talenti Manuela, City Immobiliare s.r.l. e In Project s . r.l. perché fosse accertato e dichiarato simulato e quindi nullo ed inefficace l'atto di vendita del 29.5.2008 (Bassi - Tale nti - City Immobiliare s.r.l.) ed ugualmente il secondo atto di vendita del 17. 3 .2009 ( City Immobiliare s.r.l. - In Project s.r.l. ); in via alternativa perché fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confrontii medesimi atti ed in via subordinata la condanna della City Immobiliare s.r.l. al risarcimento dei danni subito in conseguenza della predetta vendita.

Il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 2153/2015, riuniti i giudizi, dichiarava inammissibile la domanda spiegata nei confronti di Bassi, City Immobiliare e In Project dall’intervenuta MPS Gestione Creditie rigettava le domand e di simulazione , revocatorie e risarcitorie proposte delle altre attrici, nonché la domanda riconvenzionale. La Banca Valsabbina e la B anca Monte dei Paschi di Siena , sempre rappresentata da MPS Gestione Crediti, proponeva no con distinti procedimenti, poi riuniti, gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia che, con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello proposto dalla Banca Valsabbina, accoglieva il primo motivo dell’appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, dichiarando così ammissibile l a domanda proposta , che però rigettava nel merito respingendo gli altri due motivi di gravame proposti dalla stessa.

Per quanto qui di interesse la Corte statuiva, con riferimento all’appello di MPS, che:a)l’eccezione sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. era fondata poiché le domande svolte da MPS come interventore litisconsortile o adesivo autonomo erano ammissibili secondo i principi ripetutamente espressi da questa Corte (Cass., n. 25798/2015); b)la domand a di revoca ex art. 2901 c.c. non poteva essere accolta per l’assenza di prova della scientia damni da parte del terzo acquirente City Immobiliare, ossia della sua consapevolezza del pregiudizio arrecato dalla vendita alle ragioni del creditorie, come ritenuto dalla Corte anche con riferimento all’azione revocatoria della Banca Valsabbina disattendendo le analoghe censure da questa mosse allasentenza di primo grado in punto di scientia damni;

c) la proposta azione di simulazione non poteva essere accolta poiché gli esiti istruttori, analizzati complessivamente nella loro globalità, non facevano emergere elementi di presunzione grav i , precis i e concordanti di quella assoluta mancanza di volontà di vendere che costituisce il nucleo della simulazione assoluta. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, con un motivo, AMCO Asset Management Company s.p.a. , società risultante dalla scissione di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e succeduta nella situazione giuridica dedotta nel presente giudizio.

In.Project s.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banca Valsabbina s.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano, Bassi Giovanni e Talenti Manuelasono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente deduce , con l’unico motivo: Omesso esame dei fatti noti, che, se fossero stati considerati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto, vale a dire la consapevolezza nel terzo della scientia damni, in relazione all'art. 360, com m a 1 , n. 5 , c.p.c. e, correlativamente, violazione dell'art.2901 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c. laddove la Corte territoriale ha escluso la scientia damni in capo al terzo acquirente, City Immobiliare s.r.l.

La menta che la Corte d’appello abbia escluso che l’acquirente fosse consapevole che l’atto di disposizione del patrimonio del sig. Bassi avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditoritrascurando di considerare una serie di elementi indiziari e in primo luogo la circostanza, dedotta dalla ricorrente sin dal giudizio di primo grado, che con quell’atto di disposizione il Bassi si spogliava di ogni suo bene, avendo due giorni prima venduto, a ministero dello stesso notaio, un altro immobile in Brescia. 1.1La censura è , prima ancora che infondata, inammissibile.

La sentenza della Corte di merito è conforme, sul punto della scientia damni,alla sentenza di primo grado, sicché trova applicazione l’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis pur essendo stato abrogato dall’art. 3, comma 26, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma con reinserimento del suo contenuto precettivo nell’art. 360, n. 5, c.p.c.), che esclude il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nell'ipotesi di "doppia conforme"; con la conseguenza che, in base allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 5528/2014, 19001/2016, 26774/2016, 20994/2019, 5947/2023), era onere della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.A tale onere la ricorrente si è sottratta e ha dato atto, anzi,a pag. 6 del ricorso, che il Tribunale aveva rigettato le domande ex art. 2901 in quanto “era assente la prova della consapevolezza del terzo della situazione debitoria dell’alienante e quindi del pregiudizio che la vendita avrebbe arrecato alle ragioni creditorie…”. 2.Per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile .

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della