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Ordinanza — n. 9935/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bank interest ruling, upholding appellate court's finding of contract non-existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9935/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Deutsche Bank's appeal against an appellate court judgment ordering the bank to pay excessive interest. The appellate court found no written current account contract existed, ruling that the bank's failure to produce the document and the presence of a credit line negated the claim for usurious rates. The Supreme Court dismissed the bank's arguments regarding evidence limits, the retroactivity of interest rate caps, and prescription periods, affirming the lower court's decision based on the absence of a specific contract.

Regesto Legislator

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Art. 2729 c.c.; Art. 117 TUB; Art. 2946 c.c.: The limits on proof apply to the existence of a contract, not its non-existence which can be proven by presumptions; interest rate caps do not retroactively apply to contracts concluded before the law's entry into force; and distinct contracts of current account and credit line must be analyzed separately regarding prescription.

Parole chiave

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proof of non-existence usurious interest rates retroactivity of caps prescription periods current account contract credit line distinction appellate review legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2729 c.c.
Art. 117 TUB
d) l’eccezione di prescrizione con decorrenza dalla chiusura del conto non tiene presente che nelcaso era presente una apertura di credito;e) l’inesistenza del contratto determinava la non legittimità degli interessi ultralegali, delle CMS, e la non applicabilità dell’art. 117 TUB;
Art. 2946 c.c.
4.Con il quarto motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946c.c., in relazione all’ art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere la Corte d’appello addossato alla banca l’onere della prova dell’esistenza del contratto, mentre invece grava sull’attore in accertamento negativo anche la prova del fatto negativo.
art. 2697 c.c
Con il primo motivo si denuncia : Viol azione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’ art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 34600/2022
117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma (Cass., n. 34600/2022;
Cass., n. 34740/2019
Cass., n. 34740/2019 ; Cass., n.
Cass., n. 28302/2005
34740/2019 ; Cass., n. 28302/2005).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Deutsche Bank s.p.a.rappresentata e difesa dall’Avv. Dante De Benedettied elettivamente domiciliata presso il suo s tudio , in Milano , Piazza Castello, 2 -ricorrente- contro COGEST s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jacopo Carlo Barcati e Augusto Pizzoferratoed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Durazzo, 9 –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1513 /20 18 pubblicata il 30.5.2018,notificata il 24.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19.12.2023dal Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA Oggetto: conto corrente forma del contratto Protagora Interni S.r.l., titolare della posizione di conto corrente n. 130534 presso Deutsche Bank s.p.a., ha ceduto alla società Cogest S.r.1, con atto del 1.1.2007, la "titolarità della pretesa alla ripetizione di quanto indebitamente versato dalla correntista all'Istituto di Credito". Cogest s.r.l., nella qualità di cessionaria della predetta ragione creditoria, ha adito il Tribunale di Padova, convenendovi Deutsche Bank per ottenere la ripetizione delle somme addebitate a Protagora Interni a titolo di interessi anatocistici, usurari e ultralegali.

Il Tribunale di Padova ha respinto la domanda formulata da Cogest s.r.l., ritenendone la carenza di legittimazione ad agire, sul rilievo che l'attrice, quale cessionaria del credito, non era legittimata a svolgere l'azione contrattuale di nullitàdelle pattuizioni negoziali intercorse fra Protagora Interni s.r.l. e Deutsche Bank. Cogest s.r.l. ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello e ha condannato la appellata Banca al pagamento di 52.426,79 oltre interessi e spese legali.

Per quanto qui di interesse la Corte ha statuito che:

a) La Cogest s.r.l. era legittimità ad agire , perché la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e tale interesse esiste in quanto la stessa si era resa cessionaria del diritto di credito relativo alla ripetizione degli indebiti relativi al rapporto di conto corrente intestato alla cedente Protagora Interni s.r.l.;

b) la prova dell’inesistenza del contratto si poteva ricavare dalla condotta della banca che non aveva prodotto il documento in giudizio, onde non potevano ritenersi dovuti interessi a un tasso superiore a quello legale;

c) la mancata allegazione di alcuni estratti era stata considerata, condivisibilmente, dal CTU come ininfluente nella ricostruzione dell’andamento del rapporto;

d) l’eccezione di prescrizione con decorrenza dalla chiusura del conto non tiene presente che nelcaso era presente una apertura di credito;e) l’inesistenza del contratto determinava la non legittimità degli interessi ultralegali, delle CMS, e la non applicabilità dell’art. 117 TUB;

f) la CTU aveva escluso la presenza del superamento del tasso soglia. Deutsche Bank s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con quattromotivi ed anche memoria . COGEST s.r.l.ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce:

1. Con il primo motivo si denuncia : Viol azione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere la Corte d’appello addossato alla banca l’onere della prova dell’esistenza del contratto, mentre invece grava sull’attore in accertamento negativo anche la prova del fatto negativo. 1.1La censura è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata. La Corte non ha invertito l’onere della proba, bensì ha ritenuto sussistente la prova presuntiva della inesistenza del contratto scritto:

«la prova dell’inesistenza del contratto de quo si ricava agevolmente- ad avviso della corte - dalla condotta della Banca, che non ha prodotto quel contratto» (p.4). 2.Con il secondo motivo si denuncia : Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 2,c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La Corte ha fondata la sua decisione su una presunzione in una circostanza per la quale non possono essere ammesse le prove testimoniali, violando, così, i limiti posti dall’art.2729 c.c . 2.1Il motivo è infondato . I limiti alla prova, di cui trattasi, valgono con riferimento alla prova del contratto, ossia della sua esistenza e contenuto; qui invece si tratta, al contrario, della prova della inesistenza della scrittura contrattuale, la quale, anzi, come tutte le prove negative, può essere offerta anzitutto mediante presunzioni. 3.Con il terzo motivo , in subordine , si denuncia :

Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La C orte non ha ritenuto applicabile l’art. 117 TUB perché il rapporto era iniziato in data precedente al 31.12.1991. In ogni caso, la norma doveva essere applicata per i rapporti attuat i dopo l’introduzione della legge e quindi dovevano essere applicati gli interessi legali dall’apertura del rapporto al 10.3.1992 e successivamente gli interessi ex art. 117 TUBsino alla chiusura del rapporto. 3.1 La censura è in fondata . La disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma (Cass., n. 34600/2022;

Cass., n. 34740/2019 ; Cass., n. 28302/2005). 4.Con il quarto motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte sarebbe incorsa in palese contraddizione perchéda un lato ha affermato l’esistenza di una linea di credito e dall’altro ha ritenuto provata l’inesistenza del contratto. Avrebbe dovuto, invece, conseguentemente considerare che per la ripetizione d’indebito, in assenza di contratto, la prescrizione decorre dai singoli addebiti dovendo considerare tutte le rimesse solutorie e non ripristinatorie. 4.1 La censura è inammissibile .

La ricorrente, infatti, confonde e sovrappone il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito, che, invece , sono due contratti distinti. La Corte d’appello ha soltanto escluso, in realtà, la sussistenza di un contratto scritto di conto corrente, non certo anche la sussistenza di un contratto di fido, sul quale sviluppa la sua motivazione sulla prescrizione ; né viene meglio chiarito dalla ricorrente perché la prima statuizione contrasterebbe con la seconda.

5. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna de lla ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del la controricorrente, che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi , ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma