Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency in citing prior appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that a ground regarding prescription was raised in the appeal act, but the court found the act lacked the necessary summary of content to be autosufficient. Furthermore, the court held that the subsequent memory could not integrate the appeal grounds as it merely reproduced case law without specific censure of the first-instance judgment or expert report.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: An appeal ground is inadmissible if the appeal act lacks autosufficiency, and a subsequent memory cannot integrate the grounds by reproducing prior case law without specific censure of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Rettifica Ligure s.r.l. in liquidazione , rappresentata e difesa dall’ Avv. Michele D’Altilia elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Pavia, via Mascheroni, 56 -ricorrente- Contro Banca BPM, quale successore del Banco P opolare società cooperativa, rappresentat a e difes a da ll’ Avv. Nicola Scopsi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Anoniofranco Todaro in Roma, via Pinerolo, 22 –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 96 /20 2 1, dell’11.1.2021, pubblicata il 28.1.2021, notificata l’11.3.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30.11.2023 dal Consigliere Daniela Valentino. Oggetto: apertura di credito prescrizione FATTI DI CAUSA La Rettifica Li g ure s.r.l. citava in giudizio il Banco Popolare soc. coop., poi diventato Banco BPM s.p.a. , l ament ando in re lazi one ai contii correnti nn. 164111 e 162212 a perti presso la banca : -la violazione del divieto anatocismo; -la nullità delle commissioni di massimo scoperto; -la nullità dei giorni di valuta; -l'inammissibilità delle spe se addebitate. In base a tali rilievi la Rettifica Ligure s.r.l c h iedeva che fosse dichiaratal'illegittimità dell'addebi t o di € 106.174 sul conto co rrente n. 164111 e la rideterminazione delsaldo di detto conto.
Svolta la CTU, il Tribunale di Genova con sentenza n. 1517 del 6 giugno 2017 rideterminava il saldo passivo, alla data dell'8 agosto 2013,sul conto corrente n. 164111 in € 68.307 e poneva a carico della banca convenuta le spese di CTU e di causa. Avverso tale decisione, Rettifica Ligure s.r.l. proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova , che con la sentenza qui impugnata rigettava il gravamee confermava la sentenza di I grado . Rettifica Ligure s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memoria . Banco BPM s.p.a.ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.(ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si censura la declaratoria di inammissibilità – per tardività essendo stato formulato soltanto con la memoria di replica in grado di appello –del motivo di gravame con cui era stata contestata la CTU nella parte in cui avrebbe dichiarato prescritte le (pretese di cui alle) rimesse anteriori al 4 agosto 2001, data in cui il conto era passato in attivo. 1.1Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene che la questione era stata, invece , posta già con l’atto di citazione in appello, alle pagg. da 17 a 25.
Non riproduce, però, neppure per sintesi, il contenuto di tali pagine, con la conseguenza che il motivo difetta di autosufficienza. Né la inammissibilità può essere superata dalla trascrizione di tale contenuto nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., che com’è noto, è destinata ad illustrare, non certo ad integrare, i motivi di impugnazione come formulati nel ricorso per cassazione. Senza considerare che il testo riprodotto nella memoria si riduce alla trascrizione di precedenti giurisprudenziali, che non consente affatto di comprendere esattamente il contenuto del le censure specificamente rivolte alla sentenza di primo grado o alla relazione del CTU.
2. Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione de gli artt.2946 e 1194c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si censura il rigetto, altresì, nel merito del medesimo motivo di gravame di cui sopra. 2.1Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo.
3. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i