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Ordinanza Interlocutoria — n. 9919/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for joint hearing of three related appeals regarding election annulment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9919/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Confartigianato Imprese Vicenza against the annulment of elections by Franco Pozzebon. The court noted that while the appellant raised multiple grounds including statutory interpretation and democratic principles, the lower court's decision remains valid. Consequently, the case was remanded for a new hearing to allow the three pending appeals to be heard together.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. civ.; Art. 23 cod. civ.; Art. 18 Cost.: The Court of Cassation may remand a case for joint hearing of related appeals when procedural coordination is necessary, without ruling on the merits of the specific statutory or constitutional arguments raised.

Parole chiave

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remand for joint hearing election annulment statutory interpretation democratic principles procedural coordination contenzioso elettorale motivi di cassazione opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. civ.
Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la nullità della sentenza impugnata per difetto, perplessità e/o incompren- sibilità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 100 cod.
Art. 23 cod. civ.
Art. 18 Cost.
Art. 33 dello Statuto della Confartigianato
Art. 132 cod. proc. civ.
art. 100 cod. proc. civ
Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la nullità della sentenza impugnata per difetto, perplessità e/o incompren- sibilità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 100 cod.
art. 23 cod. civ
art. 18 Cost
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10804/2023 R.G. proposto da CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA, in persona del presidente provinciale p.t. Gianluca Cavion, rappresentato e difes o dall ' Avv. Massimo Zocca , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro FRANCO POZZEBON, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Galzignato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 511/23, depositata il 7 marzo 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2019 il Tribunale di Vicenza accolse la domanda proposta da Franco Pozzebon nei confronti della Confartigianato Imprese Vicenza, annullando a)le elezioni tenutesi il 27 aprile 2017 per la carica di Componente del Consiglio Mandamentale quale Rappre- sentante Mandamentale di Categoria in Rappresentanza del Sistema di Mer- cato Artigianato Artistico, b)le elezioni tenutesi il 4 maggio 2016 per la carica di Presidente Provinciale di Categoria Metalli Preziosi, Vice Presidente Provin- ciale di Categoria Metalli Preziosi, Componente il Consiglio Direttivo, quale Rappresentante Provinciale dei Sistemi di Mercato Mandamentale di Categoria in Rappresentanza del Sistema di Mercato, e c)le elezioni tenutesi il 16 mag- gio 2016 per la carica di Componente della Giunta Mandamentale quale Rap- presentante Mandamentale di Categoria in Rappresentanza del Sistema di Mercato Artigianato Artistico; che l'impugnazione proposta dalla Confartigianato Imprese Vicenza è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2023 ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal Pozzebon; che avversola predetta sentenza la Confartigianato Imprese Vicenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria, cui il Pozzebon ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la nullità della sentenza impugnata per difetto, perplessità e/o incompren- sibilità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'escludere l'intervenuta cessazione della materia del con- tendere, per effetto della rinnovazione delle cariche sociali, determinata dallo svolgimento delle elezioni cui il Pozzebon non aveva partecipato,la Corte ter- ritoriale ha richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente e ha omesso di tenere conto dell'intervenuta modificazione della clausola statuta- ria contestata; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 23 cod. civ., insistendo sul difetto d'interesse ad agire del Pozzebon, in conseguenza dell'avvenuto svolgimento delle elezioni e della conseguente impossibilità di annullarne l'esito, in pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede che avevano assunto le rispettive cariche; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applica- zione degli artt. 23 e 1442 cod. civ., censurando la sentenza per aver rigettato l'eccezione di prescrizionedella domanda di annullamento delle competizioni elettorali e dei relativi esiti, senza considerare che la dichiarazione di nullità o inefficacia o l'annullamento dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto non erano stati chiesti in via meramente incidentale, ma con efficacia di giudicato; che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa appli- cazione dell’art. 23 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, censurando la sentenza impugnata per aver annullato le elezioni, senza tenere conto del carattere eccezionale dell'art. 23 cit.e della sua inapplicabilità agli esiti elettorali, non assimilabili a deliberazioni dell'assemblea; che con il quinto motivola ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione, sostenendo che, nella interpretazionedell'art. 33 dello Statuto della Confartigianato, la Corte terri- toriale ha sovrapposto la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti, avendo applicato ilcriterio ermeneutic o fondat o sulla buona fede, anziché quello fondato sul significato letterale delle espressioni usate; che con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione di norme impera- tive, l'omesso esame delle deduzioni di essa appellante e la palese illogicità nell’applicazione di norme imperative, sostenendo che, nel richiamare i prin- cipi di democraticità, diritto di difesa ed eguaglianza, la sentenza impugnata non ha considerato per un verso che gli stessi sono stati rispettati, per altro verso che l'unico limite di natura costituzionale in materia di associazioni è costituito dalla libertà di associazione prevista dall'art. 18 Cost., il quale non comporta l'obbligo di darsi un ordinamento democratico, e per altro verso ancora che il diritto a ricoprire cariche elettive ha carattere disponibile; che con il settimo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto, manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ai sensi dell’art.132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui ha richiamato i principi democrazia, diritto di difesa ed egua- glianza; che con l'ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applica- zione dell’art. 18 Cost., sostenendo che l'unico limite costituzionale applica- bile alle associazioni è costituito dal diritto di associarsi, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso, non essendo invece applicabili i principi di democrazia, diritto di difesa e ugua- glianza; che dinanzi a questa Corte risultano pendenti altri ricorsi, iscritti ai nn. 14683/2022e 10850 /202 3 R.G. , con cui la Confartigianato Imprese Vicenza ha impugnato altre sentenze emesse dalla Corte d'appello di Venezia in giudizi promossi da Franco Pozzebon e Addis Lorenzoni ed aventi ad oggetto l'accer- tamento dell'invalidità dell'art. 33 dello Statuto della Confartigianato e l'an- nullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere cariche elettive; che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso iscritto al n. 14683/2022 R.G., ai fini della trattazione congiunta con il presente ricorso e con quello iscritto al n. 10850/2023R.G., sicché il medesimo provvedimento va adottato in ordine al presente ricorso, in modo tale da consentire che i tre ricorsi siano chiamati alla medesima udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuo