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Ordinanza Interlocutoria — n. 9878/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders public hearing to determine if National Council decisions on ODCEC elections are directly appealable.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9878/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible for preliminary examination, ordering a public hearing instead. The appellants challenged a National Council decision excluding a political list from the ODCEC Catania council elections, arguing the Council lacked jurisdiction. The court determined that the specific legal issue regarding the direct appealability of such electoral decisions required public debate before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.lgs. 139/2005; Art. 380-bis.1 c.p.c.: Decisions by the National Council of Commercialists and Accountants on electoral matters are not directly appealable to the Court of Cassation but require preliminary examination in public hearing.

Parole chiave

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ODCEC elections direct appealability National Council jurisdiction public hearing requirement electoral preclusion cassation inadmissibility political list exclusion stralcio dalla lista elettorale

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.lgs. 139/2005
44/2022, rilevava, preliminarmente, che l’art. 32 d.
Art. 8, comma 3, del regolamento elettorale
2 dalla competizione elettorale, non essendo possibile contestare il provvedimento di ammissione del Consiglio dell’Ordine una volta trascorso il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento elettorale.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
I ricorrenti e i controricorrenti Lo Giudice, da una parte, e Cunsolo, Garozzo, Grillo, Privitera, Spadaro e Zingale, dall’altra, hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 38333/2021
Cassation court dismisses appeal, ruling no analogical application of re-election rules to commercialists' orders.
Cass. 19605/2020
Questa Corte, in una pluralità di occasioni (cfr., da ultimo, Cass.38333/2021, Cass. 19605/2020), ha avuto occasione di pronunziarsi exart.
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13763/2022 R.G. proposto da : ACCOLLA ALFREDO e RACCUGLIA CONCETTO EMANUELE, elettivamente domiciliati in Catania, c.so Italia n. 226, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Francesco Vitale, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro CONSIGLIO dell’ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di CATANIA, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Cavour n. 14, presso lo studio dell’ A vvocato Bonaventura Lo Duca, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro CUNSOLO ROBERTO, GAROZZO VALERIO, ZINGALE FRANCESCA, GRILLO GIUSEPPE, PRIVITERA MARTA MARIA CATERINAe SPADARO SIMONA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Barberini n . 67 , presso lo studio degli A vvocati Associati Studio Improda, rappresentati e difes i dagli A vvocati Giuseppe Berretta e Gi a nluca Rossitto giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti – nonché contro LO GIUDICE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Catania, via Milano n. 82, presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonché contro MUROLO SIMONETTA MARIA, CONTARINO ELEONORA, SICILIANO FRANCESCO, GIUFFRIDA TITO ANTONIO, VIRGILLITO SALVATORE, QUATTRONE ANNA MARIA RITA, MANGANARO ELISA, PULVIRENTI ROBERTO, PICCIN GIOVANNI, TUDISCO FABIO, FALLICA CETTINA, LICCIARDELLO GIUSEPPA, ADERNO' CARMELA, CARTALEMI MASSIMO SALVATORE ALESSANDRO, SCUDERI FRANCESCO, DI MAURO SAMANTHAe FINOCCHIARO MARIO NICOLO' - intimati - avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 44/2022 depositata i l 20/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Roberto Cunsolo, Valerio Garozzo, Giuseppe Grillo, Marta Maria Caterina Privitera, Simona Spadaro e Francesca Zingale, nella qualità di candidato presidente (il primo) e candidati consiglieri (gli altri) della lista n. 1 ammessa alle elezioni dell’ODCEC di Catania, proponevano reclamo ex art. 22 d. lgs. 139/2005 dinnanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso il verbale in data 25 febbraio 2022 con cui erano stati proclamati eletti, all’esito delle elezioni tenutesi il 21 e 22 febbraio 2022, Salvatore Virgillito, quale presidente, e Tito Antonio Giuffrida, Anna Maria Rita Quattrone, Simonetta Maria Murolo, Eleonora Contarino, Concetto Raccuglia, Alfredo Accolla, Francesco Siciliano, Roberto Pulvirenti, Giovanni Piccin, Elisa Manganaro e Fabio Tudisco, quali consiglieri, tutti appartenenti alla lista n. 2 ammessa alle elezioni.

Domandavano, in via principale, che, previa declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità di Alfredo Accolla e Concetto Raccuglia per assenza dei requisiti di legge, fosse disposta l’esclusione della lista n. 2 per carenza dei necessari requisiti e, di conseguenza, venisse annullata l’elezione dei relativi candidati e proclamata l’elezione dei candidati dell’altra lista. Richiedevano, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura elettorale ovvero, in via di estremo subordine, l’annullamento del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili o ineleggibili.

3. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con decisione n. 44/2022, rilevava, preliminarmente, che l’art. 32 d. lgs. 139/2005 prevedeva espressamente la sua competenza a decidere in materia di eleggibilità a componente del consiglio dell’ordine. Riteneva inammissibile la domanda avente ad oggetto l’esclusione della lista n. 2 dalla competizione elettorale, non essendo possibile contestare il provvedimento di ammissione del Consiglio dell’Ordine una volta trascorso il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento elettorale.

Osservava che tale preclusione riguardava l’ammissione o l’esclusione delle liste e non poteva applicarsi in via analogica o in modo estensivo alla contestazione dell’ammissione delle singole candidature. Reputava che Alfredo Accolla e Concetto Raccuglia fossero ineleggibili, dato che entrambi avevano già svolto, anche solo in parte, due mandati consiliari. Pertanto, accoglieva parzialmente il reclamo elettorale proposto e, per l’effetto, annullava l’esito delle elezioni dell’ODCEC di Catania con riguardo ai soli Alfredo Accolla e Concetto Raccuglia.

3. Alfredo Accolla e Concetto Raccuglia hanno proposto ricorso per la cassazione di questa decisione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Roberto Cunsolo, Valerio Garozzo, Giuseppe Grillo, Marta Maria Caterina Privitera, Simona Spadaro e Francesca Zingale e, in via autonoma, Alessandro Lo Giudice. L’ODCEC di Catania ha depositato un controricorso adesivo con cui ha sollecitato l’accoglimento del ricorso presentato. Gli intimati Salvatore Virgillito, Tito Antonio Giuffrida, Anna Maria Rita Quattrone, Simonetta Maria Murolo, Eleonora Contarino, Francesco Siciliano, Roberto Pulvirenti, Giovanni Piccin, Elisa Manganaro, Fabio Tudisco, Cettina Fallica, Francesco Scuderi, Samantha Di Mauro, Massimo Salvatore Alessandro Cartalemi, Carmela Adernò, Giuseppa Licciardello e Mario Nicolò Finocchiaro non hanno svolto difese. I ricorrenti e i controricorrenti Lo Giudice, da una parte, e Cunsolo, Garozzo, Grillo, Privitera, Spadaro e Zingale, dall’altra, hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare che la difesa del controricorrente Lo Giudice ha eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato, facendo richiamo al disposto dell’art. 32 d. lgs. 139/2005, secondo cui “1.

5. Il Collegio ritiene che una simile eccezione prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. Questa Corte, in una pluralità di occasioni (cfr., da ultimo, Cass.38333/2021, Cass. 19605/2020), ha avuto occasione di pronunziarsi exart. 111 Cost. in materia elettorale rispetto a elezioni concernenti l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’eccezione sollevata dal controricorrente impone di verificare se le decisioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia elettorale siano tutte direttamente impugnabili avanti a questa Corte oppure se alcune di esse, in ragione del loro peculiare contenuto, debbano essere gravate secondo le modalità previste dell’art. 32 d. lgs.