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Decreto — n. 9821/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 9821/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Education failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The parents of the minor student argued for a review of the administrative decree, but the procedural silence resulted in the loss of their right to appeal. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated and ordered the Ministry to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule waiver of appeal administrative litigation litigation costs allocation termine processuale perentorio tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, 2° co., c.p.c.
5510/2020della Corte d’Appello di Roma;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, 2° co., c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori - che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari- del controricorrente ;
art. 380-bis c.p
5510/2020della Corte d’Appello di Roma;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1776- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO dell’ISTRUZIONE – c.f. 80185250588 - USR LAZIO, AMBITO PROVINCIALE di ROMA e ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRATELLI CERVI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. RICORRENTI contro COLABONI GIULIO – c.f. CLBGLI71L29H501V - quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minoreCOLABONI TIZIANO – c.f.

CLBTZN07M 0 2H501S -elettivamente domiciliato in Roma, al viale dell’Urbanistica, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Andrea Mare sca che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Ida M endicino, all’avvocato Walter Miceli ed all’avvocato Nicol a Zampieri lorappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5510/2020della Corte d’Appello di Roma;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori - che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari- del controricorrente ;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare a i difensori, avvocato Andrea Maresca, avvocatoIda Mendicino, avvocato Walter Miceli ed avvocato Nicola Zampieri, della parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 850,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma