Cassation court dismisses appeal regarding late revocation request in bankruptcy proceedings, upholding strict 30-day deposit deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Gianfranco Melillo's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision to declare his revocation request inadmissible due to tardiness. Melillo argued the request was timely, while the lower court applied special bankruptcy rules requiring the filing of the revocation petition to be deposited within 30 days of the appealed judgment's deposit, not just its notification. The Court ruled that general procedural principles apply to revocation actions, meaning the strict deposit deadline for initiating the special bankruptcy procedure governed the timeline, rendering the request untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 18 l.f.: The general procedural rules for revocation apply to bankruptcy proceedings, requiring the revocation petition to be deposited within the statutory term from the judgment's deposit, not merely notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 30290/2020 proposto da: MELILLO GIANFRANCO, elett ivamen te domic iliato presso l’avv. Carmine Napoli, dal quale è rappres entato e di feso , per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della società di fatto fra MELILLO GIANFRANCO, SMERALDO IMMOBILIARE s.r.l., TURISMO IMMOBILIARE s.r.l., GESTIONI PATRIMONIALI s.r.l., SMERALDO RESORT s.r.l., in persona del curatore p.t., elett.te domic.in Roma, al viale Cortina D’Ampezzo, pressol’avv. Francesco De Santis, dal quale è rappres. e difeso , per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona;
Procura Generale presso la Corte d’appello di Salerno; De Maio Costruzioni s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno , n. 1091/20 , pubblicata indata 12.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo . RILEVATO CHE Gianfranco Melillo ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di Salerno del 12.10.20, deducendo la violazione degli artt. 398 e 400, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda di revocazione, ex art. 395, c.1, n.4, c.p.c.,della sentenza della stessa Corte, depositata il 12.4.2019, che aveva rigettato l’opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto tra il ricorrente, la Smeraldo Immobiliares. r . l ., Turismo Immobiliare s . r . l. , Gestioni Patrimoniali s.r.l. e Smeraldo Resort s . r . l.
Al riguardo, la Corte d’appello r iteneva inammissibile l’impugnazione avverso la sentenzadel 2019, in quanto proposta con citazione, invece che con ricorso, applicandosi il rito speciale proprio del reclamo ex art. 18 l.f., rilevato che la causa era stata iscritta a ruolo oltre il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza d’appello. Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso. Il Fallimento della società di fatto tra il ricorrente, la Smeraldo Immobiliare s.r.l., Turismo Immobiliare s.r.l., Gestioni Patrimoniali s.r.l. e Smeraldo Resort s.r.l., resiste con controricorso, illustrato da memoria.RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 398 e 400, c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione per tardività, in quanto l’atto introduttivo della revocazione non poteva che essere la citazione, in virtù del principio a tenore del quale davanti al giudice adito s’osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del capo specifico che disciplina l’istituto.
Il motivo è infondato. Il ricorrente aveva proposto domanda di revocazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 12 aprile 2019,che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa d el fallimento dell’istante; la revocazione erastata proposta con citazione notificata il 13 maggio 2019, depositata il 3 giugno 2019. Ora, la Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’impugnazione, reputando che al caso di specie debba applicarsi la normativa speciale in materia di fallimento, ex art. 18 l.f., e che non contiene norme speciali sulla revocazione.
Pertanto, essendo stata la sentenza di appello n. 619/2019, depositata e notificata, ex art. 18, comma 13, l.f. il 12 aprile 2019, la revocazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex art. 18 l.f., o anche con citazione, ma depositata entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 325 c.p.c. Ciòpremesso, posto che non è in discussione che il termine sia, nella specie, quello breve di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c., tanto che lo stesso ricorrente ha notificato la domanda di revocazione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di appello (13 maggio 2019), la Corte territoriale ha ritenuto, in conformità dell’indirizzo prevalente, che la citazione in revocazione dovesse essere depositata, non semplicemente notificata, nei trenta giorni dal deposito della sentenza, trattandosi di procedimento che si instaura con ricorso.
Per converso, il deposito della citazione era avvenuto solo il 3 giugno 2019, a fronte del deposito della sentenza revocanda avvenuto il 12 aprile 2019. L’assunto è corretto, dovendo trovare applicazione l’indirizzo affermato con riferimenti ai procedimenti in materia di lavoro che, del pari, si instaurano con ricorso. Si è invero affermato che, pur nell'assenza di una particolare previsione nella legge 11 agosto 1973 n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d'impugnazione - le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione), con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi, proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente (Cass. 4537/1992;
Cass. 13834/2010; Cass. 13063/2013). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip