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Ordinanza — n. 9757/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for excessive bank interest, ruling burden of proof on customer regarding negative facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9757/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the claimant's appeal against a second-instance judgment that had dismissed his request for restitution of excessive bank charges. While the court declared the second ground inadmissible due to lack of specific allegations, it held that the customer bears the burden of proving the absence of restorative deposits when an overdraft exists. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for a new trial based on this evidentiary allocation.

Regesto Legislator

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Art. 1194 c.c.; Art. 2697 c.c.: In bank current account disputes involving overdrafts, the customer claiming unjust enrichment must prove the absence of restorative deposits, as the negative fact of non-payment falls on the claimant despite the general rule placing the burden on the plaintiff.

Parole chiave

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bank current account unjust enrichment burden of proof negative facts overdraft restoration interest calculation evidentiary burden segreto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 1194 c.c.
Questa Corte ha più volte statuito chein tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 24 Cost.
art. 2034 c.c
che ha eccepi to : l'irrepetibilità degli interessi asseritamente versati in eccesso ai sensi dell'art. 2034 c.c., l'intervenuta decadenza della domanda per non essere stati mai impugnati gli estratti conto; pertanto, il tasso di interesse ed i saldi dovevano ritenersi conosciuti ed approvati.
art. 112 c.p
2033, così come ha stabilito il giudice di I grado in violazione dell’art. 112 c.p.c.;
art. 2033 c.c
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)la domanda formulata dal Simeone era rivolta alla condanna anche al pagamento degli interessi sulle somme dovute dalla domanda e non dalla data di ogni singolo pagamento ex art. 2033, così come ha stabilito il giudice di I grado in violazione dell’art.
art. 1219 c.c
2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.(Cass., S.U.
art. 2946 c.c
6.−Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 2946 c.c.
art. 1194 c.c
Questa Corte ha più volte statuito chein tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 19812/2022
Cass., n. 1550/2022
Cass., n. 8018/2021
Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 8018/2021; Cass., n.
Cass., n. 9099/2012
8018/2021; Cass., n. 9099/2012).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SIMEONE LEONARDOrappresentat o e difes o dall’ Avv. Nicola Pepe , elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Francesca Maria Lorusso, in Roma, Via Francesco Redi, 5 -ricorrente- Contro BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. P.A., rappresentata e difesadall’ Avv. Michele De Carlo , elettivamente domiciliat a presso lo studiodell’Avv. Francesco Balestrazzi, in Roma, Via Tacito, 23 –controricorrente– Oggetto: conto corrente avverso la sentenza n. 1298 /2019 , del la Corte di Appello di Lecce , pubblicatail 26.11.2019, notificata il 13.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 . 4 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. – Con atto di citazione l’attuale ricorrente ha citato in giudizio la Banca Popolare di Bari s.c.p.a. esponendo che ha intrat t enuto fino al febbraio 2001 il rapporto di conto corrente con affidamento n. 1022436-2 con la filiale di Carovigno della Banca. La Banca aveva arbitrariamente conteggiato al rapporto interessi, commissioni e spese di gestione ed altro, invece non dovute; precisamente il contratto di conto corrente non statuiva un tasso debitore ultralegale,rinviando alle condizioni uso piazza; inoltre, nel contratto si prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; altresì non erano dovute, in assenza di pattuizione, le CMS applicate; del pari illegittimamente erano le determinazioni "delle valute non essendoci convenzione scritta in contratto”.

Si è costituita la Banca Popolare di Bari S.p.A. che ha eccepi to : l'irrepetibilità degli interessi asseritamente versati in eccesso ai sensi dell'art. 2034 c.c., l'intervenuta decadenza della domanda per non essere stati mai impugnati gli estratti conto; pertanto, il tasso di interesse ed i saldi dovevano ritenersi conosciuti ed approvati. La prescrizione quinquennale e decennale di qualsivoglia ripetizione di somme, anche in presenza di clausole contrattuali nulle (interesse uso piazza; capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni). Chiedeva il rigetto di tutte le domande in particolare evidenziava la legittimità del suo operato con riferimento alle modalità di determinazione del tasso debitore e dell'anatocismo trimestrale.2.− Con sent enza n. 822/2015 il Tribunale di Brindisi , in accoglimento della domanda attorea ha dichiara to la nullità del conto corrente ordinario con affidamento n. 1022436-2 acceso da Simeone Leonardo in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta, ha dichiaratoinammissibile l'eccezione di prescrizione e, pertanto, che Simeone Leonardo era creditore nei confronti della banca convenuta della somma di€ 31.946,22 . 3.

– La banca ha propo sto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecceche con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello . Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)la domanda formulata dal Simeone era rivolta alla condanna anche al pagamento degli interessi sulle somme dovute dalla domanda e non dalla data di ogni singolo pagamento ex art. 2033, così come ha stabilito il giudice di I grado in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

b) il saldo del conto corrente va rideterminato sottraendo le competenze prescritte calcolate dal CTU, quale importo dei versamenti di natura solutoria utilizzati per il pagamento delle competenze e, quindi, prescritti. Il saldo derivante dall’esclusione delle clausole nulle a credito del correntista, pari a € 31.946,22, è interamente assorbito «dall’importo delle rimesse solutorie per le quali si è verificata la prescrizione»; tale importo è complessivamente pari ad € 74.476,59; c)ne consegue che il Simeone deve restituire in favore della Banca le somme da questa eventualmente versate in esecuzione della sentenza di I grado. 4.

−Simeone Leonardo ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.Banca Popolare di Bari soc. coop. p.a.ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 5.− Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1282, comma 1, e 2033, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La Corte ha ritenuto, non correttamente, che per il pagamento degli interessi non sia applicabile l’art. 2033, comma 2, c.c. e cioè dal giorno del pagamento dell’indebito, ritenendo che la pronuncia doveva corrispondere alla domanda formulata e riformando la sentenza di I grado di tenore opposto.

La domanda nell’atto introduttivo era formulata ex art. 2033 ed implicitamente anche con la decorrenza degli interessi definiti dalla norma e, quindi, anche indipendentemente dalla domanda. Il riferimento contenuto nell’atto alla decorrenza degli interessi ”dalla domanda” è «lapalissianamente di mero stile». Inogni caso il riferimento al termine domanda non necessariamente va inteso come domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali. 5.1–La censura è fondata limitatamente alla circostanza che questa Corte ha statuito, superando un contrario orientamento che faceva coincidere la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale,che in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.(Cass., S.U. , n.15895/2019; ma già prima Cass., n. 7269/1994 in tema di indebito nei versamenti previdenziali, con la quale la Corte di Cassazione aveva riconosciuto che gli interessi nel caso dell’accipiens in buona fede potessero decorrere non solo dalla domanda formulata in sede giudiziale, ma anche dalla domanda formulata in sede amministrativa.

Successivamente Cass., n . 7526/2011, n.16657/2014). 6.−Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 2946 c.c. in relazione a quanto previsto nell’art.2967 c.c.La corte ha ritenuto la eccezione di prescrizione validamente proposta dalla Banca con la sola allegazione sull’inerzia del titolare del conto e la manifestazione di volersene avvalere senza l’indicazione delle singole rimesse in relazione alle quali era sollevata l’eccezione. La Corte ha applicato i principi espressi dalle S.U. n. 15895/2019 non correttamente, poiché il correntista aveva allegato sin dall’atto di citazione che esisteva una apertura di credito e, pertanto , doveva presumersi la natura meramente ripristinatoria delle rimesse.

Circostanza che doveva essere contrastata dalla Banca, poiché il correntista non ha l’onere di allegare la mancata effettuazione di rimesse solutorie trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato. 6.1−La censura è in parte inammissibile e in parte infondata , poiché si limita ad asserire che la presenza di un’apertura di credito fa presumere la presenza di sole richieste ripristinatorie, senza far seguire alcuna dimostrazione dell’assunto. La conseguenza logica che ne fa derivare è sicuramente infondata.

Questa Corte ha più volte statuito chein tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (Cass., n. 19812/2022) .

In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass., n. 1550/2022 ). In linea generale, l 'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.

Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 8018/2021; Cass., n. 9099/2012). 7. −Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il primo motivo del ricorso per quanto in motivazione, dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa