Court rules that a bank account clause designating a specific court does not exclude other statutory forums unless explicitly exclusive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that had declared the Tribunal of Santa Maria Capua Vetere incompetent in favor of the Tribunal of Naples. The lower court held that a contractual clause assigning all disputes to Naples created an exclusive forum, but the Court found this interpretation incorrect. It ruled that such a clause merely concentrates jurisdiction without excluding other statutory forums, as exclusivity requires an unequivocal and explicit agreement by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20.1 dei contratti di conto corrente; Art. 1341 cod. civ.: A contractual clause designating a specific court for all disputes arising from a bank account relationship does not create an exclusive forum unless expressly and unequivocally agreed by the parties to exclude all other statutory jurisdictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 855/2023 R.G. proposto da INTRUM ITALY S.P.A., in persona del procuratore Giovanni Ascione, in qualità di mandataria della PENELOPE SPV S.R.L., rappresentata e difes a dall ' Avv. Gennaro D'Andria, con domicilio eletto in Roma, viaTrionfale, n. 5637 , presso lo studio dell'Avv. Gabriele Ferabecoli; –ricorrente – contro KTESIS S.R.L., CATERINO GIACOMO, CATERINO ELISABETTA e INTESA SAN- PAOLO S.P.A.; –intimati – per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4320/22, depositata il 28 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino.FATTI DI CAUSA 1. La Ktesis S.r.l., in qualità di debitrice principale, e Giacomo ed Elisa- betta Caterino, in qualità di fideiussori,hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Banco di Napoli S.p.a., proponendo opposi- zione al decreto ingiuntivo n. 662/18, emesso il 25 febbraio 2018, con cui è stato loro intimatoil pagamento della somma di Euro 288.711,60, oltre inte- ressi, a titolo di saldo debitore di due conti correnti e di rimborso di un finan- ziamento.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adìto, la mancata utilizzazione delle linee di creditoe la mancata erogazione del finanziamento, disconoscendo le sottoscrizioni appo- ste sulle fideiussionied affermando la riferibilità delle stesse alle sole obbli- gazioni contratte dalla Ktesis,nonché la decadenza dalle garanzie. Si è costituitala Penelope SPV S.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti, e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.
2. Nel frattempo, la Ktesis ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli l'Intesa Sanpaolo, in qualità di avente causa del Banco di Napoli, per sentir rideterminare il saldo dei rapporti, con la condanna della convenuta alla re- stituzione della somma di Euro 135.196,66. Si è costituita l'Intesa Sanpaolo, la quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda e la litispendenza. Con ordinanza dell'11 dicembre 2020, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo sussistente un rapporto di continenza con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3. Il giudizio è statopertanto riassunto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale, dopo averne disposto la riunione con quellopendente dinanzi a sé, con sentenza del 28 novembre 2022 Vetere ha dichiarato la propria incompetenza, revocando il decreto ingiuntivo e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Napoli. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che le parti avevano inteso derogare alle ordinarie regole di competenza per territorio, richia- mando l'art. 20.1 dei contratti di conto corrente, specificamente approvato per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il quale prevedeva che per le re- lative controversie fosse competente il foro di Napoli.
Pur osservando che la chiarezza e la specificità di tale indicazione costituivano espressione inequi- vocabile della volontà di attribuire carattere esclusivo al foro prescelto, ha ritenuto non pertinente il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che su- bordina il riconoscimento dell'esclusività del foro all'adozione di espressioni specifiche. Precisato infatti che tale specificità è richiesta a tutela del consu- matore, soprattutto con riguardo ai contratti conclusi mediante moduli o for- mulari, al fine di evitare che il contraente più qualificato possa avvalersi di clausole generiche per scegliere il foro per lui più vantaggioso, ha rilevato che nella specie i contratti di conto corrente erano stati stipulati mediante la sot- toscrizione di modulipredisposti dalla stessa Banca, la quale pretendeva poi di non avvalersi del foro convenuto.
2. Avverso la predetta sentenza la Penelope ha proposto istanza di rego- lamento di competenza, articolato in quattro motivi. Gl'intimati non ha nno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 29 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver attribuito carattere esclusivo al foro convenzionale, pur in mancanza di una pattuizione espressa in tal senso. Premesso che a tal fine, pur non occorrendo l'uso di formule sacramentali, è necessaria un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti, sostiene che dai contratti di conto corrente non emergeva in alcun modo l'intento di escludere l'operatività degli altri fori, ma solo quello di estendere il foro convenzionale a tutte le controversie derivanti dal con- tratto.
2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce, in via subordinata, la vio- lazione degli artt. 104, 112 e 132 cod. proc. civ., rilevando che il foro con- venzionale era applicabile soltanto ai rapporti di conto corrente, e non anche a quello di finanziamento, relativamente al quale non era stata sollevata al- cuna eccezione d'incompetenza, non essendo prevista alcuna deroga alla competenza per territorio.3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 103, 104, 112 e 132 cod. proc. civ., sostenendo che, anche a voler attribuire ca- rattere esclusivo al foro convenzionale, lo stesso non sarebbe riferibile al con- tratto di finanziamento, che non lo prevedeva. Premesso che le domande proposte nei confronti degli opponenti erano scindibili, in quanto fondate su distinti rapporti contrattuali, osserva che la sentenza impugnata non ha te- nuto conto della richiesta di separazione delle cause, avanzata in via subor- dinata da essa ricorrente.
4. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 33 cod. proc. civ., affermando che, nel ritenere applicabile il foro convenzionale, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della connessione oggettiva esi- stente tra la domanda proposta nei confronti della debitrice principale e quelle proposte nei confronti dei fideiussorie dell'onere, conseguentemente gravan- te a carico di tutti gli opponenti, di eccepire l'incompetenza con riferimento a tutti i fori previsti dal codice di rito. Aggiunge che nella specie la domanda proposta nei confronti dei fideiussori non poteva considerarsi accessoria ri- spetto a quella proposta nei confronti della debitrice principale, giacché le garanzie avevano carattere autonomo, essendo previsto il pagamento a sem- plice richiesta. Sostiene infine che i contratti di garanzia prevedevano a loro volta un foro convenzionale, individuabile proprio in quello di Santa Maria Capua Vetere, in quanto coincidente con il luogo in cui era ubicata la filiale della Banca.
5. Il primo motivo è fondato. Premesso che la natura processuale della questione di competenza, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente di procedere all'esame diretto degli atti, non possono condi- vidersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, secondo cui l'art. 20.1 dei contratti di conto corrente stipulati tra le parti, nell'attribuire al Tribunale di Napoli la competenza per ogni controversia che dovesse insor- gere tra la correntista e la Banca, prevedeva un foro esclusivo, la cui pattui- zione comportava l'inoperatività degli altri fori previsti dalla legge.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richia- mata anche dal Tribunale, la designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone infatti una pattuizione espressa, che, pur non richie- dendo l'uso di forme sacramentali, non può essere desunta in via di argo- mentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la com- petenza degli altri fori contemplati dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 17/07/ 2023, n. 20713; Cass., Sez.
VI, 2/10/2020, n. 21010; 25/01/2018, n. 1838). Tale esclusione non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione, la quale, disponendo che «per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di Napoli», si limita a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentra re presso il giudice del luogo in cui ha sede la Banca tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge.
Nessun rilievo può assumere, in con- trario, la previsione dell'applicabilità del foro convenzionale ad ogni possibile controversia che insorgatra le parti in dipendenza del rapporto di conto cor- rente o di qualsiasi altro rapporto, trattandosi di un'espressione riferibile non già all'indicazione del foro competente, ma all'oggetto della deroga alla com- petenza territoriale, omnicomprensivamente individuato in ogni pretesa ri- conducibile al rapporto contrattuale, e quindi inidonea ad evidenziare la vo- lontà delle parti di escludere l'operatività degli altri fori.
6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, restando assorbiti gli altri motivi d'impugnazione, con cui la ricorrente ha fatto valere, evidente- mente per l'ipotesi in cui il foro fosse stato ritenuto esclusivo, la derogabilità dello stesso per ragioni di connessione oggettiva. La causa va conseguentemente rinviata al Giudice dichiarato competente, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cass