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Ordinanza — n. 9753/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late evidence production and lack of official filing signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9753/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs failed to produce key documents in the initial summary procedure, which were only submitted late in the opposition phase. The court ruled that without a signature from the court clerk on the document index, the bank could not have been aware of these materials, negating the claim of non-dispersed evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiffs were ordered to pay the opposing bank's legal fees and a fine for procedural abuse.

Regesto Legislator

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Art. 638, comma 3, c.p.c.; Art. 380-bis, c.p.c.: Evidence not produced in the summary procedure and lacking a clerk's signature on the index remains within the summary judge's knowledge sphere only if the opposing party was aware; without such awareness, late production constitutes a defect rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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summary procedure evidence non-dispersion of proof inadmissible appeal clerk signature requirement procedural abuse fine late document production court clerk knowledge esibizione di documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 638, comma 3, c.p.c.
Art. 380-bis, c.p.c.
E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
Art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..
Art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
380-bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 380-bis c.p
E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
art. 115 c.p
3104 del 9.2.2021); «inoltre, il motivo di violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 366 c.p
difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., neppure riportando i passaggi degli atti avversi, dai quali pretende di desumere una non contestazione;
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 10 luglio 2015, n. 14475
Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433
Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8860 R.G.anno 2021 proposto da: PRUITI ANTONIOE BONTEMPO MARIA CONCET T A, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IGINO GIORDANI 34, presso lo studio dell’avvocato BRUNO ANTONINO che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOVICO ROSARIO , ORLANDO GIUSEPPE MARIA E ORLANDO GIACOMO; ricorrente contro BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato UNGARI TRASATTI CAMILLO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ROPPO VINCENZO; controricorrente avverso la SENTENZA n. 446/2020 emessa da CORTE D'APPELLO MESSINA.

Sez. I–RG 8860/2021 camera di consiglio21.2.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― I l Tribunale di Patti, con sentenza del 24 novembre 2016, n. 766, ha a ccolto l’opposizione proposta da Banca Carige s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato su istanza di Antonio Pruiti e Maria Concetta Bontempo per la somma di € 145.000,00: somma prelevata dal conto corrente a lorointestato a mezzo di un funzionario dell’istituto di credito; il suddetto importo, secondo gli ingiungenti, avrebbe dovutoessere investit o in fondi obbligazionari e poi restituit o ai correntisti.

Il Tribunale ha ritenuto non provati i fatti allegati dagli intimanti opposti. 2. ― L a Corte d i appello di Messina, con sentenza del 2 novembre 2020, ha rigettato l’appello proposto da Antonio Pruiti e Maria Concetta Bontempo; ha ritenuto che: nel ricorso per decreto ingiuntivo i ricorrenti avevano indicato di aver prodotto la « documentazione in originale riportata nell’indice del fascicolo», mentrein detto fascicolo non erano contenuti scritti, salvo due note spes e identiche; nella comparsa di risposta gli opposti si eranolimitatia dich iarare che « si produce ut sopra il fascicolo di parte della fase monitoria, D.I. e copia dell’atto di citazione in opposizione», senz’altro specificare; il fascicolo del procedimento monitorio, depositato in appello, conteneva bensì un elenco di documenti prodotti, ma erasottoscritto soltanto dal difensore, non dal cancelliere; in definitiva, i documenti dei correntisti eranostati prodotti solo in grado di appello, e dunque tardivamente; in particolare, non vi era prova che tali documenti costituissero corredo delricorso monitorio; la mancata risposta all’interrogatorio formale del legale rappresentante della banca andava valutata, ai fini dell’ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio, unitamente ad altri elementi di prova, nel caso in esame del tutto assenti.

Sez. I–RG 8860/2021 camera di consiglio21.2.2024 Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione Antonio Pruiti e Maria Concetta Bontempo, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Carige s.p.a.. E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, la difesadella parte ricorrente ha domandato la decisione della causae ha poi depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La proposta ha il tenore che segue. «[I]l primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c., oltre ad omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. in quanto la Corte territoriale non ha ritenuto provata la domanda sulla base delladocumentazione in atti, la quale dimostrava l’esistenza del rapporto di mandato tra i correntisti e la banca, né ha tenuto conto della dichiarazione confessoria della banca stessa, laddove confermava l’esistenza del rapporto in questione, così rigettando la domanda per carenza di prova; invece, dagli atti processuali si evince la prova per l’accoglimento delle domande dei correntisti; erra, inoltre, la sentenza impugnata, laddove ritiene che la mancata risposta all’interrogatorio formale ─ richiesto in primo grado dalla banca e ammesso dal giudice come prova orale che avrebbe corroborato le evidenze in atti ─dovesse valutarsi unitamente ad altri elementi di prova, perché la mancata risposta è ulteriore elemento di prova a sostegno delle domande dei ricorrenti che risultano, dunque, pienamente provate;

«il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 163, comma 3, n. 5, 165 e 345 c.p.c., 77 disp. att. c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di esaminare i documenti ritualmente prodotti in appello ed ha ritenuto che non fossero stati già depositati al momento del ricorso monitorio, Sez. I–RG 8860/2021 camera di consiglio21.2.2024 sebbene la banca, nel costituirsi in appello, non aveva contestato alcunché, onde la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare tale documentazione ed accogliere la domanda;

«ritenuto che: «i motivi sono inammissibili, in quanto ripropongono un giudizio sul fatto, senza censurare e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto, con accertamento concreto, non prodotti tempestivamente i documenti,depositati solo in appello, e quindi infondata la domanda per carenza probatoria; «invero, i motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo, mirano ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34476), non considerando il principio consolidato, per il quale invece il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dagli atti del processo e dalle vicende occorse, essendo sufficiente che egli esponga gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione (Sez. 5, n. 29730 del 29.12.2020, Sez. 5, n. 3104 del 9.2.2021); «inoltre, il motivo di violazione dell’art. 115 c.p.c. difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., neppure riportando i passaggi degli atti avversi, dai quali pretende di desumere una non contestazione;

«si ricorda pure che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e che, analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c.

è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360, comma Sez. I–RG 8860/2021 camera di consiglio21.2.2024 1, n. 4, c.p.c. solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez. 2, 14.3.2018, n. 6231); «quanto al preteso vizio di violazione dell’art. 232 c.p.c., esso non ricollega affatto automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, secondo il suo libero apprezzamento non sindacabile in Cassazione (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21006;

Cass. 22 no vembre 2019, n. 30519; Cass. 18aprile 2018, n. 9436)». 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali rilievi . Va osservato, in aggiunta, che i due mezzi di censura pongono questioni di natura processuale, che avrebbero dovuto prospettarsi facendo valere il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. o, comunque, facendo univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (cfr. Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862). Si evidenzia, inoltre, che il fascicolo del procedimento monitorio era carente di un elenco dei documenti , prodotti co l ricorso per ingiunzione,recante la sottoscrizione del cancelliere (prevista dall’art.74 disp. att. c.p.c.)(cfr. sentenza impugnata, pag. 4).

A fronte di ciò, non vale opporre che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di contestazione sull’esibizione o sui documenti, l'omissione della sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere costituisce mera irregolarità formale, che non preclude l'utilizzazione dei documenti medesimi ai fini del giudizio(per tutte: Cass. 2 marzo 2007, n. 4898). Emerge, infatti, che tra gli allegati al fascicolo del giudizio di opposizionedella parte convenuta, depositati al momento Sez. I–RG 8860/2021 camera di consiglio21.2.2024 della costituzione di questa, non compariva il fascicolo contenente i documenti prodotti nella fase ingiuntiva del procedimento; tale fascicolo non risulta essere stato depositatonemmeno nei termini e di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. pag. 5 della sentenza di appello , ove è precisa menzione di un rilievo formulato dal Giudice di primo grado).

Correttamente la Corte di appello ha dato atto della tardività della produzione dei documenti. S e il fascicolo fosse stato munito della sottoscrizione del cancelliere di cui all’art . 74, comma 3, disp. att. c.p.c.,vi sarebbe stata certezza quanto al fatto che i documenti indicati nell’elencoerano stati prodotti tempestivamente (in particolare: prima della pronuncia del decreto) e avrebb e dovuto farsi applicazione del principioper cui i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, c.p.c. , seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio «di non dispersione della prova»ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi(Cass.

Sez. U. 10 luglio 2015, n. 14475). Mancando detta sottoscrizione, l’indicata certezza è insussistente; né può credersi che la parte opposta fosse tenuta a contestare la mancata produzione dei documenti annotati nell’indice non firmato dal cancelliere, visto che al momento in cui Pruiti e Bontempo si costituirono (e anche successivamente) il fascicolo contenente i documenti non era stato depositato: talché la banca non poteva cheignorarli. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. 3. ― Le spese processuali seguono la soccombenza . 4.

─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui farinvio l'art. 380-bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 a i giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti Sez. I–RG 8860/2021 camera di consiglio21.2.2024 con ricorso già notificato alla data del 1°gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass.

Sez. U. 27 settembre2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.

Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di €6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di €2.500,00 in favore della C assa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di