Cassation court dismisses appeal on bank account balance, rejecting mandatory accounting reconstruction for prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct, rejecting the bank's request to reconstruct the account balance to identify solutorie deposits. The court held that the lower court correctly required a full accounting reconstruction to distinguish between capital restitutions and solutorie payments made after the prescription period expired. Consequently, the bank's claim for interest on the principal sum was dismissed because the necessary factual basis for calculating the debt was not properly established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 2946 c.c.: The court must reconstruct the account balance to identify solutorie deposits made after the prescription period; without this, the claim for interest on the principal sum is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da INTESA SAN PAOLO S.P.A.rappresentata e difes a da gli Avv. ti Prof. Valerio Tavormina, Prof. Alberto Romano e Avv. Benedetto Gargani, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Roma , viale di Villa Grazioli, 15 -ricorrente- Contro C-REAL ESTATE S.R.L., rappresentata e difes a da ll’ Avv. Lanfranco Biasiucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Busto Arsizio, ViaMarsala, 17 –controricorrente– Oggetto: conto corrente avverso la sentenza n. 176 /20 20 , del la Corte di Appello di Milano , pubblicatail 20.1.2020, notificata il 23.1.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 . 4 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione rego larmente notificato in data 13. 5.15, C - Real ha convenuto in giudizio la Banca dinnanzi il Tribunale di Busto Arsizio, allo scopo di contestare le pattuizioni contrattuali, nonché l'esistenza degli stessi contratti stipulati tra le parti, risalenti al gennaio 1995 ed estinti nel settembre 2001 ed, in particolare, ha chiesto: - in via principale, previo accertamento della nullità, annullabilità del rapporto di conto corrente ordinario n. 868599/01/71 e dei rapporti accessori — conti anticipo, linee di credito, affidamenti, s.b.f., portafoglio RIBA e anticipi — la condanna dalla Banca alla rideterminazione e restituzione dei tassi di interesse, commissione massimo scoperto, spese e ogni altra voce per l'importo di €100.039; - in via subordinata, previa dichiarazione della nullità, illegittimità e della non applicabilità dell'interesse anatocistico trimestrale, dei tassi applicati, della commissione di massimo scoperto, della periodicità trimestrale degli interessi a credito ea debito, degli eventuali interessi usurari, e di quelli relativi a spese, commissioni non determinate e pattuite, modificate in peius, addebitate sul conto corrente oggetto di esame, condannare la Banca alla restituzione dell'importo di € 54.912 ovvero della somma minore o maggiore risultante in corso di causa. 2.− Ba nca Intesa con comparsa del 31. 8.15, ha eccep ito :
a) la nullità dell'atto di citazione;
b) la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, non essendo stati prodotti i contratti;
c) prescrizione estintiva;
d) l'infondatezza della domanda di nullità e di ripetizione formulate.3.– A fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito proposta da parte della Banca, è stata ammessa una CTU contabile al fine di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente, espungendo le voci illegittimamente addebitate, tenendo espressamente in considerazione l'eccezione di prescrizione formulata e, quindi , individuando esistenza ed entità delle rimesse solutorie confluite sul conto corrente, espungendo gli eventuali versamenti di tale natura effettuati oltre il decennio antecedente l'atto di interruzione della prescrizione. 4.
−Il Tribunale adito ha accolto le domande della C - Real Estate s.r.l. di nullità, invalidità ed illegittimità nel rapporto di conto corrente (per mancata pattuizione degli oneri passivi addebitati) e di ripetizione delle somme corrisposte indebitamente, condannando Intesa al pagamento in favore dell'attrice di €91.339,93. 5. − L’attuale ricorrente proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello e ha condannato la Banca al pagamento della minor somma di € 42.454,03.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
a) il correntista che agisce in ripetizione di indebito ha l’onere di dimostrare le appostazioni in conto non dovute,riscosse dalla Banca, esibendo contratto ed estratti conto; a tale onere la parte ha assolto allegando tale documentazione alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ed anche la banca ha allegato documentazione a sostegno di prova contraria in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.; b)la Banca che eccepisce la prescrizione non ha l’obbligo di indicare specificamente le rimesse solutorie;c)la missiva del 30.11.2000 inviata dalla cliente non è atto interruttivo idoneo, poiché contiene soltanto in termini generici la richiesta di ricalcolare il saldo, ma non esprime la volontà di ripetere le somme eventualmente incassate in modo illegittimo. Diversamente assolve a tale funzione la diffida del 24.3.2009;
d) per definire la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse è necessario procedere alla ricostruzione contabile del conto corrente, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle ed inefficaci, con le quali la Banca ha “appesantito” lo scoperto del conto corrente e soltanto dopo si potrà individuare quale siano le rimesse effettuate entro il limite del fido e quindi ripristinatorie e quelle effettuate oltre il fido con natura, quindi, solutoria;
e) l’adeguamento alla delibera CICR del 9.2.200 può essere effettuato con la mera comunicazione al cliente e la pubblicazione sulla G.U.;
f) l’appello incidentale è fondato. L a decorrenza degli interessi sul capitale di ripetizioneè riferibile anche agli atti stragiudiziali di messa in moraai sensi dell’art. 1219;
g) per la definizione delle spese di lite deve farsi riferimento non ai singoli gradi di giudizio, ma all’esito globale della controversia. 6. −Intesa San Paolo s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo. C-Real Estates.r.l. ha presentato controricorso. In data 26.3.2024 la C-Real Estate ha presentato rinunzia e in data 29.3.2024 Intesa san Paolo s.p.a. ha depositato adesione alla rinunzia al giudizio ex art. 390 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 7. − Con il primo motivo: Violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 2946 c.c. nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito, siccome interpretati dalla Corte di legittimità; violazione altresì e falsa applicazione degli artt. 1815, 1820, 1843,1848, 1858, 1183, 1185 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per aver la sentenza impugnata ritenuto che occorresse la preventiva ricostruzione dei soli movimenti di capitale, espungendo tutti gli addebiti per competenze, sia al fine di individuare le rimesse "effettivamente solutorie" delle competenze indebitamente addebitate in conto nel periodo coperto dalla prescrizione della condictio indebiti opposta dalla Banca, sia al fine di computare gli interessi dovuti per tutta la durata del rapporto, sia infine per individuare il saldo di chiusura del conto cui aggiungere gli interessi riconteggiati ed i pagamenti delle competenze non più ripetibili, anziché individuare le rimesse solutorie dalle risultanze degli estratti conto della Banca, mantenere sul conto gli addebiti i cui pagamenti non erano più ripetibile e procedere al ricalcolo dei rapporti di dare avere eliminando le sole competenze non dovute e non coperte da pagamenti irripetibili e quindi non anche gli interessi dovuti perché, ancorché non possano produrre altri interessi, concorrono a determinare il debito del correntista ed impediscono che possano decorrere, fino al loro pagamento, interessi attivi a favore del correntista. 8.
− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato estinto. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 13974/2020 e compensa le spese d