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Ordinanza — n. 9741/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney for accelerated procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9741/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer failed to submit a special power of attorney required for the accelerated procedure. The appellant argued the lower court erred in calculating usury by ignoring cumulative interest rates, while the opposing party contended the territorial court correctly applied Supreme Court precedents. The court rejected the appeal on procedural grounds, ruling that the absence of the specific authorization constituted an abuse of process under the new legislative framework.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; The appeal is inadmissible if the special power of attorney is not presented by the defender in an accelerated procedure, constituting an abuse of process.

Parole chiave

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accelerated procedure special power of attorney inadmissible appeal abuse of process usury calculation interessi di mora usura rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
― Il ricorso va dichiarato inamm i ssibile , in quanto l’istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. non è stata proposta da «difensore munito di nuova procura speciale».
Art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..
Art. 35, d.lgs. n. 149/2022
380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002
art. 380-bis c.p
E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
art. 96 c.p
149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433
Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540
Cass. 15 novembre 2023, n. 31839
96, Cass. 15 novembre 2023, n. 31839).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18914 R.G.anno 2022 proposto da: TUCCI PAOLO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA G. L. BERNINI 1, presso lo studio dell’avvocato DI MASO EMANUELE che lo rappresenta e difende; ricorrente contro BCC GESTIONE CREDITI SPA, elettivamente domiciliata in PRATO VIALE DELLA REPUBBLICA 272, presso lo studio dell’avvocato BALDACCI PIER LUIGI che olarappresenta e difende; controricorrente nonché contro BANCA ROMAGNA COOPERATIVA - CREDITO COOP. ROMAGNA CENTRO E MACERONES.C. IN L.C.A. ; intimata avverso la SENTENZA n. 77/2022 emessa da CORTE D'APPELLO Sez.

I–RG 18914/2022 camera di consiglio21.2.2024 BOLOGNA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 30 ottobre 2018, ha respinto l e domand e propost e da Paolo Tucci contro la Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone soc. coop., voltead accertare l’usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti e alla condanna della banca alla restituzione della somma di € 56.298,15, versata a titolo di interessi. 2.

― L a Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12 gennaio 2022, ha respinto l’appello: ha ritenuto, sulla base dei principi affermati da CassSez. U. 18 settembre 2020, n. 19597, che gli interessi moratori siano soggetti alle norme antiusura, che il tasso convenuto va da confrontato con quello risultante dai pertinenti decreti ministeriali e che, in ipotesi di superamento della soglia , s ia no dovuti gli interessi corrispettivi come legittimamente pattuiti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.. 3. ― Ha proposto ricorso per cassazione Tucci.

A l ricorso resiste BCC Gestione Creditis.p.a.. E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[L’]unico motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1815 c.c., 115, 116 c.p.c., 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza Sez.

I–RG 18914/2022 camera di consiglio21.2.2024 impugnata è incorsa in errore nella valutazione della c.t.u. contabile, ed ha errato nel calcolo dell’usura, come nel ritenersi vincolata alle istruzioni Bit: il tasso soglia è stato superato in concreto, in quanto occorreva cumulare gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori; «ritenuto che: «il motivo è inammissibile: «a) sia ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la Corte territoriale si è adeguata in pieno ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, in particolare laddove hanno affermato che «[l]a mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio di mora praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario», applicandosi in tal caso la formula per stabilire il limite oltre il quale gli interessi moratori sono usurari (TEGM più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi)», e che «[q]ualora gli interessi moratori siano usurari, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti» (Cass.

Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597); «b) sia perché intende ripetere un giudizio sul fatto e sollecita la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito, e la chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (e plurimis, CassSez. U. 27 dicembre 2019, n. 34476) ». 2. ― Il ricorso va dichiarato inamm i ssibile , in quanto l’istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. non è stata proposta da «difensore munito di nuova procura speciale».

Sez. I–RG 18914/2022 camera di consiglio21.2.2024 3. ─Le spese processuali seguono la soccombenza. 4. ─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass.

Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.

Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della parte controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di €4.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Talistatuizioni va nno adottat e nei confronti della parte e non del suo difensore. Infatti costui, pur senza nuova procura, ha posto in essereun atto riconducibile comunque all'ambito del giudizio per cui era stato nominato dalla parte ricorrente (così, con riguardo alla pronuncia di cui al quarto comma del cit. art. 96, Cass. 15 novembre 2023, n. 31839).

P.Q.M.

Sez. I–RG 18914/2022 camera di consiglio21.2.2024 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 4 .000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica