Italian court dismisses appeal on expulsion order, remands case for proper notification to the Prefecture.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Mustafa Ghulam's appeal against a peace judge's rejection of his opposition to an expulsion decree. Ghulam argued for procedural errors, while the Ministry of the Interior and the Prefecture contended that the Ministry lacks standing to oppose the expulsion order. The court ruled that the Ministry is not the proper opposing party, requiring the case to be remanded for correct notification to the Prefecture.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma VIII T.U. 286/98; Art. 18 d. Lgs. 150/2011: The Ministry of the Interior lacks substantive standing to oppose an expulsion order; only the Prefecture who issued the measure is the legitimate opposing party in both opposition and cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3307/2023 R.G. proposto da : MUSTAFA GHULAM, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA GIUSEPPE CAMPAGNA N. 18, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO SILVANA che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- Contro Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di COSENZA n. 3655/2022depositata il 29/12/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.-Con ordinanza depositata il 29/12/2022, il Giudice di pace di Cosenza ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d. Lgs. 150/2011 da Mustafa Ghulam, cittadino del Pakistan, avverso il decreto emesso il 27 luglio 2022, con cui il Prefetto di Cosenza aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Avverso la predetta ordinanza Mustafa Ghulam ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro mezzi, illustrati con memoria; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cosenza hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
Éstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi dell’art.13 bis, comma 2, del d.lgs. n.286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015; Cass. n. 825 del 19/01/2010). Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che la notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno e alla Prefettura presso l’Avvocatura Generale dello Stato, pur essendo stata eseguita, non risulta decisiva perché il Ministero non è legittimato sostanziale nel procedimento di cui all’art.13 del d.lgs. n.286/1998.
Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio.
P.Q.M.
- Rinvia a Nuovo Ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria. -Manda alla Cancelle