Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Rondel Pesca, challenged a lower court decision against the Municipality of Aci Castello, while the opposing party argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 2° co., c.p.c.; Art. 391, 2° co., c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition of the case within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6283- 20 21 R.G. proposto da: RONDEL PESCA di Di Bella Salvatore C. s.a.s. –c.f. 03362580874– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce a l ricorso dall’avvocato Milena Pafumi e dall’avvocato Ivan Randazzo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bisagno , n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor Guerino Fares. RICORRENTE contro COMUNE di Aci Castello – c.f. 00 162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato Giovanna Miano dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via dei Gracchi , n. 1 8 7, presso l o studio dell’avvocato Marcello Magnano di San Lio.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1262/2020della Corte d’Appello di Catania;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,l’8 ap