Italian court quashes expulsion order due to lack of specific reasoning regarding 'gjakmarrje' fear.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation quashed a lower court's rejection of an opposition to an expulsion order against an Albanian citizen. The applicant argued that the lower judge failed to specifically address the fear of 'gjakmarrje' (blood feud) under Albanian law, providing only a generic formula instead of concrete reasoning. The court ruled that this lack of specific motivation constituted a violation of the law and ordered the case to be remanded to a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. n. 286/1998; The expulsion order must contain specific reasoning regarding the applicant's personal situation and the risk of persecution, and a generic formula devoid of factual references constitutes a violation of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14461/2023 R.G. proposto da : ELEZI ELSAMET, elettivamente domiciliato in CUNEO CORSO NIZZA N. 16, presso lo studio dell’avvocato DOTTORE NICOLA che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro PREFETTURA DI CUNEO, QUESTURA DI CUNEO -intimati- Avversol’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di CUNEO n. 83/2022 depositata il22/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.-Con ordinanza depositata il 22/12/2022, il Giudice di pace di Cuneo ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. n.150/2011 da Elezi Elsamet, cittadino dell’Albania, avverso il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Cuneo in data 20/9/2022 prot. n. 054/2022-rl/esp. nei confronti del ricorrente medesimo.
Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, corroborati da memoria; il Prefetto ed il Questore di Cuneo sono rimasti intimati. Éstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e mancata applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (TUI) e il vizio di motivazione apparente, deducendo l’omessa valutazione della situazione personale del ricorrente e del pericolo a cui sarebbe esposto in caso di rientro in Albania, a causa del fenomeno del "gjakmarrje", o vendetta di sangue, derivante dall'applicazione della legge del Kanun. 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione e mancata applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e il vizio di motivazione apparente in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione complementare di cui all'art.19 TUI, con omessa indagine della situazione di radicamento e integrazione del ricorrente in Italia. 3.-Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo.
Nella specie l'opponente aveva manifestato specificatamente il timore di essere esposto al pericolo di una "vendetta di sangue" derivante dall'applicazione dell'antica legge del Kanun nel territorio albanese. A fronte di tale precisa deduzione, il Giudice di Pace si è limitato a fornire una motivazione apparente, vizio che ricorre quando essa sia fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. n.11280/2018, riferita ad un caso identico). 4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Cuneo, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
- Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Cuneo, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sull