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Ordinanza — n. 9610/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion decree suspension pending international protection application filed after expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's rejection of an opposition to an expulsion decree. The appellant, a Senegalese citizen, argued that the peace judge failed to suspend the expulsion proceedings after he submitted a request for international protection following the expulsion order. The court ruled that when such a request is filed post-expulsion, the decree remains valid but its effectiveness is suspended until the protection application is decided. Consequently, the lower court's failure to suspend the decree was deemed a violation of law, leading to the cassation of the original order and remittal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 lett. a d.lgs. 286/1998; Art. 7 d.lgs. 25/2008: If a foreigner files an international protection application after an expulsion decree is adopted, the decree does not become invalid but its effectiveness is suspended, preventing the peace judge from annulling it and requiring suspension of proceedings instead.

Parole chiave

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expulsion decree suspension international protection application post-expulsion filing effectiveness suspended peace judge annulment immigration law violation remittal of case divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 lett. a del d.lgs. n. 286/1998
RILEVATO CHE: Con ordinanza depositata il 24/5/2023, il Giudice di pace di Como ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U.
Art. 7 del d.lgs. n. 25/2008
Art. 13 comma VIII T.U. 286/98
RILEVATO CHE: Con ordinanza depositata il 24/5/2023, il Giudice di pace di Como ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art.
Art. 18 d.lgs. 150/2011
286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 da DIAKHOUMPA CHEIKH, cittadino del Senegal, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett.
art. 18 d.lgs. 150/2011
286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 da DIAKHOUMPA CHEIKH, cittadino del Senegal, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5437/2020
Cass. n. 32137/2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12903/2023 R.G. proposto da : DIAKHOUMPA CHEIKH, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FONTANA 3, presso lo studio dell’avvocato MARCIANO GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO dell’ INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA di RIMIINI in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l ’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonchè contro PREFETTURA DI COMO, in persona del Prefetto p.t. -intimato- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di COMO n. 685/2023 depositata il24/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: Con ordinanza depositata il 24/5/2023, il Giudice di pace di Como ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 da DIAKHOUMPA CHEIKH, cittadino del Senegal, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del d.lgs. n.286/1998 il 2 febbraio 2023, con cui il Prefetto di Como aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Il cittadino straniero propone ricorso per cassazione con un mezzo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso. CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 13 del d.l. n.286/98 e dell’art.7 del d.lgs. n.25/2008. Il ricorrente deduce di avere presentato la domanda di protezione internazionale a causa delle sue condizioni di salute, successivamente alla notifica del decreto di espulsione, e si duole che il Giudice di pace non abbia sospeso il procedimento in attesa dell’esito. Il motivo è fondato e va accolto. In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (Cass.n. 5437/2020;

Cass. n. 32137/2022). Nella specie, il Giudice di pace, sebbene abbia dato atto che dopo la adozione del decreto di espulsione del 2/2/2023, il richiedente aveva, in data 17/2/2023, presentato domanda di protezione internazionale, ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, senza sospenderne l’efficacia. 3.- In conclusione, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso; - Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sul