Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9605/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove decisive document was produced in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to prove a decisive document was produced in the lower court. The applicant argued that a specific document regarding special protection was submitted via PEC but not formally recorded in the court's minutes. The court ruled that such omissions are not reviewable in cassation unless the applicant proves the document was actually presented to the judge, which was not established here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 13 comma VIII T.U. 286/98: A claim that a decisive document was omitted from the lower court's consideration is inadmissible in cassation unless the applicant proves the document was actually produced in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
omesso esame documento ricorso per cassazione produzione in giudizio omissione di fatto inammissibilità ricorso protezione speciale verbale udienza domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma VIII T.U. 286/98
RILEVATO CHE: Con ordinanza depositata l’11/1/2023, il Giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art.
Art. 18 D.Lgvo 150/2011
Art. 13 comma 2 lett. a dlgs n.286/1998
RILEVATO CHE: Con ordinanza depositata l’11/1/2023, il Giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
RILEVATO CHE: Con ordinanza depositata l’11/1/2023, il Giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 15043/2018
4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass.n. 15043/2018; Cass.n.
Cass.n. 12904/2007
15043/2018; Cass.n. 12904/2007).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3469/2023 R.G. proposto da : OSAYOMWANBOR FAITH, elettivamente domiciliato in Perugia Via Enrico Toti, presso lo studio dell’avvocato GRILLO CARMELA che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di PERUGIA n. 1042/2022depositata il 11/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE: Con ordinanza depositata l’11/1/2023, il Giudice di pace di Perugia ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 D. Lgvo 150/2011 da Osayomwanbor Faith, cittadino della Nigeria, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del dlgs n.286/1998, con cui il Prefetto di Perugia aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Perugia e la Questura sono rimasti intimati.

Éstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Giudice di pace nel provvedimento impugnato, dal verbale di udienza del 26 ottobre 2022 risultava che egli aveva depositato la copia della documentazione comprovante la tempestiva richiesta di protezione speciale inviata via PEC alla Questura di Perugia, e deduce l'omesso esame di tale documento. Il motivo è inammissibile. Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso.

Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass.n. 15043/2018; Cass.n. 12904/2007). Per mera completezza, va osservato che non risultanemmeno depositato al PCT il verbale del 26/10/2022, dal cui esame, a dire del ricorrente, si sarebbe potuto apprezzare la fondatezza della doglianza, ma solo la copia della PEC, senza alcuna attestazione del deposito tempestivamente eseguito presso l’ufficio del Giudice di pace del documento stesso. 3.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1