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Ordinanza — n. 9604/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses special protection residence permit appeal due to lack of family ties and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9604/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's challenge to the lower court's refusal of a special residence permit. The applicant argued that the Florence Tribunal failed to analyze family integration and logical reasoning regarding his stay. The court ruled that the lower court correctly assessed the applicant's recent arrival, lack of family ties, and social integration, and that the appeal improperly sought a re-evaluation of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1.1, D.Lgs 286/1998; Art. 702 ter and 19 ter n. cron. 4080/2023: An appeal against a special residence permit decision is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the merits without presenting new decisive facts, as the lower court's assessment of family integration and social ties is binding.

Parole chiave

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special residence permit family integration inadmissible appeal merit re-evaluation social ties assessment protection international Cassazione ruling asilo per cittadini afghani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19, comma 1.1, D.Lgs 286/1998
In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
d.l. n. 130 del 2020
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l.
l. n. 173 del 2020
Art. 702 ter and 19 ter n. cron. 4080/2023
Con l’ordinanza ex art. 702 ter e 19 ter n.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18455/2022
Cass. n. 36789/2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15619/2023 R.G. proposto da : AGARD FARID, elettivamente domiciliato in BOLOGNA PIAZZA SAN MARTINO, presso lo studio dell’avvocato USELLI PIER FRANCESCO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 4080/2023 depositata il29/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Con ricorso depositato il 26.2.2023 AGARD FARID ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Grosseto del 12/09/2022, notificato in data 27/01/2023, con cui è stata respinta l’istanza presentata alla Questura di Grosseto dal ricorrente, in data 21/06/2022, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art.19,comma 1.2, D.Lgs 286/1998.

Con l’ordinanza ex art. 702 ter e 19 ter n. cron. 4080/2023 emessa in data 29.06.2023, e notificata nella medesima data, nell’ambito del procedimento n. 3079/2023, il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso. CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittorio esame di fatti decisivi per il giudizio in punto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione dell’esistenza di vincoli familiari in Italia. A parere del ricorrente, il Tribunale non avrebbe formulato un percorso logico argomentativo nel rigettare nuovamente la richiesta e non avrebbe analizzato la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la necessità di tutelare la vita privata e familiare del ricorrente. 3.-Il ricorso è inammissibile.

In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022;

Cass. n. 36789/2022). Nel caso concreto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha accertato che il ricorrente è in Italia da poco tempo (2021), è stato ospitato dal fratello, con il quale non ha consuetudine di vita, né progettualità di sorta, ha lavorato sporadicamente ed ha motivatamente respinto l’impugnativa. Inoltre, il ricorso tende, inammissibilmente, anche ad una rivalutazione del merito, senza che sia stato indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame. 4.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del