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Ordinanza — n. 9602/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9602/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9602/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ricorso ex art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 del 17.03.2020, MIRI ORNELA impugnò il Decreto del 06.02.2020 con cui il Questore di Venezia aveva rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per convivenza assieme al fratello cittadino italiano, Miri Leonat (residente a Spinea-VE, via Gioberti 30), con relativo ordine di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica. Il Tribunale di Venezia in data 13.10.2021 accolse il ricorso ed annullò il Decreto emesso dal Questore di Venezia, affermando che non erano stati adeguatamente ponderati la specifica situazione familiare della ricorrente ed il suo radicato inserimento nel contesto socio-economico locale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9602/2024 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE: 2.-Il ricorso è infondato. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è stato denegato, in data 6/2/2020, per non avere la richiedente dimostrato la convivenza con il proprio fratello. Al riguardo, si è affermato che i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett.

Parole chiave

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espulsione di familiari ricongiungimento familiare differito comunione familiare effettiva partenza del coniuge vita separata diritti dello stato di famiglia
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12849/2023 R.G. proposto da : MIRI ORNELA, elettivamente domiciliato inTREVISO VIALE DELLA REPUBBLICA, 193/B DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI GUIDO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e Questura di Venezia, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende ex lege. -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 767/2023depositata il 04/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE:

1. Con ricorso ex art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 del 17.03.2020, MIRI ORNELA impugnò il Decreto del 06.02.2020 con cui il Questore di Venezia aveva rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per convivenza assieme al fratello cittadino italiano, Miri Leonat (residente a Spinea-VE, via Gioberti 30), con relativo ordine di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica. Il Tribunale di Venezia in data 13.10.2021 accolse il ricorso ed annullò il Decreto emesso dal Questore di Venezia, affermando che non erano stati adeguatamente ponderati la specifica situazione familiare della ricorrente ed il suo radicato inserimento nel contesto socio-economico locale.

La Corte di appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione e riformato integralmente la prima decisione, ravvisando l’erronea applicazione delle norme sul ricongiungimento familiare in relazione alla concreta situazione personale della richiedente, come accertata in corso di causa. Avverso la predetta ordinanza la cittadina stranieraha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il Ministero dell'Interno e la Questura di Venezia hanno depositato mero atto di costituzione. É stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE: 2.-Il ricorso è infondato. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è stato denegato, in data 6/2/2020, per non avere la richiedente dimostrato la convivenza con il proprio fratello. Al riguardo, si è affermato che i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett.

c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999 (Cass. 28201/2021). Deve trattarsi, dunque, di circostanze documentate, dalle quali si possa desumere una convivenza effettiva tra fratelli.

Invero, la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 7427/2020).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato, non solo la mancanza di un progetto di vita in comune, ma anche l’assenza di qualsiasi prova ‒ anche presuntiva ‒ circa la convivenza tra due fratelli, con accertamento in fatto ‒ adeguatamente motivato ‒ non rivedibile in questa sede. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ric