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Ordinanza — n. 9598/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses detention extension due to lack of specific statutory reasoning in the administrative order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9598/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the detention extension order issued by the Peace Judge of Melfi against a Senegalese citizen. The court found the administrative order procedurally flawed because it relied on a generic form containing only a checkmark for validation rather than the specific statutory reasoning required by law. Consequently, the extension was declared void as the mandatory time limit for such measures had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 111, sesto comma, Cost.; Art. 13 e 14, comma 5, Testo Unico Immigrazione: Administrative orders extending foreigner detention require specific statutory reasoning; a generic form with a mere checkmark fails to satisfy the mandatory motivation requirement, rendering the extension void.

Parole chiave

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detention extension lack of motivation foreigner detention administrative order procedural defect cassation without remittal immigration law proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 111, sesto comma, Cost.
Art. 13 e 14, comma 5, Testo Unico Immigrazione
d.lgs. n. 286/1998, art. 14
Il modulo stampato, compilato per assolvere all’onere motivazionale, nel caso di specie, risulta assolutamente generico e contiene solo una crocetta per indicare la convalida e la dizione, meramente astratta, della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 d.lgs.
art. 14 d.lgs. n. 286/1998
Il modulo stampato, compilato per assolvere all’onere motivazionale, nel caso di specie, risulta assolutamente generico e contiene solo una crocetta per indicare la convalida e la dizione, meramente astratta, della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8561/2021
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023
Cass. Sez. U. n. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16544/2023 R.G. proposto da : DIALLO ALASSANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI POTENZA - UFFICIO IMMIGRAZIONE -intimati- Avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di MELFI n. 603/2023 depositata il21/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il Giudice di pace di Melfi, con decreto in data 21/6/2023, su richiesta della Questura di Potenza, ha prorogato il trattenimento di Diallo Alassane, cittadino del Senegal, presso il Centro di permanenza di Palazzo San Gervasio per ulteriori trenta giorni, al fine del rilascio del lasciapassare da parte delle Autorità consolari prepedeutico al rimpatrio.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato. Le Amministrazioni sono rimaste intimate. È stata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo si deduce l’o messa motivazione e/o la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata perché resa in violazione e/o errata applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 111, sesto comma, Cost. e 13 e 14, comma 5, del Testo Unico Immigrazione. Il motivo è fondato e va accolto. Nel caso in esame si verte sulla proroga del trattenimento (e non già sulla convalida dello stesso).

Il modulo stampato, compilato per assolvere all’onere motivazionale, nel caso di specie, risulta assolutamente generico e contiene solo una crocetta per indicare la convalida e la dizione, meramente astratta, della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998. 3.- Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace di Melfi qui impugnato, decidendo nel merito , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga del trattenimento doveva essere disposta.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Melfi.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso e cassa sen