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Ordinanza — n. 9597/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal by recognizing oral protection request via PEC as valid intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9597/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against a Peace Judge's dismissal of an expulsion opposition. The appellant argued that submitting a protection request via PEC constituted a valid oral manifestation of intent under the law, despite the lack of formal police submission. The court ruled that the Peace Judge erred by conflating the act of manifesting intent with the administrative formalization of the request, holding that the individual's will to seek protection was sufficient to suspend the expulsion order.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 142/2015; Art. 13 comma 2 lett. a) d.lgs. 286/1998: The expression of the will to request international protection, even if communicated electronically without subsequent formal submission, constitutes a valid request that suspends expulsion measures pending the procedure's conclusion.

Parole chiave

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international protection request electronic communication PEC oral manifestation of intent suspension of expulsion peace judge error clandestine status administrative formalization espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 142/2015
14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
Art. 13 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 286 del 1998
In tal senso, questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.
Art. 3 del d.P.R. n.21/2015
La causa perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto per la rituale comunicazione degli avvisi alle parti, nel termine previsto dall'art. 380-bis.1 cod.
Art. 26 del d.lgs. n.25/2008
Art. 14 comma 5 ter del d.lgs. 286/1998
a) del d.lgs. 142/2015, è «richiedente protezione internazionale» […] lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale […] ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione».

Giurisprudenza citata

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Cass.n.21910/2020
Cass.n.20070/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11473/2022 R.G. proposto da : ABOUBAKR MOHAMED ELSAYED ABDELFATTAH, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA SEGGIO DEL POPOLO, 22, presso lo studio dell’avvocato DI MONDA RAFFAELE che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Milano, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex lege. -resistenti- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di MILANO n. 1185/2022depositat a i l 16/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Con ordinanza del 16 marzo 2022, il Giudice di pace di Milano ha rigettato le opposizioni proposte da Mohamed Elsayed Abdelfattah Aboubakr, cittadino dell'Egitto, avverso i decreti emessi il 14 dicembre 2021 ed il 17 gennaio 2022, con cui il Prefetto di Milano aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale, ai sensi rispettivamente del comma secondo, lett. a), e del comma 5-ter dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Avverso la predetta ordinanza Aboubakr ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo; il Ministero dell'Interno, la Questura di Milano e la Prefettura di Milano hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. La causa perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto per la rituale comunicazione degli avvisi alle parti, nel termine previsto dall'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Éstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione dell’art.26 del d.lgs. n.25/2008 e dell’art.3 del d.P.R. n.21/2015, in ordine alla statuizione di rigetto pronunciata dal Giudice di pace Lo straniero rammenta di avere denunciato dinanzi al Giudice di pace la nullità e/o l’inefficacia dell’espulsione, riferendo di avere dedotto l’avvenuta presentazione in data 12 gennaio 2022 della domanda di protezione internazionale a mezzo PEC e di essere, pertanto, inespellibile, anche ove la richiesta dovesse considerarsi “reiterata” e “strumentale o inaccoglibile”; deduce di avere rappresentato che gli atti espulsivi non solo andavano sospesi, ma anche definitivamente annullati, stante la pendenza della procedura volta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.

Si duole che il Giudice di pace abbia ritenuto che la domanda di protezione internazionale poteva essere presentata unicamente con sottoscrizione agli organi di Polizia della relativa modulistica. Deduce che ciò viola l’art.3 del d.P.R. n.21/2015 secondo il quale “la volontà di chiedere la protezione internazionale … può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale” e rammenta che, nel presente caso, era stata inviata una PEC. Rappresenta la necessità di distinguere la presentazione della domanda dalla sua registrazione e/o formalizzazione, anche alla luce dell’art.26 del d.lgs. n.25/2008. 3.-Il ricorso è fondato e va accolto.

Lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 12 gennaio 2022, a mezzo PEC, dopo la notifica del primo decreto di espulsione, in data 14 dicembre 2021. Successivamente veniva emesso, in data 17 gennaio 2022, nuovo decreto di espulsione ex art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998, per violazione dell’ordine di allontanamento. Il Giudice di pace rilevava che ‒ dopo avere manifestato, con la PEC del 12 gennaio 2022, la volontà di chiedere la protezione internazionale ‒ lo straniero, recatosi presso la questura, in data 17 gennaio 2022, non aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale.

La decisione è errata: secondo l’art. 2, comma 1, lett.

a) del d.lgs. 142/2015, è «richiedente protezione internazionale» […] lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale […] ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione». In tal senso, questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura.

Quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass.n.21910/2020). Il Questore deve registrare la domanda nel termine perentorio di sei giorni lavorativi (Cass. n.20070/2023). Il Giudice di pace non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione al decreto di espulsione, ma sospendere l’efficacia del provvedimento fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. 5.- In conclusione, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso; - Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato,