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Ordinanza — n. 9550/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses trademark opposition appeal for violating facts review limits and misapplying notoriety principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9550/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the trademark opposition appeal inadmissible, rejecting Enterprise Holdings Inc.'s challenge to the Italian Patent Office's decision against Ecoprogram s.p.a. The court held that the lower tribunal correctly assessed that the contested 'e' symbol lacked autonomous commercial value and did not benefit from enhanced distinctiveness due to its limited use. Consequently, the appeal failed because it improperly attempted to re-evaluate factual evidence regarding the trademark's notoriety in the UK and Italy, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation cannot re-examine factual findings by the court of first instance and must declare appeals inadmissible when they seek to contradict coherent factual assessments or misapply EU notoriety principles to national trademark registration contexts.

Parole chiave

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trademark opposition appeal cassation inadmissibility factual review limits notoriety principle application distinctiveness assessment confusion risk analysis Italian Patent Office carattere distintivo marchio denominativo

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Dir. 2008/95/CE, Art. 4.3
Né appare concludente l’evocazione del principio, espresso dalla giurisprudenza unionale, sulla tutelaex art. 4 .
l. n. 228 del 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito
art. 115 c.p
derivante da lla violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
I–RG 7645/2023 camera di consiglio 23.2.2024 inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2 agosto 2016, n. 16056
Cass. 22 novembre 2023, n. 32505
Cass. 7 aprile 2017, n. 9097
Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).
Corte giust. UE 3 settembre 2015, Iron Smith kft, C-125/14
Cass. 3 luglio 2020, n. 13735
Sotto tal i profil i la censura non presenta aderenza alla sentenza impugnata e tanto destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass.
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910 3.― Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7645 R.G.anno 2023 proposto da: Enterprise Holdings Inc., rappresentata e difes a dagli av vocati Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti,Fulvio Mellucci e Andrea Giussani; ricorrente contro Ecoprogram s.p.a., rappresentata e difes a dagli avvocati Luigino Goglia e Giulietta Sada, domiciliatapresso l’avvocatoAlessio Costantini; controricorrente nonché contro Ministero delle imprese e del made in Italy - Ufficio italiano brevetti e marchi; intimato Sez. I–RG 7645/2023 camera di consiglio 23.2.2024 avverso la sentenza n. 2/2023 depositat a il 6 febbraio 2023 del la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― L’ Ufficio italiano brevetti e marchi ha respinto l’opposizione proposta da Enterprise Holdings Inc. contro la registrazionedel marchio denominativo e figurativo di cui alla domanda n. 302016000112269 depositata da Ecoprogram s.p.a. per i servizi delle classi 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44 e 45. 2. ― Enterprise ha proposto ricorso che la Commissione dei ricorsi ha disattesocon sentenza del 6 febbraio 2023. La Commissione ha condiviso, in sintesi, l’accertamento dell’esaminatore; come ricordato nella sentenza impugnata, questi aveva ritenuto che le prove documentali dirette a comprovare l’ uso estensivo della notorietà dei marchi di Enterprise « riguardavano essenzialmente l'uso del segno denominativo Enterprise e non il simbolo di cui si discute in questa sede, costituito unicamente da una ‘e’ stilizzata in carattere minuscolo attraversata da una linea orizzontale corrente su sfondo verde o in negativo».

Secondo la Commissione, la suddetta lettera alfabetica non assumeva autonoma valenza nella circolazione commerciale, accompagnandosi, per lo più, al te rmine «Enterprise», o ad altre espressioni verbali . Correttamente, pertanto , ad avviso del Giudice del merito, l’esaminatore aveva escluso nel la lettera «e» « un connotato rafforzato proprio del segno che gode di reputazione»:esso presentava «il carattere intrinsecamente distintivo di grado normale, con ogni conseguenza sulla più limitata estensione di Sez. I–RG 7645/2023 camera di consiglio 23.2.2024 tutela».

La Commissioneha inoltre evidenziato che, mentre la capacità distintiva dei marchi registrati dalla ricorrenterisiedeva nella particolare configurazione grafica della lettera«e», il nucleo individualizzante del segno di Ecoprogram era rappresentato da una « separata scritta su doppia riga di derivazione patronimica»: onde il confronto tra i due segni dava conto di una ragionevole diversità, tale da impedire rischi confusori per la clientela. 3. ― Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione, con un solo motivo, Enterprise Holdings Inc.; resiste con controricorso Ecoprograms.p.a..

La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La ricorrente denuncia per cassazione la violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d) , c.p.i. derivante da lla violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova. Il motivoruota, anzitutto, intorno ad alcuni documenti comprovanti l’uso del segno, i quali smentirebbero l’affermazione della Commissione circa l’abbinamento della lettera «e» con altre parole.Il mezzo si fonda, inoltre sull’assunto per cui « risulta inequivocabilmente dagli atti di causa la notorietà del segno presso altro Stato membro dell’Unione, sicché in violazione di legge l’impugnata sentenza nega la tutela spettante almarchio notorio di cui è provata la conoscenza e l’associazione al titolare in una partenon irrilevante della platea nazionale dei consumatori». 2.

― Il motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c.: ma in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione di tale norma occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della stessa, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è Sez. I–RG 7645/2023 camera di consiglio 23.2.2024 inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016). D’altro canto, la stessa società istante evoca una giurisprudenzadi questa Corte (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3796 , richiamata da Cass. 7 febbraio 2023, n. 3647) che valorizza l’ipotesi dell’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisito e non valutata, che metta in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice del merito. Tuttavia, e indipendentemente da ogni ulteriore rilievo, un tale richiamo non si attaglia alla fattispecie, posto che in questa sede non viene in gioco una informazione probatoria non esaminata, ma un apprezzamento globale dei documenti prodotti, che la Commissione ha effettuato e che la ricorrente mostra di non condividere.

E’ sintomatico, al riguardo, che il Giudice del merito osservi che il segno «e» solo «raramente si trova isolato nel contraddistinguere i servizi rivendicati»: rilievo ―questo ― perfettamente compatibile con l’affermata esistenza di scritti, prodotti in giudizio, rappresentativi di quanto dedotto dalla ricorrente stessa(e cioè di documenti in cui la lettera «e» non risulterebbe accompagnata da altri segni verbali o figurativi).Dopodiché, occorre rammentare che l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte:

Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056); infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito Sez. I–RG 7645/2023 camera di consiglio 23.2.2024 della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(Cass. 22 novembre 2023, n. 32505 ;

Cass. 7 aprile 2017, n. 9097). Né appare concludente l’evocazione del principio, espresso dalla giurisprudenza unionale, sulla tutelaex art. 4 . 3 della dir . 2008/95 /CE del marchio comunitario che abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore oggettodell’opposizione: tutelaoperante laddove risulti che una parte non irrilevante dal punto di vista commerciale di detto pubblico conosce il suddetto marchio e stabilisce un nesso tra questo e il marchio nazionale posteriore(Corte giust.

UE 3 settembre 2015, Iron Smith kft , C - 125/14 ). L’istante asserisce, in sostanza, che, alla stregua di tale principio, non possa negarsi rilevanza, neppure implicitamente, alla notorietà e comunque alrafforzamento del proprio marchio nel Regno Unito , oltre che alla conoscenza di esso da parte di una porzione non irrilevante dei consumatori italiani. Tuttavia, l a se n tenza impugnata anzitutto non contiene alcun enunciato che contraddica quanto affermato dalla Corte di giustizia. Inoltre,l’accertamento di un uso del segno «e» associato ad altri elementi distintivi non è stato circoscritto dalla Commissione alle modalità di impiego del marchio in Italia, come pare supporre la ricorrente.

Sotto tal i profil i la censura non presenta aderenza alla sentenza impugnata e tanto destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910 3.― Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Sez. I–RG 7645/2023 camera di consiglio 23.2.2024

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito