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Ordinanza Interlocutoria — n. 9506/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands patent infringement case to public hearing due to EPO revocation of patents pending appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9506/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remanded the case to a new public hearing. Cama 1 s.p.a. sued Gima and IMA for patent infringement regarding packaging machines, while the defendants argued the patents were invalid. The court ordered a new trial because the European Patent Office had revoked the key patents while the appeal was pending, changing the legal nature of the intellectual property rights involved.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 68 EPC: When a patent under review is revoked by the EPO during litigation, the court must remand the case to public hearing to assess the impact of the change in the title's legal status.

Parole chiave

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patent infringement EPO revocation remand to public hearing utility model conversion procedural remand revoca del brevetto contraffazione di merci brevetto unitario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
─ Nellerispettive memorie ex art. 380-bis.1le parti hanno dato atto che i brevetti europei EP ’612 e EP ’151 sono stati revocati dal Board of Appeal dell’EPO nella pendenza del presente giudizio di legittimità e che il secondo è stato convertito in modello di utilità.
Art. 68 EPC
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28030 R.G. anno 2020 proposto da: I.M.A. –Indu stria Macchine Automatiche s.p.a. , rappresentat a e difesadall’avvocato Mario Franzosi, dall’avvocato Federica Santonocito e dall’avvocato Bruno Nicola Sassani, domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro Cama 11 s .p.a. , rappresentat a e difes a dall’avvocato Cesare Galli, dall’avvocato Mariangela Bogni, dall’avvocato Pietro I la rdi e dall’avvocato Vieri Paoletti, domiciliata presso gli ultimi due; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1094/2020 depositat a il 14 maggio 2020 del la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. Sez. I–RG 28030/2020 camera di consiglio 23.2.2024 LA CORTE OSSERVA1. ― Cama 1 s.p.a. è titolare dei seguenti bre v etti di invenzione: EP2287076B1(EP ‘076), EP 2497612 B1 (EP ‘612) ed EP 250015 151 A1 (EP ‘151),tutti afferent i ad una macchina astucciatrice . Gima s.p.a. ha venduto a Mother Parkers Tea e Coffee Inc. cinque linee di imballaggio che comprendevano anche la macchina astucciatrice, incorporante, secondo quanto sostenuto da Cama 1, anche i trovati di cui ai brevetti sopra menzionati. 2.

― D opo un procedimento di descrizione introdotto da Cama 1, Gima e I.M.A. s.p.a.hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la titolare dei brevetti, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei titolidi proprietà industriale in questione , di accertare che la macchina astucciatrice oggetto di vendita non interferiva con l'ambito di protezione delle suddette privative e di condannare la convenuta a risarcire i danni che avevano subito a causa dell'iniziativa cautelare di Cama 1. Con successivo atto di citazione Cama 1, a sua volta, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, Gima s.p.a.e IMA s.p.a., oltre che IMA Industries s.r.l., chiedendo di accertare la contraffazione delle privative di cui è causa e gli atti di concorrenza slealeposti in essere in proprio danno, con pronuncia, a carico delle convenute, di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno.

Le due cause , in cui si sono costi t uite le parti convenute in giudizio, sono state riunite . Dopo l’esperimento di una consulenz a tecnica brevettuale, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza non definitiva con cui: ha accertato la validità dell a porzione italiana del brevetto EP ’76,la nullità parziale (relativamente al le rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, e 15)della porzione italiana del brevetto EP ‘612 e la validità della porzione italiana del brevetto EP ‘151; ha accertato la contraffazione posta in essere con riguardo ad alcune rivendicazioni di EP ‘612 e di EP ‘151; ha disposto l’inibitoria della prosecuzione e della Sez.

I–RG 28030/2020 camera di consiglio 23.2.2024 reiterazione della produzione , commercializzazione , importazione , esportazionee pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, e vendita della macchina della società Gima ritenuta in contraffazionee di ogni altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che implementasse le caratteristiche delle rivendicazioni contraffatte , disponendo, al riguardo, una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nella cessazione delle vietate condotte; ha respinto le altre domande..

A seguito di consulenza contabile, lo stesso Tribunale ha pronunciato, poi, sentenza definitiva con cui ha condannato Gima e I.M.A. al risarcimento del danno: dannoliquidato in euro 231.652,00, oltre rivalutazione e interessi. 3. ― Nei confronti delle due sentenze h anno proposto appello sia Cama 1 che le società Gima e I.M.A.. Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di appello di Milano ha riformato, per quanto qui rileva, il capo della sentenza definitiva relativo alla liquidazione del danno; ha ritenuto che sul punto dovesse trovare applicazione non già il criterio della giusta ro y alty , ma quello della retroversione dell’utile, e ha condannato Gima e I.M.A., in solido, al pagamento della somma di euro 1.107.196, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di Cama1. 4.

― Avverso quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione, con sei motivi, I.M.A.. Cama 1 resiste conun controricorso in cui è svolto un ricorso incidentale basato su cinque motivi.Sono state depositate memorie. 5. ─ Nellerispettive memorie ex art. 380-bis.1le parti hanno dato atto che i brevetti europei EP ’612 e EP ’151 sono stati revocati dal Board of Appeal dell’EPO nella pendenza del presente giudizio di legittimità e che il secondo è stato convertito in modello di utilità. Reputa il Collegio che a fronte di tale nuova situazionesi imponga di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, onde trattarlo in pubblica udienza:

Sez. I–RG 28030/2020 camera di consiglio 23.2.2024 ciò in considerazione della novità della questione di diritto vertente sul rilievo che può assumerein sede di legittimità l’interven uto mutamento di uno dei titoli di proprietà industriale di cui si dibatte(che non è più il brevetto di invenzione azionato avanti al Giudice di merito , ma il modello di utilitàattualmente in essere). Il rinvio si giustificaanche in vista della pronuncia sulla Request for petition for reviewdi cui, a mente di quanto dedotto nelle memorie, è stato investito l’Enlarged Board od Appeal dell’EPO : e ciò avendo riguardo agli effettiderivanti della definitiva statuizione circa la validità o nullità di EP ‘612, posto che, come è noto, a norma dell’art. 68 della Convenzione sul brevetto europeo, in caso di revoca della privativa, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall’inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia trattata in pubblica udienza. Così dec