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Ordinanza — n. 9426/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows Fibe's appeal against PCM, ruling administrative reporting requirements do not bar civil debt claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9426/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed Fibe Spa's first ground regarding prior case law but allowed its second ground, quashing the lower court's judgment. The court found that the Public Administration's requirement for detailed accounting reports did not constitute a preclusive administrative barrier to a civil debt claim. Consequently, the lower court erred by failing to evaluate documentary evidence of expenses and costs incurred by Fibe during the waste management emergency service.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 7, d.l. n. 245/2005; Art. 8, comma 2, O.P.C.M. n. 3479/2005: Administrative reporting obligations do not preclude the exercise of ordinary civil procedural tools to assert a credit claim against the public administration.

Parole chiave

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public administration debt administrative reporting requirements civil debt claim waste management emergency preclusive administrative barrier opposizione al precetto esecutivo domanda d'esecuzione fedecommesso

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 7, d.l. n. 245/2005
Il suo gravame veniva rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 23.5.2019, la quale osservava che la Fibe aveva diritto al rimborso di quanto versato e «tuttavia i pagamenti potevano essere effettuati alle condizioni previste dall’art. 1 della O.PCM n.
Art. 8, comma 2, O.P.C.M. n. 3479/2005
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
artt. 2909 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE La Fibe deduce, con il primo motivo, violazione del giudicato inter partes e degli artt. 2909 c.c.
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 11605/2020
Corte d'appello di Napoli, n. 4076/2015
Corte d'appello di Napoli, n. 2823/2019
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.460/2020 R.G. proposto da : FIBE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G. D’AREZZO 18, presso lo studio dell’avvocato MAGRI’ ENNIO (MGRNNE33A28F839T) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE VITO PISCICELLI ALESSANDRO (DVTLSN62A22F839V) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA (U.T.A.) EX OPCM 3922/11, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 2823/2019depositata il 23/05/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Fibe spa, affidataria del servizio predisposto per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla General Service Management s.r.l.(GSM s.r.l. ) per la remunerazione delle prestazioni svolte in suo favore nel periodo dal 1.1.2008 al 30.6.2008, nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti nel periodo dell’emergenza in Campania, e chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), chiamata in causa, al pagamento diretto a favore della GSM o a essere tenuta indenne da ogni esborso.

Il tribunale rigettava l’opposizione della Fibe. Il suo gravame veniva rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 23.5.2019, la quale osservava che la Fibe aveva diritto al rimborso di quanto versato e «tuttavia i pagamenti potevano essere effettuati alle condizioni previste dall’art. 1 della O.PCM n. 3479/2005 e cioè “previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte degli affidatari del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all’art. 1, comma 7, decreto legge 30 novembre 2005, n. 245”».

Tanto premesso, la Corte concludeva, «non essendo stata svolta alcuna attività di rendicontazione, né presentata regolare fattura, il pagamento non può essere effettuato. Non può procedersi al pagamento sulla base di un mero riconoscimento del debito da parte della Fibe in favore della GSM …», né essendo opponibili alla PCM gli atti di riconoscimento del debito effettuati dalla Fibe. Quest’ultima ha proposto ricorso, resistito dalla PCM. La Fibe ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La Fibe deduce, con il primo motivo, violazione del giudicato inter partes e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione a una sentenza della Corte d’appello di Napoli (n. 4076/2015) che, in fattispecie analoga, avrebbe accertato il diritto di Fibe di essere manlevata dalla P.A., pur in assenza della dovuta rendicontazione delle somme versate.

Il motivo è infondato, essendo l’invocato precedente riferibile a una vicenda diversa, riguardante la richiesta di manleva di Fibe verso la PCM per quanto pagato in favore di altri soggetti estranei alla causa, come risulta da un esame diretto della sentenza, essendo compito del giudice di legittimità verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente valore di giudicato esterno, in presenza di una eccezione sul punto (cfr. Cass. n. 25432/2022). Si tratta quindi di un precedente di merito che non assume valore di giudicato nella controversia in esame.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. n. 245/2005, convertito in L. n. 21/2006, e 12 d.l. n. 90/2008, convertito in L. n. 123/2008, nonché della O.PCM n. 3479/2005, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione dei costi fosse un requisito necessario e non surrogabile, con l’effetto che, in mancanza di rendicontazione, fosse precluso l’accertamento giudiziale dei presupporti per il rimborso, conculcando il diritto di Fibe di dimostrare il proprio credito, in violazione dell’art. 24 Cost..

Il motivo in esame è fondato. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di Fibe nei confronti della PCM volta ad ottenere la rifusione dei costi sostenuti nel periodo decorrente dalla data di risoluzione dei contratti in essere tra il Commissario governativo per l’emergenza rifiuti e la Fibe (affidataria in regime di esclusiva del servizio di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania) alla stipula dei contratti con il nuovo affidatario del servizio. La sentenza ha ritenuto, nel caso di specie, inapplicabile quanto previsto dal d.l. n. 245/2005, convertito dalla L. n. 21/2006 che, dopo aver disposto, all’art. 1, comma 1, la risoluzione dei contratti in essere con gli affidatari, ha imposto che gli ex affidatari assicurassero la prosecuzione del servizio a titolo gratuito, con la sola copertura dei costi assicurata dalla PCM (art. 1, comma 7) , al fine di assicurare la continuità del servizio di smaltimento rifiuti sino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari.

La pronuncia è imperniata sul mancato espletamento della procedura di rendicontazione, prevista dall’art. 1, comma 4, O.PCM n. 3479/05, delle attività svolte dall’affidataria, sul presupposto che la rendicontazione sia condizione necessaria e insostituibile per il rimborso alla Fibe dei pagamenti effettuati a GSM per lo svolgimento del servizio, escludendo la possibilità di considerare equipollente alla rendicontazione o comunque rilevante l’atto ricognitivo dei crediti maturati da GSM, sulla cui base la Fibe ha quantificato l’entità dei costi chiesti a rimborso alla PCM.

Così ragionando, la Corte territoriale ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di Fibe di accertare la sussistenza del proprio diritto al ristoro delle spese sostenute, richiesta supportata dalla produzione di documentazione che avrebbe dovuto essere valutata, o quale possibile ragione della dimostrata effettività, pertinenza e congruità dei costi o, alternativamente, quale possibile motivo per disporre l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in ordine ai profili della inerenza e adeguatezza degli oneri sostenuti.

In fattispecie analoga questa Corte ‒ dopo avere premesso che «l’attività di cui al presente ricorso si è svolta nel regime successivo alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. n. 245 del 2005, sicché la Fibe ha agito sotto il controllo dell’Amministrazione dello Stato quale mera esecutrice della stessa. Nel regime successivo alla risoluzione, infatti, la normativa ha disposto la continuità del servizio e dunque la perdurante legittimazione della precedente affidataria, in qualità di mera esecutrice della P.A. fino al nuovo affidamento ad altri soggetti, attività da svolgere senza alcuna remunerazione ma con la copertura dei costi assicurata dalla PCM, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del d.l. n. 245 del 2005» ‒ ha confermato l’ordinanza impugnata con la quale la Corte d’appello aveva «svolto un’attenta ed approfondita istruttoria, anche tramite c.t.u., al fine di accertare la congruità e la pertinenza delle spese effettuate da Fibe rispetto alla prosecuzione del servizio di smaltimento».

In particolare, la Corte ha osservato che «Nel caso in esame l’analitica indagine compiuta dal c.t.u. (…) assorbe e supera l’onere di rendicontazione imposto dalla legge alla Fibe al fine di ottenere il rimborso richiesto. Tale onere, come osservato dalla impugnata sentenza, peraltro, esigerebbe nulla altro che la presentazione degli stessi documenti prodotti in questa sede e consistenti nei contratti e nelle fatture emesse dall’appaltatrice (…), la cui attività è risultata funzionale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi (…)» (Cass. ord. n. 11605/2020).

La Corte napoletana ha, in sostanza, impropriamente negato che possano trovare applicazione gli ordinari strumenti processuali di accertamento del credito in una fattispecie, quale è quella in esame, non condizionata dall’esercizio di poteri autoritativi: spetta al giudice di merito giudicare sulla fondatezza della domanda, verificando l’esistenza dei presupposti del diritto di credito azionato dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, esaminando a tal fine le prove documentali prodotte e accertando la inerenza e congruità degli oneri oggetto della richiesta di rimborso.

Non è possibile configurare la procedura di rendicontazione come una forma di pregiudiziale amministrativa condizionante l’accertamento del credito azionato, né come espressione di una riserva (di amministrazione) al soggetto attuatore per verificare il corretto adempimento delle direttive impartite alle affidatarie del servizio e valutare la congruità delle spese sostenute con riguardo alle condizioni definite nei contratti risolti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, O.P.C.M.cit. In conclusione, la sentenza impugnata, avendo omesso di pronunciare sulla domanda intesa ad ottenere una valutazione delle prove documentali della esistenza, pertinenza e congruità delle spese oggetto della richiesta di rimborso, ha di fatto precluso alla ricorrente di dimostrare la fondatezza della sua pretesa attraverso gli ordinari strumenti di tutela del diritto di credito avanti al giudice civile, il che integra violazione dei parametri indicati.

Il terzo motivo, deducente violazione del principio di non contestazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., è assorbito. In conclusione, rigettato il primo motivo e assorbito il terzo, il ricorso è accolto in relazione al secondo motivo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame e per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso; in relazione al